PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA – ART. 31 DELLA LEGGE N. 415/98
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA – ART PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA – ART. 31 DELLA LEGGE N. 415/98
L’art. 31 della Legge n. 415/98 (“Merloni ter”) ha apportato alcune modifiche alla materia dei piani di sicurezza, già normata in precedenza della Legge n. 109/94.
Si ricorda che detto articolo prevede diverse tipologie di piano di sicurezza e precisamente:
– il piano di sicurezza e di coordinamento, predisposto dal Committente ai sensi del D.Lgs. 494/96 ed inserito tra la documentazione prevista ai fini della gara di appalto;
– il piano di sicurezza sostitutivo, predisposto dall’impresa esecutrice quando non esistono i presupposti per l’applicazione del D.Lgs. 494/96;
– il piano operativo di sicurezza, predisposto dall’impresa e che costituisce “piano complementare di dettaglio” del piano di sicurezza e di coordinamento, indicando le scelte autonome della stessa impresa nella individuazione delle responsabilità, nella organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori.
Lo stesso art. 31, dopo aver dato la definizione di piano operativo, non ne indica nel dettaglio i contenuti, che dovrebbero essere esplicitati in un regolamento apposito.
In assenza del citato regolamento l’ANCE ha predisposto un fax simile per la redazione di detto piano operativo che si pubblica qui di seguito e che potrà essere utilizzato in attesa di più precisi indirizzi.
Possibili contenuti del piano operativo di sicurezza
(comma 1 bis art. 31 legge n. 109/94 così come modificata dalla legge n. 415/98)
1. Definizione
La definizione del piano operativo di sicurezza è deducibile dalla lettera c) del comma 1 bis dell’art. 31 della legge e può essere formalizzata come segue:
“Il piano operativo di sicurezza, da redigersi a cura dell’appaltatore e da consegnare al committente entro trenta giorni dell’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, è il documento nel quale, fermi restando i contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso dal committente all’appaltatore in ossequio a quanto previsto dal D.Lgvo n. 494/96, l’appaltatore esplicita le sue scelte autonome nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori indicando, inoltre, i nominativi dei responsabili delle varie incombenze poste a carico del datore di lavoro e dei suoi collaboratori dalle vigenti norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”.
Si noti come nella definizione dedotta dal testo della legge non si faccia alcun riferimento alle lavorazioni affidate in subappalto.
A tale proposito sembra in linea con lo spirito della norma e con i precedenti (art. 18 legge n. 55/90) ipotizzare che, in sede di aggiornamento del piano operativo secondo lo sviluppo dei lavori, l’appaltatore trasmetta al committente le integrazioni del piano ottenute dalle imprese subappaltatrici, man mano che le imprese subappaltatrici stesse sono individuate e comunque prima che esse inizino i relativi lavori.
Nei lavori soggetti alle norme di cui al D.Lvo n. 494/96 e, trattando il piano esclusivamente delle scelte autonome delle imprese, l’azione dell’appaltatore principale si limita alla sola trasmissione al committente dei piani operativi redatti dalle imprese subappaltatrici, senza cioè alcun obbligo specifico di coordinamento, che resta incombenza del coordinatore della progettazione o dell’esecuzione.
2. Contenuti del piano operativo
Tenendo presente la definizione di piano operativo di sicurezza prima fornita nonché la definizione di piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 12 del D.Lvo n. 494/96 (da ritenersi comprendente anche i contenuti del piano generale di cui all’art. 13 del D.L.gvo n. 494/96) è possibile definire i contenuti del piano operativo tenendo conto di quanto segue:
o le materie trattate nel piano di sicurezza e coordinamento (art. 12, D.Lgvo 494/96) non formano oggetto del piano operativo, se non altro in quanto non trattasi di materia oggetto di scelte “autonome” delle imprese;
o nel piano operativo vanno inserite, con riferimento allo specifico cantiere, le notizie attinenti l’attuazione delle norme di sicurezza delle quali il coordinatore per la progettazione (redattore del piano di cui all’art. 12) non può essere a conoscenza in quanto, al momento della redazione del piano non conosce l’impresa esecutrice, le sue attrezzature, la sua organizzazione, etc..
In tale ipotesi si è confortati, tra l’altro, dalle “Linee guida sull’applicazione del D.Lgvo n. 494/96” redatte dal Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome nelle quali, si legge:
“Per quanto riguarda il livello di definizione al quale deve arrivare il piano di sicurezza e di coordinamento, appare giustificato ritenere che la valutazione dei rischi connessi direttamente con il funzionamento di singole attrezzature sia a carico del datore di lavoro e che perciò il coordinatore, nel redigere il piano, non debba inoltrarsi fino a questo livello, potrà dare indicazioni sui rischi connessi alle macchine e sulla necessità di avere attrezzatura a norma”.
In base alle considerazioni di cui sopra i contenuti del piano operativo relativo ai lavori eseguiti direttamente dalla impresa saranno i seguenti:
Dati relativi all’impresa esecutrice
1. Impresa esecutrice
2. Rappresentante legale (datore di lavoro)
3. Nominativo del soggetto delegato dal datore di lavoro per l’attuazione delle misure di sicurezza (eventuale)
4. Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’impresa
5. Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria*
6. Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso (a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere)
7. Nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale, di cantiere o di bacino; segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di appartenenza).
Dati relativi al singolo cantiere
1. Ubicazione del cantiere
2. Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell’impresa
3. Consistenza media del personale dell’impresa nel cantiere*
4. Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso d’opera)
5. Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento installati dall’impresa
6. Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo
7. Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo
8. Estratto delle prove aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti
9. Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di:
– responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
-addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e pronto soccorso;
-rappresentanti dei lavoratori;
-lavoratori entrati per la prima volta nel settore dopo il 1/1/1997.
Per quanto concerne le imprese subappaltatrici il piano operativo conterrà gli stessi elementi richiesti per l’impresa principale salvo quelli di esclusiva pertinenza dell’impresa principale.
Nell’ipotesi in cui alcuni servizi od alcune attrezzature siano messe a disposizione dal committente o dall’impresa principale, del fatto verrà fatta esplicita menzione.
Non si prevedono elenchi nominativi dei lavoratori presenti o dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria in quanto rientrando il piano operativo a far parte del contratto non è ipotizzabile dare valenza contrattuale a tali aspetti (altrimenti l’impresa sarebbe vincolata a non sostituire lavoratori in cantiere)
3. Il piano sostitutivo di sicurezza
Per i contenuti di tale piano, previsto solo nei casi in cui la redazione del piano non competa al coordinatore per la progettazione, si fa rimando a quanto previsto sul C.C.N.L. per l’edilizia a proposito dei piani ex legge n. 55/90.
Ove tale piano sostitutivo contenga gli elementi già indicati a proposito del piano operativo, il piano operativo stesso è da intendersi ricompreso nel piano sostitutivo.
Discendendo il piano sostitutivo dal piano già previsto dall’art. 18 della legge n. 55/90, sarà compito dell’impresa principale richiedere i piani alle imprese subappaltatrici, effettuarne il coordinamento col piano sostitutivo dell’impresa principale stessa e inviarli al committente come aggiornamenti del piano sostitutivo da essa redatto.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941