D.LVO N. 359/99 – REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA PER L’USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO
D D.LVO N. 359/99 – REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA PER L’USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO
Sulla G.U. del 19/10/1999, n. 246 è pubblicato il D.Lgvo 4 agosto 1999, n. 359 “Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”.
Il testo del decreto si pubblica in calce alla presente. La norma entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e pertanto il 19 aprile 2000. Nel far riserva di fornire i chiarimenti necessari anche alla luce delle direttive che verranno impartite dai competenti organi si segnala al momento quanto segue.
– L’art. 2 modifica ed integra le disposizioni di cui all’art. 35 del D.Lgvo n. 626/94 esplicitando, specie in relazione alle attrezzature di lavoro mobili e agli apparecchi di sollevamento, prescrizioni sostanzialmente già presenti nella normativa vigente.
Nello stesso articolo si stabilisce (comma 4 – quater) che una serie di attrezzature, elencate nell’allegato XIV, siano assoggettate a verifica. L’ANCE e Confindustria hanno ottenuto che l’elenco riportasse soltanto le attrezzature per le quali la normativa vigente già prevede forme di verifica o controllo; in tale elenco, in virtù dell’art. 37 del DPR n. 164/56, risultano ricompresi i ponteggi.
Fermo restando che “le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l’attrezzatura è stata costruita e messa in servizio” e quindi non si prevede alcuna estensione di verifiche affidate ad organismi pubblici, si richiama l’attenzione su quanto previsto al comma 4 – quinquies dell’art. 2 a proposito della conservazione a cura del datore di lavoro dei risultati delle verifiche.
Tale previsione è prevista dalla direttiva comunitaria e quindi ineludibile dal nostro legislatore.
L’ANCE si è attivata al fine di richiedere in particolare per i ponteggi metallici, delucidazioni sulla tenuta della documentazione coerenti con l’uso delle attrezzature stesse. Non appena fornite tali delucidazioni sarà cura del Collegio portare a conoscenza i necessari ragguagli in materia.
– L’art. 3, accanto a disposizioni di minor rilievo o comunque già sostanzialmente presenti nel nostro ordinamento, stabilisce che le modifiche apportate alle macchine per migliorarne le condizioni di sicurezza non comportano la necessità di provvedere alla marcatura CE o alla rimarcatura.
– L’art. 4, modifica l’art. 184 del DPR n. 547/55, e recepisce, con la forza della legge, quanto già stabilito dal Ministero del Lavoro a proposito della utilizzabilità degli apparecchi di sollevamento (gru) per il sollevamento di persone.
– L’art. 7, oltre all’allegato XIV di cui si è già fatto cenno, introduce (allegato XV) prescrizioni supplementari relative ad attrezzature mobili e ai carrelli elevatori.
A proposito delle prescrizioni relative alle attrezzature mobili si fa osservare che tali prescrizioni si applicano “allorché esiste un rischio corrispondente” e, per ciò che concerne il rischio di ribaltamento, “nelle condizioni di utilizzazione reali”. Tali indicazioni della legge fanno intendere che le prescrizioni dettate non sono obbligatorie in linea generale ma legate alle specifiche condizioni di utilizzo.
Al contrario le disposizioni relative ai carrelli elevatori, contenute nello stesso allegato XV, risultano tassative ma comprendono una vasta gamma di soluzioni tecniche alternative.
D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (G.U. 19 ottobre 1999, n. 246)
Attuazione della direttiva 95/63/Ce che modifica la direttiva 89/655/Cee relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
Articolo 1
1. Il presente decreto reca modifiche e integrazioni al titolo III del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e all’articolo 184 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in attuazione della direttiva 95/63/Ce del Consiglio del 5 dicembre 1995.
Articolo 2
1. All’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l’uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter”.
2. All’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente:
“c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all’uso progettato dell’attrezzatura”.
3. All’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente:
“c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro”.
4. All’articolo 35 del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:
“4-bis. Il datore di lavoro provvede affinché nell’uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che:
a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro;
b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature;
c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori durante lo spostamento, la velocità dell’attrezzatura sia adeguata;
d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4-ter. Il datore di lavoro provvede affinché nell’uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato che:
a) gli accessori si sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell’imbracatura; le combinazioni di più accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per consentire all’utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l’uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati;
b) allorché due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano, siano prese misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse;
c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;
d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, sia stabilita e applicata una procedura d’uso per garantire il buon coordinamento degli operatori;
e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell’alimentazione di energia, siano prese misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l’accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza;
f) allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo così i lavoratori a rischi, l’utilizzazione all’aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il ribaltamento dell’attrezzatura di lavoro.
