01.12.1999 - urbanistica

MODIFICHE ALLA LEGGE SULLA DISCIPLINA DELLA COLTIVAZIONE DI SOSTANZE MINERALI DI CAVA

MODIFICHE ALLA LEGGE SULLA DISCIPLINA DELLA COLTIVAZIONE DI SOSTANZE MINERALI DI CAVA MODIFICHE ALLA LEGGE SULLA DISCIPLINA DELLA COLTIVAZIONE DI SOSTANZE MINERALI DI CAVA
(Legge regionale 12 agosto 1999 n. 15).

La legge regionale n. 15 del 12 agosto 1999 “Modifiche ed abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo” ha apportato modifiche di rilievo alla legge 14/98 “Disciplina sulle cave”.
In particolare l’art. 3, 5° comma, dispone che:

a) art. 9 comma 1 – la Provincia può assumere iniziative tese a variare il piano cave;

b) art. 11 comma 2 lettera e) viene abrogata la documentazione urbanistica;

c) art. 14 comma 1 lett. g) viene richiesto il semplice programma economico e finanziario;

d) art. 29 è aggiunto il comma 5bis che precisa l’ applicazione delle sanzioni;

e) art. 34 comma 2 – per la nomina dei membri del Comitato tecnico consultivo viene richiesto curriculum;

f) art. 36 integralmente sostituito, riguarda gli interventi in fondi agricoli;

g) art. 37 comma 3 sostituito, liberalizza i lavori idraulici;

h) art. 37 comma 4 abrogato, svincolando dal piano cave i lavori sugli alvei;

i) art. 41 comma 1 sostituito, in merito alle caratteristiche del direttore tecnico;

j) art. 43 comma 3 sostituito, in merito al finanziamento dei corsi di formazione.

Gli articoli oggetto di modifica nel testo vigente sono a disposizione presso gli uffici del Collegio.


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