MODELLO 730/99
MODELLO 730/99 MODELLO 730/99
(D.M. 2/3/99)
E’ stato pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale di venerdì 5 marzo 1999 il decreto di approvazione dei modelli 730 base, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, e della scheda per la destinazione del quattro per mille dell’IRPEF al finanziamento dei movimenti e partiti politici, con le relative istruzioni e busta.
I modelli riguardano la dichiarazione unica agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che deve essere presentata nel 1999 dai soggetti che intendono avvalersi dell’assistenza fiscale.
Soggetti interessati
Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 1999 sono:
– lavoratori dipendenti o pensionati;
– soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (CIG, indennità di mobilità, ecc.);
– soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca (produttori agricoli solo se esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, dell’IRAP e dell’IVA);
– sacerdoti della Chiesa cattolica;
– giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
– soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
Contratti a termine
I lavoratori con contratto di lavoro a termine per un periodo inferiore all’anno possono presentare il Mod. 730:
– al sostituto d’imposta solo se il rapporto dura almeno da aprile a luglio 1999;
– al CAF solo se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 1999 e il contribuente conosce i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
Collaborazione coordinata e continuativa
Possono presentare il Mod. 730, solo a un CAF, anche i soggetti che possiedono solo redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 49, comma 2, lett. a, TUIR): il rapporto deve sussistere nel periodo compreso tra giugno e luglio 1999 e devono essere conosciuti i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
Redditi dichiarabili
Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare i redditi:
– di lavoro dipendente e assimilati;
– di terreni e di fabbricati;
– di capitale;
– di lavoro autonomo diversi da quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni abituali.
Possono, inoltre, essere dichiarati alcuni redditi diversi e alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
Soggetti esclusi
Non possono utilizzare il Mod. 730, e devono presentare il modello UNICO 99 Persone fisiche, i contribuenti che nel 1998 hanno posseduto redditi:
– d’impresa anche in forma di partecipazione;
– derivanti dall’esercizio di arti e professioni abituali anche in forma associata;
– “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D (ad es., proventi da cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).
Sono esclusi dall’utilizzo del Mod. 730 anche i contribuenti che devono presentare:
– una delle seguenti dichiarazioni IVA, IRAP, sostituti d’imposta (ad es. imprenditori agricoli non esonerati, venditori porta a porta, ecc.);
– la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti, dei minori e delle persone interdette.
Parimenti non possono presentare il 730 i contribuenti non residenti in Italia nel 1998 e/o nel 1999 e che nel 1999 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati a effettuare le ritenute d’acconto (ad es. collaboratori familiari).
Dichiarazione congiunta
La dichiarazione congiunta può essere presentata solo se i coniugi possiedono uno o più dei redditi dichiarabili con il Mod. 730.
La dichiarazione congiunta, che da quest’anno può essere consegnata anche con il coniuge non a carico, non può essere presentata nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell’assistenza fiscale, il 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d’imposta di uno dei due coniugi o a un CAF.
Presentazione
Il Mod. 730 può essere presentato tramite il proprio sostituto d’imposta, qualora quest’ultimo scelga di prestare assistenza fiscale (da quest’anno facoltativa) o tramite un Centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (CAF).
Scadenze
Il modello deve essere presentato entro il 30 aprile al sostituto d’imposta; entro il 31 maggio al CAF.
Documentazione
Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare il modello 730 già compilato e il mod. 730-1, mentre non deve essere esibita la relativa documentazione tributaria, che deve però essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2003.
Chi si rivolge al CAF può consegnare il modello già compilato oppure può chiedere assistenza per la compilazione.
In ogni caso al CAF deve essere presentata la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione.
Schede dell’8 e del 4 per mille
La scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille IRPEF deve essere presentata obbligatoriamente, anche se non compilata. Il contribuente può, invece, scegliere se presentare la scheda per la destinazione del 4 per mille al finanziamento dei movimenti e partiti politici.
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