IVA – ALIQUOTA RIDOTTA PER INTERVENTI DI RECUPERO – PRESTAZIONI DI SUBAPPALTO
IVA – ALIQUOTA RIDOTTA PER INTERVENTI DI RECUPERO – PRESTAZIONI DI SUBAPPALTO IVA – ALIQUOTA RIDOTTA PER INTERVENTI DI RECUPERO – PRESTAZIONI DI SUBAPPALTO
Si fa seguito a quanto pubblicato in merito alla circolare del Ministero delle finanze 7 aprile 2000, n.71/E, per fornire alcuni orientamenti diretti a risolvere i più ricorrenti problemi operativi conseguenti all’applicazione dell’art.7, 1 comma, lett. b, della legge 23 dicembre 1999, n.488 che prevede, per il 2000, la riduzione al 10% dell’aliquota IVA per gli interventi di recupero su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
In particolare, a seguito dell’emanazione della circolare del Ministero delle finanze sono da più parte pervenute richieste di chiarimento sulla necessità di adeguarsi a quanto espresso dal Ministero in materia di subappalti.
Infatti, suscita perplessità sotto il profilo dell’aderenza al dettato normativo, l’interpretazione sostenuta nella circolare ministeriale secondo cui l’aliquota IVA del 10% per le prestazioni di servizi relative ad interventi di recupero sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata non trova applicazione nel rapporto tra l’impresa appaltatrice ed il subappaltatore (paragrafo 3.2 della circolare ministeriale n.71/E).
Ciò sembra dovuto alle evidenti difficoltà connesse alla determinazione della base imponibile agevolabile nei subappalti con presenza dei beni significativi (ascensore e montacarichi; infissi interni ed esterni; caldaie; videocitofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetteria da bagno; impianti di sicurezza) rispetto ai quali la riduzione di aliquota si applica solo fino a concorrenza del valore della manodopera, anche se l’amministrazione finanziaria giustifica tale conclusione in relazione al fatto che l’agevolazione è “diretta ai soggetti beneficiari dell’intervento di recupero, identificabili ordinariamente con i consumatori finali della prestazione”. In tal caso i predetti beni e servizi verrebbero assoggettati all’aliquota ridotta del 10% nella successiva fase di riaddebito al committente confluendo nel corrispettivo dell’intervento di recupero agevolato.
Alla luce dell’interpretazione ministeriale, si ritiene utile fornire alcune indicazioni da tener presente per garantire la correttezza del comportamento adottato dalle imprese associate.
L’impresa che tra il 1 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della norma) e il 7 aprile 2000 (data di emanazione della circolare ministeriale) ha applicato l’IVA con l’aliquota del 10% anche alle operazioni di subappalto si trova di fronte a due alternative:
– la prima è quella di adeguarsi all’orientamento ministeriale emettendo, ai sensi dell’art.26, 1 comma del DPR 633/72, una fattura integrativa della maggiore IVA dovuta (differenza tra il 10% e il 20%). In tal caso, poiché nel comportamento adottato non sembra ravvisarsi alcuna volontà evasiva o elusiva si ritiene, anche ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472, che non siano dovuti sanzioni e interessi e che l’impresa debba versare unicamente l’imposta.
A tal proposito, si richiama l’attenzione sul fatto che ai sensi dell’art.60, ultimo comma, del DPR 633/72 il contribuente (subappaltatori) non ha diritto a rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza dell’accertamento o della rettifica, nei confronti dei cessionari di beni o dei committenti dei servizi (subappaltanti) e che, al contrario, il diritto di rivalsa opera qualora la fattura integrativa (con l’IVA in aumento) sia emessa nei confronti del committente prima dell’emissione dell’avviso di rettifica o di accertamento.
Allo stesso modo, ciò consente al committente di eseguire la detrazione della maggiore IVA corrisposta a seguito dell’emissione da parte del subappaltatore della fattura integrativa;
– la seconda è quella di adeguarsi alle istruzioni ministeriali solo per le operazioni liquidate o fatturate a partire dal 7 aprile 2000. In caso di contestazione del mancato adeguamento alla circolare ministeriale, nel corso di eventuali verifiche future, le imprese potranno, in sede di contenzioso tributario, invocare, per il passato, la non applicabilità delle sanzioni tenuto conto che l’interpretazione ministeriale appare non del tutto in linea con il dettato normativo (art.7, legge 488/99).
Al riguardo, comunque, l’ANCE ha già intrapreso, nelle competenti sedi, iniziative affinché il comportamento adottato dalle imprese che, sino al 7 aprile 2000, hanno provveduto ad applicare l’aliquota IVA del 10% in relazione ai rapporti di subappalto, sia riconosciuto come privo di un qualsiasi intento di evasione o elusione della norma i cui contenuti sono stati chiariti dal Ministero delle finanze con la circolare 71/E del 7 aprile 2000.
Per quanto riguarda le fatture emesse a partire dal 7 aprile 2000 e sino al 31 dicembre 2000, è opportuno adeguarsi all’orientamento dato dal Ministero delle finanze ai propri uffici periferici applicando l’aliquota IVA del 20% in relazione ai subappalti relativi ad interventi di recupero sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
Sulla questione si ritiene altresì utile sottolineare come le indicazioni fornite dal Ministero delle finanze devono essere considerate, come riconosciuto dallo stesso Ministero delle finanze nella circolare n.71/E, in deroga al regime applicabile ordinariamente alle prestazioni di subappalto alle quali, come già detto, si applica, ordinariamente, la stessa aliquota IVA prevista per il contratto di appalto.
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