FEDERALISMO FISCALE
FEDERALISMO FISCALE FEDERALISMO FISCALE
(D. Lgs. 18/2/00, n. 56)
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il 30 marzo 2000 il decreto legislativo che stabilisce le modalità di attuazione del federalismo fiscale.
Soppressione trasferimenti erariali
A decorrere dall’anno 2001 alle regioni a statuto ordinario non saranno più erogati:
– la compensazione della perdita di entrata realizzata in conseguenza della soppressione dell’addizionale regionale dell’imposta erariale di trascrizione;
– gli indennizzi di usura derivanti dall’uso dei mezzi d’opera;
– la compensazione del minor gettito derivante dalla riduzione della sovrattassa per gli autoveicoli con motore diesel;
– il finanziamento della spesa sanitaria corrente e in conto capitale (ad eccezione delle somme vincolate da accordi internazionali vigenti, di quelle spettanti agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per le prestazioni e funzioni assistenziali rese nell’anno 2000 strettamente connesse all’attività di ricerca, di quelle destinate nell’anno 2000 al finanziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali e della Croce Rossa Italiana nel 2000, di quelle destinate nel 2000 al finanziamento di particolari progetti).
Compensazione dei trasferimenti
soppressi
I trasferimenti soppressi sono compensati con:
– la compartecipazione regionale all’imposta sui valore aggiunto
– l’aumento dell’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF
– l’aumento dell’aliquota di compartecipazione regionale all’accisa sulle benzine.
Compartecipazione regionale all’IVA
A decorrere dall’anno 2001, la compartecipazione regionale all’IVA per ciascun anno è fissata nella misura del 25,7 per cento del gettito complessivo dell’imposta realizzato nel penultimo anno precedente a quello in considerazione, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.
Per l’attribuzione alle regioni della compartecipazione all’IVA si utilizza come indicatore di base imponibile la media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall’ISTAT a livello regionale negli ultimi tre anni disponibili.
Abolizione della compartecipazione dei
comuni e delle province al gettito IRAP
Dal 2001 è abolita la compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell’IRAP, che rimane attribuito alle regioni.
Le quote di finanziamento della spesa sanitaria spettanti a ciascuna regione e soppresse saranno di conseguenza rideterminate.
Alle province e ai comuni vengono assicurati trasferimenti erariali di importo pari alla compartecipazione IRAP per l’anno 1998, incrementata del tasso programmato d’inflazione per gli anni 1999, 2000 e 2001.
Rideterminazione delle aliquote
Le aliquote di compartecipazione regionale all’IVA, dell’addizionale regionale IRPEF e delle accise sulla benzina sono rideterminate entro il 30 luglio 2000 e il 30 luglio 2001 sulla base dei dati consuntivi risultanti, rispettivamente, per l’anno immediatamente precedente.
La definitiva determinazione delle aliquote e delle compartecipazioni sarà effettuata entro il 30 settembre 2002, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l’anno 2001, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall’eventuale minor gettito dell’IRAP da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF.
Partecipazione delle regioni all’attività
di accertamento
Le regioni a statuto ordinario partecipano all’attività di accertamento dei tributi erariali secondo modalità che saranno stabilite con un successivo decreto ministeriale, in analogia a quanto previsto per la partecipazione dei comuni (art. 44, D.P.R. n. 600/1973).
AUMENTO DELLE ALIQUOTE DELL’ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF E RIDUZIONE (DAL 2001) DI QUELLE ERARIALI E DELL’ACCONTO
Il decreto che attua il federalismo fiscale ha aumentato, a decorrere dall’anno 2000, le misure minima e massima delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF che passano, rispettivamente dallo 0,5 allo 0,9 per cento e dall’1 all’1,4 per cento.
Aliquote IRPEF
Al fine di neutralizzare l’aumento della fiscalità a carico dei contribuenti, derivante dall’elevazione dell’addizionale regionale, a decorrere dal 2001 le aliquote dell’IRPEF sono ridotte di 0,4 punti percentuali.
Acconto IRPEF
L’acconto dell’IRPEF è ridotto, relativamente al periodo d’imposta 2001, dal 98 per cento al 95 per cento.
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