01.03.1999 - tributi

IVA – GARANZIE SUI RIMBORSI

I I.V.A. – GARANZIE SUI RIMBORSI
(D. Lgs. n. 422/98)

Alcuni contribuenti, a determinate condizioni, potranno accedere ai rimborsi Iva senza presentazione di garanzie.
Possono fruire di tale agevolazione i contribuenti che:
– effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi con aliquota media inferiore a quella degli acquisti, condizione questa abbastanza frequente per le imprese edili;
– effettuano operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8bis e 9 della legge Iva: esportazioni, cessioni ad esportatori abituali, operazioni assimilate ecc. per un importo superiore al 25% dell’ammontare complessivo delle operazioni effettuate;
– svolgono prevalentemente operazioni fuori campo Iva ai sensi dell’art. 7 della legge Iva cessioni estero su estero, prestazioni di servizi esercitate all’estero ecc..
Devono concorrere, inoltre, le seguenti condizioni:
a) l’attività sia esercitata dall’impresa da almeno cinque anni;
b) non siano stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica concernenti l’imposta dovuta o l’eccedenza detraibile, da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o dell’eccedenza di credito dichiarate superiore: 1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano cento milioni di lire; 2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano i cento milioni di lire, ma non superano un miliardo di lire; 3) all’1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 100 milioni di lire, se gli importi dichiarati superano un miliardo di lire;
c) sia presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che: 1) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell’ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti nell’attivo patrimoniale non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell’ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata; l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio; 2) non risultano cedute, se la richiesta è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento dei capitale sociale; 3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
L’ammontare dei rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100 per cento della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso dei biennio precedente.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941