01.01.1999 - lavori pubblici

LICITAZIONE PRIVATA E ASTA PUBBLICA – FORME DI PUBBLICITÀ – NORMATIVA

LICITAZIONE PRIVATA E ASTA PUBBLICA – FORME DI PUBBLICITÀ – NORMATIVA LICITAZIONE PRIVATA E ASTA PUBBLICA – FORME DI PUBBLICITÀ – NORMATIVA

1) Pubblicità della licitazione privata
Le norme che disciplinano le forme di pubblicità degli appalti pubblici inizialmente previste dall’art. 7 della legge 14 del 1973, dopo le modifiche apportate dalle leggi 741/81 e 687/84, sono ora regolate dall’art. 7 della legge 17 febbraio 1987 n. 80.
La legge regionale della Lombardia n. 70 del 12/9/1983 dispone che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, quando richiesta, debba essere effettuata entro dieci giorni dalla data di ricevimento della specifica richiesta effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Si ritiene opportuno ricapitolare il quadro generale del sistema di pubblicità per gli appalti da aggiudicarsi nella Regione Lombardia con il sistema della licitazione privata.

1) APPALTI DI IMPORTO INFERIORE A 500.000 ECU.
La pubblicazione si effettua solo nell’albo pretorio del Comune ove ha sede l’Ente appaltante (pubblicità ridotta).

2) APPALTI DI IMPORTO COMPRESO TRA I 500.000 E 1.000.000 di ECU.
La pubblicità viene fatta sul Bollettino Ufficiale della Regione ove ha sede l’Amministrazione appaltante, nonché, per estratto, sui principali quotidiani e su almeno due di quelli aventi particolare diffusione nella Regione ove ha sede la stazione appaltante.

2bis) APPALTI INDETTI DAGLI ORGANI CENTRALI DELL’AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, DALL’ANAS E DAGLI ALTRI ENTI ED AZIENDE AUTONOME A CARATTERE NAZIONALE.
Se gli appalti sono di importo compreso tra i 500.000 e 1.000.000 di ECU, la pubblicazione deve essere sempre fatta sulla Gazzetta Ufficiale oltre che sulla stampa quotidiana.

3) APPALTI DI IMPORTO SUPERIORE A 1.000.000 di ECU e fino a 5.000.000 di ECU.
La pubblicazione viene fatta sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul B.U.R.L, e sulla stampa quotidiana (principali quotidiani ed almeno due di quelli aventi particolare diffusione nella Regione ove ha sede la stazione appaltante).

4) APPALTI IN CASO DI NECESSITA’ E DI URGENZA.
Per questi lavori di importo compreso tra i 500.000 e 1.000.000 di Ecu, la pubblicità va fatta esclusivamente negli appositi albi della stazione appaltante.
La norma dispone, inoltre, che non si fa luogo a pubblicazione quando questa possa apparire in contrasto con le finalità per le quali i lavori si devono eseguire.
La legge regionale n. 70 del 12-9-83, all’art. 21 dispone che la pubblicità non deve essere fatta sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia quando:
1) l’importo dei lavori posti in gara non raggiunge i 500.000 ECU;
2) sussistono comprovati motivi di necessità e urgenza per appalti non superiori a un milione di ECU e non inferiore a 500.000 ECU;
3) la pubblicazione possa apparire in contrasto con le finalità per le quali i lavori si debbono eseguire.

5) APPALTI SUPERIORI A 5.000.000 DI ECU.
Oltre a quanto sin qui evidenziato per gli appalti superiori a 1.000.000 di ECU si deve provvedere alla spedizione del bando all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea nei modi e nei termini fissati dal Decreto Legislativo 406 del 19-12-1991.

2) Termini vari previsti per la licitazione privata e l’appalto concorso
Le norme che prevedono i vari termini temporali tra le fasi inerenti la pubblicazione del bando, la ricezione della richiesta di invito, la spedizione degli inviti e la presentazione delle offerte, sono rinvenibili in norme diverse (art. 3 D.P.C.M. 55/91 – artt. 14 e 15 D.Lgs. 406/91 – art. 7 L. 14/73) e possono essere sinteticamente così riassunti:

a) tra la pubblicazione del bando, nelle forme sopra ricordate, e la ricezione della richiesta di invito  devono decorrere almeno:
– 37 giorni per gli appalti superiori a L. 9.861.664.583 (5 milioni di ECU) (ridotti a 15 giorni in caso di urgenza);
– 19 giorni per gli appalti inferiori a L. 9.861.664.583 (5 milioni di ECU) (ridotti a 15 giorni in caso di urgenza);

b) Tra la pubblicazione del bando e la spedizione degli inviti non devono decorrere più di 120 giorni.

c) Tra la spedizione degli inviti ed il termine per la presentazione dell’offerta devono decorrere almeno:
– 40 giorni per appalti superiori a 5 milioni di ECU (ridotti a 10 giorni in caso di urgenza);
– 20 giorni per appalti inferiori a 5 milioni di ECU (ridotti a 10 giorni in caso di urgenza).
Si rammenta che i motivi che impongono la procedura d’urgenza devono essere esplicitamente chiariti nel bando di gara.

