LEGGE N. 265/99 – AUTONOMIA ED ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
LEGGE N LEGGE N. 265/99 – AUTONOMIA ED ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
Sul supplemento ordinario n. 149/L alla G.U. n. 183 del 6/8/1999 è stata pubblicata la legge 3 agosto 1999, n. 265, recante “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142”.
Con questo provvedimento il legislatore torna sul tema delle città metropolitane e prevede che la Regione ne delimiti il territorio entro centottanta giorni dalla emanazione della legge. Nel caso di inadempienza da parte della Regione, alla scadenza di un ulteriore termine moratorio preventivamente fissato, alla delimitazione dell’area metropolitana provvederà il Governo.
Nelle aree metropolitane il comune capoluogo ed i comuni contermini o ad esso uniti da rapporti di stretta integrazione potranno costituirsi in città metropolitane sulla base degli esiti di appositi referendum effettuati a cura di ciascun comune partecipante.
L’organizzazione, l’articolazione interna e le funzioni della città metropolitana saranno regolate da uno statuto preventivamente adottato dall’assemblea degli enti locali interessati.
Ove coincida con la provincia, la città metropolitana ne assumerà le funzioni; in caso contrario si provvederà ad una nuova delimitazione territoriale.
Fino all’istituzione della città metropolitana la regione, d’intesa con gli enti locali interessati, potrà definire ambiti sovracomunali per l’esercizio coordinato delle funzioni. Tra le altre, ricordiamo che l’esercizio coordinato potrà avvenire nelle materie relative alla pianificazione territoriale, alle reti infrastrutturali e servizi a rete, ai piani del traffico intercomunali, all’ambiente, alla difesa del suolo, alla grande distribuzione commerciale.
La legge interviene anche in materia di disciplina dello status degli amministratori locali chiarendo che per amministratori si intendono: i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonchè i componenti degli organi di decentramento.
Gli amministratori devono astenersi dalle discussioni e dalle votazioni di delibere riguardanti interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado.
L’obbligo di astensione deve essere osservato per i provvedimenti normativi o di carattere generale – i piani urbanistici – solo nei casi in cui la deliberazione e gli interessi dell’amministratore, parenti o affini si trovino in rapporto di correlazione immediata e diretta.
La legge fissa, inoltre, l’incompatibilità tra l’esercizio delle funzioni di assessore comunale per l’urbanistica, l’edilizia ed i lavori pubblici e l’attività professionale in edilizia privata e pubblica nel territorio amministrato.
Qualora, stabilisce il provvedimento, una sentenza passata in giudicato dimostri la correlazione immediata e diretta tra gli amministratori ed il piano urbanistico, le parti di esso oggetto della correlazione verranno annullate e sostituite con variante parziale. Nel corso dell’accertamento della suddetta correlazione la validità delle disposizioni coinvolte sarà sospesa.
Si segnala, infine, che la legge torna sul tema delle espropriazioni specificando (art. 32) che l’amministrazione comunale può disporre l’occupazione d’urgenza degli immobili necessari alla realizzazione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica e quelli per servizi pubblici locali (artt. 22 e 23 della legge n. 142/90).
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