01.10.2000 - comunicazioni

NUOVE NORME PER LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE

NUOVE NORME PER LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE NUOVE NORME PER LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
(L. 18/8/00, n248)

La Commissione Giustizia del Senato ha approvato definitivamente la legge avente ad oggetto “Nuove norme di tutela del diritto d’autore” (L. 18/8/00, n. 248).
La nuova legge, che riforma la legge sul diritto d’autore n. 633/1941, contiene una serie di norme volte a rafforzare la tutela per le opere protette dal diritto d’autore contro la copiatura non autorizzata ed a potenziare i meccanismi sanzionatori a presidio di tale tutela.

L’apparato sanzionatorio
Rispondendo alle reiterate richieste sia delle imprese produttrici di beni o servizi tutelati dal diritto d’autore, che dei paesi stranieri nostri concorrenti (in particolare degli Stati Uniti), che invocavano una più forte tutela dei diritti d’autore nel nostro paese, dove il fenomeno della pirateria intellettuale è estremamente diffuso, il legislatore, attraverso questa nuova legge, da un lato ha aggravato le sanzioni già previste dalla normativa vigente e, dall’altro, ne ha introdotte di nuove.
Vengono così previste sia sanzioni amministrative (pecuniarie e non) che penali a carico dei produttori delle opere contraffatte e dei distributori e rivenditori, nonché, in ultima analisi, degli acquirenti.
Quanto alle sanzioni amministrative la legge stabilisce in primo luogo una sanzione pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato di ogni opera o supporto illecitamente riprodotto o commercializzato, sanzione che comunque non può essere inferiore a duecentomila lire.
Oltre a tale sanzione, il questore può predisporre la sospensione dell’esercizio o dell’attività dell’autore dell’illecito per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a tre mesi. Nel caso di condanna può anche essere disposta la sanzione accessoria della cessazione temporanea dell’esercizio o dell’attività per un periodo da tre mesi ad un anno. Infine, in caso di recidiva specifica può essere disposta la revoca della licenza di esercizio o dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività.
Come accennato, la legge innova anche sul fronte delle sanzioni penali, aggravando le pene edittali già previste dall’art. 171-ter l. n. 633/41 per i reati di riproduzione e commercializzazione abusiva di opere protette. In questi casi la pena della reclusione viene innalzata nel minimo da tre a sei mesi, mentre la multa viene elevata sia nel minimo (da cinquecentomila lire a cinque milioni), che nel massimo (da sei milioni a trenta milioni).
Infine, la legge interviene anche in materia di duplicazione abusiva dei programmi per elaboratore, modificando l’art. 171-bis della l. n. 633/41, che limitava la configurabilità dell’illecito penale ai soli casi di riproduzione posta in essere “a scopo di lucro”. Tale impostazione aveva fatto sì che alcuni tribunali escludessero la configurabilità dell’illecito nei casi di copie private fatte allo scopo di risparmiare i costi di acquisto del programma e non invece di lucrare dalla sua riproduzione, ad esempio commecializzando le copie pirata. La nuova configurazione della norma ha sostituito allo scopo di lucro la finalità di “trarne profitto”, che aumenta il numero delle fattispecie sanzionabili, in quanto vi fa rientrare anche la duplicazione dei programmi effettuata, ad esempio, da privati o studenti sui propri personal computers non a scopo successiva commercializ-zazione.  Anche le pene previste per tale fattispecie di reato sono aggravate: il nuovo art. 171-bis le equipara infatti a quelle previste dal nuovo art. 171-ter (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da cinque milioni a trenta milioni di lire).

Il bollino SIAE.
La legge introduce una nuova norma, l’art. 181-bis, che prevede l’apposizione da parte della SIAE di un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali o suoni, voci o immagini in movimento, destinato ad essere commercializzato o ceduto in uso a qualsiasi titolo a scopo di lucro. Il bollino ha lo scopo di attestare l’originalità del supporto su cui esso è apposto, cioè la provenienza dal titolare dei diritti di autore sull’opera incorporata nel supporto.
Per tale motivo esso costituisce un segno distintivo di opera dell’ingegno.
Il bollino deve avere caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto e contenere elementi che consentano di identificare il titolo dell’opera, il nome dell’autore, del produttore e del titolare del diritto d’autore.
Il contrassegno deve anche riportare l’indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata, nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

La vigilanza sul rispetto della legge.
La legge assegna all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la vigilanza sulle attività e comportamenti illeciti. I funzionari dell’Autorità potranno, per l’esercizio delle attività ispettive, agire in collaborazione con gli ispettori della SIAE.


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