3) Pubblicità dell’asta pubblica (pubblico incanto)
Gli artt. 64 e 66 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, modificato da ultimo dal D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, articolo 20, disciplinano la forma minima di pubblicità dell’asta pubblica (pubblici incanti) nel seguente modo:

– appalti fino a 50 milioni di lire:
presso l’ufficio ove si svolge la gara e BURL;

– oltre 50 milioni e fino a 200 milioni di lire:
a) presso l’ufficio ove si svolge la gara
b) 15 giorni prima della gara sul Foglio Annunzi Legali e BURL;

– oltre 200 milioni di lire:
a) presso l’ufficio ove si svolge la gara
b) 15 giorni prima della gara sul Foglio Annunzi Legali
c) 16 giorni prima della gara sulla Gazzetta Ufficiale e BURL.

– oltre 9.861.664.583 di lire (pari a 5 milioni di ECU):
a) presso l’ufficio ove si svolge la gara
b) 15 giorni prima della gara sul Foglio Annunzi Legali
c) 16 giorni prima della gara sul BURL.
d) si deve provvedere alla spedizione del bando all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea nei modi e nei termini fissati dal Decreto Legislativo 406 del 19-12-1991.
e) entro nove giorni dalla spedizione di cui al precedente punto d): pubblicazione sul  B.U.R.L. e, per estratto, sulla stampa quotidiana (principali quotidiani ed almeno due di quelli aventi particolare diffusione nella Regione ove ha sede la stazione appaltante).
I giorni di inizio e fine del conteggio devono essere feriali.Quando l’interesse del servizio lo richieda è in facoltà dell’amministrazione che deve emanare il decreto di approvazione del contratto di ridurre il termine di 15 giorni fino a 5 giorni.
Le ragioni della riduzione devono essere indicate nel decreto suddetto.

4) Termini per l’asta pubblica (pubblico incanto)
L’art. 13 del Decreto Legislativo n. 406/91 e l’art. 3, comma 3, del D.P.C.M. n. 55/1991 regolano i termini per la presentazione delle offerte nell’asta pubblica nel seguente modo:
– per gli appalti inferiori a 5 milioni di ECU il termine minimo per la presentazione delle offerte è fissato in 26 giorni dalla pubblicazione del bando.
– per gli appalti superiori a superiori a 5 milioni di ECU il termine minimo per la presentazione delle offerte è fissato in 52 giorni dalla data di spedizione del bando di gara all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità  Europee (riducibile a 36 giorni qualora l’amministrazione abbia pubblicato la comunicazione di preinformazione – art. 12, comma 1, D. L.vo 406/91).

5) Informazione successiva alla gara per licitazione privata
L’art. 20 della legge n. 55/1990 pone l’obbligo di procedere anche ad una informazione successiva allo svolgimento della gara.
Viene stabilito che con le medesime forme di pubblicità della gara da effettuare con il metodo della licitazione privata, limitatamente alle forme di pubblicità a carattere nazionale e locale – e perciò con l’esclusione della pubblicità sulla gazzetta europea ove prevista – vi è l’obbligo di pubblicizzare prima della stipula del contratto i seguenti elementi:
– l’elenco delle imprese invitate;
– l’elenco delle imprese partecipanti alla  gara;
– l’impresa aggiudicataria;
– il metodo di aggiudicazione.

Computo dei termini per gli appalti di importo superiore a 5 milioni di ECU
L’art. 17 del decreto legislativo n. 406/91 stabilisce che il computo dei termini sin qui riepilogati deve essere effettuato secondo i criteri espressi nel Regolamento CEE n. 1182/71, che per completezza di informazione viene qui riprodotto. Tali indicazioni, pur non vincolanti per gli appalti sotto la soglia dei 5 milioni di ECU possono essere di riferimento anche in tale ambito.

