RIFIUTI – MODIFICHE AL DECRETO RONCHI
AMBIENTE – MODIFICHE AL DECRETO RONCHI AMBIENTE – MODIFICHE AL DECRETO RONCHI
(Legge 14/12/98, n.426)
È stata pubblicata nella G.U. n. 291 del 14-12-1998 la Legge 9-12-1998 n. 426 recante “Nuovi interventi in campo ambientale”.
Il provvedimento contiene la proroga al 31 dicembre 1998 del regime speciale di esenzione dei mercuriali dall’applicazione del decreto Ronchi. Tale termine è stato ulteriormente differito al 30 giugno 1999 dal collegato alla finanziaria.
Ulteriore proroga prevista dalla legge in oggetto riguarda la tariffa che sostituirà la tassa sui rifiuti urbani, la cui applicazione è stata rinviata al 1 gennaio 2000.
Altra importante novità introdotta, riguarda l’obbligo per i produttori e gli utilizzatori di imballaggi di partecipare al CONAI entro il 31 dicembre 1998. La mancata iscrizione comporterà una sanzione pecuniaria pari a sei volte la somma dovuta per l’iscrizione al detto consorzio, salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Le sanzioni sono comunque ridotte a metà se si aderisce al CONAI entro il primo marzo 1999.
Il provvedimento stabilisce, poi, che obbligati ad iscriversi all’Albo gestori rifiuti sono solo i trasportatori dei residui prodotti da terzi; non è invece più soggetto all’onere del formulario chi trasporta una quantità non superiore a 30 chilogrammi o litri di rifiuti non pericolosi da lui stesso prodotti.
La legge dispone, inoltre, lo stanziamento di limiti d’impegno ventennali, in grado di attivare risorse per circa 700 miliardi con le quali viene garantito il concorso pubblico del 50% alle spese per interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. Tali fondi sono, inoltre, finalizzati all’attuazione del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque.
Gli interventi, in applicazione dell’art. 17 del decreto 22/1997, saranno individuati da un apposito programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale adottato dal Ministero dell’Ambiente, d’intesa con la Conferenza stato-regioni e province autonome, entro 120 giorni dall’entrata in vigore dalla legge. Nel programma saranno individuati, inoltre, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi e le modalità di trasferimento delle risorse.
La legge in commento individua, comunque, 14 aree industriali destinatarie dei primi interventi di bonifica di interesse nazionale. Si tratta di Venezia (Porto Marghera), Napoli orientale, Gela e Priolo, Manfredonia, Brindisi, Taranto, Cengio e Saliceto, Piombino, Massa e Carrara, Casal Monferrato, Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano (Caserta – Napoli), Pitelli (La Spezia), Balangoro e Pieve Vergonte.
In riferimento alle aree naturali protette nazionali la legge prevede l’acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all’art. 7, VI comma, della legge 47/1985, che si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione. Nelle suddette aree i sindaci sono tenuti a notificare al Ministero dell’Ambiente ed agli Enti parco, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, gli accertamenti e le ingiunzioni alla demolizione di cui all’art. 7, II comma, della legge 47/1985. Il Ministro dell’Ambiente, in base ad apposite convenzioni, può inoltre procedere agli interventi di demolizione avvalendosi delle strutture tecniche e operative del Ministero della Difesa.
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