4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le attrezzature di cui all’allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate “verifiche”, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento.
4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione dell’autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall’ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell’attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l’esecuzione dell’ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate”.
Articolo 3
1. All’articolo 36, del decreto legislativo n. 626 del 1994, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l’attrezzatura è stata costruita e messa in servizio”.
2. All’articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, le parole “può stabilire” sono sostituite dalla parola “stabilisce”.
3. All’articolo 36 del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all’allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste per l’attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente.
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell’applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto”.
Articolo 4
1. L’articolo 184 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
“Art. 184 (Sollevamento e trasporto persone) – 1. Il sollevamento di persone è effettuato soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
2. In casi eccezionali, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che siano state prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell’attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro con il posto di comando. Devono essere prese le opportune misure per assicurare la loro evacuazione in caso di pericolo”.
Articolo 5
1. All’articolo 37 del decreto legislativo n; 626 del 1994, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature”.
Articolo 6
1. All’articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: “35, commi 1, 2, 4” sono aggiunte le seguenti:
“4-bis, 4-ter, 4-quater”;
b) prima della parola: “38” sono inserite le seguenti parole: “36, comma 8-ter”.
2. All’articolo 90, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: “35, commi 1, 2, 4” sono aggiunte le seguenti:
“4-bis, 4-ter, 4-quater”;
b) prima della parola: “38” sono inserite le seguenti parole: “36, comma 8-ter”.
Articolo 7
1. Al decreto legislativo n. 626 del 1994, sono aggiunti, in fine, i seguenti allegati:
“a) Allegato XIV. Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica:
1) scale aeree ad inclinazione variabile;
2) ponti mobili sviluppabili su carro;
3) ponti sospesi muniti di argano;
4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere 450 cm;
5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;
6) funi e catene di impianti ed apparecchi a trazione;
7) gru e apparecchi di sollevamento di portata 4.200 kg;
8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati;
9) macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;
10) elementi di ponteggio;
11) ponteggi metallici fissi;
12) argani dei ponti sospesi;
13) funi dei ponti sospesi;
14) armature degli scavi;
15) freni dei locomotori;
16) micce;
17) materiali recuperati da costruzioni sceniche;
18) opere sceniche;
19) riflettori e batterie di accumulatori mobili;
20) teleferiche private;
21) elevatori trasferibili;
22) ponteggi sospesi motorizzati;
23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati;
24) ascensori e montacarichi in servizio privato;
25) apparecchi a pressione semplici;
26) apparecchi a pressione di gas;
27) generatori e recipienti di vapore d’acqua;
28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;
29) forni per oli minerali;
30) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda;
31) recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti.
b) Allegato XV. Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche.
0. Osservazione preliminare
Le disposizioni del presente allegato si applicano allorché esiste, per l’attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.
Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature in esercizio, esse non richiedono necessariamente l’adozione delle stesse misure corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove.
1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi
1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d’energia accoppiabili tra un’attrezzatura di lavoro mobile e suoi accessori e traini possa provocare rischi specifici, l’attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d’energia.
Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori.
1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si devono prevedere possibilità di fissaggio.
1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell’attrezzatura di lavoro:
a) mediante una struttura di protezione che impedisca all’attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro;
b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro;
c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.
Queste strutture di protezione possono essere integrate all’attrezzatura di lavoro.
Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l’attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d’uso, oppure se l’attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.
Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell’attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati.
1.4. I carrelli elevatori sui cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitare i rischi di ribaltamento, ad esempio:
a) installando una cabina per il conducente;
b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore;
c) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo;
d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parte del carrello stesso.
1.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;
b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le conseguenze di un’eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;
c) esse devono essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza l’impongano, di un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici che ne consenta la frenatura e l’arresto in caso di guasto del dispositivo di frenatura principale;
d) quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità;
e) le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;
f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a causa dei loro carichi o traini, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;
g) le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;
h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.
2. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi.
2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un’utilizzazione sicura.
Se l’attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.
2.2. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale:
a) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell’utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale;
b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell’abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati”.
Articolo 8
1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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