Regolamento (CEE, EURATOM) del Consiglio delle Comunità Europee del 3 giugno 1971 n. 1182 che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini

Il Consiglio delle Comunità europee, ha adottato il presente regolamento:

1. Salvo disposizioni contrarie, le disposizioni del presente regolamento si applicano agli atti del Consiglio o della Commissione, adottati, o da adottarsi in virtù del trattato che istituisce la Comunità economica europea o del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

CAP 1.
PERIODI DI TEMPO

2.1 I giorni festivi, da prendere in considerazione per l’applicazione del presente regolamento, sono tutti i giorni previsti come tali nello Stato membro presso il quale o nell’istituzione delle Comunità presso la quale un atto deve essere compiuto.
A tale scopo ciascuno Stato membro comunica alla commissione l’elenco dei giorni previsti come festivi dalla propria legislazione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee gli elenchi comunicati dagli Stati membri, completati con l’indicazione dei giorni previsti come festivi nelle istituzioni della Comunità.
2.2 I giorni lavorativi da prendere in considerazione per l’applicazione del presente regolamento sono tutti i giorni che non siano i giorni festivi, le domeniche o i sabati.

3.1 Se un periodo di tempo espresso in ore deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, l’ora nel corso della quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è computata nel periodo.
Se un periodo di tempo espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel corso del quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è computato nel periodo.
3.2 Salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 4:
a)             il periodo di tempo espresso in ore comincia a decorrere all’inizio della prima ora e termina con lo spirare dell’ultima ora del periodo;
b)             un periodo di tempo espresso in giorni comincia a decorrere all’inizio della prima ora del primo giorno e termina con lo spirare dell’ultima ora dell’ultimo giorno del periodo
c)             un periodo di tempo espresso in settimane, in mesi o in anni comincia a decorrere all’inizio della prima ora del primo giorno del periodo e termina con lo spirare dell’ultima ora del giorno che, nell’ultima settimana, nell’ultimo mese o nell’ultimo anno, porta la stessa denominazione o lo stesso numero del giorno iniziale. Se in un periodo di tempo espresso in mesi o in anni il giorno determinante per la scadenza manca nell’ultimo mese, il periodo di tempo termina con lo spirare dell’ultimo giorno di detto mese;
d)             se un periodo di tempo comprende frazioni di mese, si considera, per il computo di tali frazioni, che un mese sia composto di trenta giorni.
3.3 I periodi di tempo comprendono i giorni festivi, le domeniche e i sabati, salvo che questi ne siano espressamente esclusi o che i periodi di tempo siano espressi in giorni lavorativi.
3.4 Se l’ultimo giorno del periodo di tempo espresso non in ore è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina con lo spirare dell’ultima ora del giorno lavorativo successivo.
Questa disposizione non si applica ai periodi di tempo calcolati retroattivamente a partire da una data o da un evento determinato.
3.5 Ogni periodo di tempo di due o più giorni comprende almeno due giorni lavorativi.
CAP. II

DATE E TERMINI

4.1 Salve le disposizioni del presente articolo, le disposizioni dell’art. 3, ad eccezione dei paragrafi 4 e 5, si applicano ai termini d’entrata in vigore, d’inizio della efficacia, di applicazione, di cessazione della validità, di cessazione dell’efficacia, di cessazione dell’applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione o di disposizioni di tali atti.
4.2 L’entrata in vigore, l’inizio dell’efficacia e l’applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione – o di disposizioni di tali atti – fissati ad una data determinata hanno luogo all’inizio della prima ora del giorno corrispondente a tale data.
Tale disposizione si applica anche quando l’entrata in vigore, l’inizio dell’efficacia o l’applicazione dei precitati atti o disposizioni debbono aver luogo dopo un determinato numero di giorni a decorrere dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto.
4.3 La cessazione della validità, la cessazione della efficacia e la cessazione dell’applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione – o di disposizioni di tali atti – fissati ad una data determinata hanno luogo allo spirare dell’ultima ora del giorno corrispondente a tale data.
Tale disposizione si applica anche quando la cessazione della validità, la cessazione dell’efficacia o la cessazione dell’applicazione dei precitati atti o disposizioni debbono aver luogo dopo un determinato numero di giorni a decorrere dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto.

5.1 Salve le disposizioni del presente articolo, le disposizioni dell’art. 3, ad eccezione dei paragrafi 4 e 5, si applicano quando un atto può o deve essere compiuto, in applicazione di un atto del Consiglio o della Commissione, ad un momento determinato.
5.2 Quando un atto può o deve essere compiuto, in applicazione di un atto del Consiglio o della Commissione, ad una data determinata, esso può o deve essere compiuto tra l’inizio della prima ora e lo spirare dell’ultima ora del giorno corrispondente a tale data.
Tale disposizione si applica anche quando un atto può o deve essere compiuto in applicazione di un atto del Consiglio o della Commissione, dopo un determinato numero di giorni a decorrere dal momento in cui si verifica un evento o si compie un altro atto.

6. Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1971.


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