APPALTI PUBBLICI – L’AUMENTO DI ISCRIZIONE ALL’A.N.C. E’ EFFETTIVO DOPO LA TRASCRIZIONE DEI NUOVI IMPORTI SUL CERTIFICATO
APPALTI PUBBLICI – L’AUMENTO DI ISCRIZIONE ALL’A APPALTI PUBBLICI – L’AUMENTO DI ISCRIZIONE ALL’A.N.C. E’ EFFETTIVO DOPO LA TRASCRIZIONE DEI NUOVI IMPORTI SUL CERTIFICATO
(Cons. di Stato, sez V, 13/6/1998 n. 830)
‘:iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori – che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, costituisce un requisito soggettivo necessario per concorrere validamente all’esperimento di una gara, può farsi rientrare nell’ambito dei provvedimenti creativi di status, ovvero delle ammissioni; pertanto, il requisito dell’iscrizione all’A.N.C. è posseduto solo a seguito della materiale iscrizione all’Albo stesso, e non nel momento in cui 1 organo competente si sia pronunciato sulla relativa domanda.
DIRITTO
1. In punto di fatto, è risultato pacifico in primo grado – né è oggetto di contestazioni in questa sede – che l’odierna appellante ha conseguito l’iscrizione nell’Albo nazionale costruttori, per la categoria indicata (5/a1) e per l’importo prescritto (L. 300 milioni), solo successivamente alla presentazione dell’offerta ed alla data di celebrazione della gara.
Tuttavia, la delibera di iscrizione nella suddetta categoria era stata adottata – con atto del competente comitato regionale per l’Albo dei costruttori presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche della Campania – già in data 23 aprile 1997.
Il certificato di iscrizione acquisito dalla stazione appaltante è invece del 8 settembre 1997, la celebrazione della gara si è svolta il 14 luglio 1997.
Nel giudizio di primo grado la odierna appellante ha altresì prodotto una attestazione del provveditorato regionale nella quale, in relazione al certificato di iscrizione in data 8 settembre 1997 (di cui si è detto), si afferma che “le modifiche relative alle categorie indicate hanno validità dalla data del 23 aprile 1997, data della delibera del comitato regionale, e scadono il 23 aprile 2004”.
Con la sentenza impugnata, il T.A.R. ha ritenuto che il procedimento di iscrizione delle imprese nell’Albo nazionale costruttori, anche quando riguardi domande ricadenti nell’ambito della competenza decisoria del comitato regionale ai sensi dell’art. 8 della legge n. 57 del 1962, si conclude e si perfeziona soltanto con l’inclusione dell’impresa nel casellario dei costruttori, la cui tenuta ed il cui aggiornamento sono rimessi dalla legge del comitato centrale istituito presso il Ministero dei lavori pubblici, e non già dunque con la sola delibera del comitato regionale competente (ciò anche in relazione alle funzioni in tema di sospensione e cancellazione rimesse al comitato centrale, cui dunque spetta il perfezionamento del procedimento, con la conseguente iscrizione).
In tal senso il Tribunale cita la decisione di questa sezione, 23.7.1994, n. 800. In sostanza il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto che all’iscrizione nell’Albo nazionale vada riconosciuta natura costitutiva, e non già meramente dichiarativa.
Sulla base di tale assunto, il Tribunale ha annullato l’aggiudicazione alla ditta odierna appellante, la quale alla data della gara non risultava ancora essere stata iscritta all’Albo nazionale dei costruttori, sebbene tale iscrizione fosse già stata deliberata dal competente comitato regionale, e – secondo l’assunto dell’amministrazione – dovesse dispiegare i propri effetti già dal 23 aprile 1997.
2. Il primo motivo d’appello va rigettato. Nel senso che “l’iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori che, ai sensi dell’art. 2, comma primo, legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, costituisce un requisito soggettivo necessario per concorrere validamente all’esperimento di una gara può farsi rientrare nell’ambito dei provvedimenti creativi di status, ovvero delle ammissioni (atti che imprimono una qualità ad un soggetto); [e che,] pertanto, il requisito dell’iscrizione all’A.n.c. è posseduto solo a seguito della materiale iscrizione all’Albo stesso, e non nel momento in cui l’organo competente si sia pronunziato sulla relativa domanda”, si era già pronunciata questa sezione con la decisione 23.7.1994, n. 800.
Tale orientamento appare meritevole di essere confermato anche in relazione al caso in esame.
E’ vero che, con una precedente decisione (C.d.S., VI, 16.3.1993, n. 247), questo Consiglio aveva, al contrario, ritenuto che “l’iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori non crea nell’iscritto uno speciale status, ma consiste in via esclusiva in un’abilitazione dell’impresa alla gara e, pertanto, nella costituzione di un fatto di legittimazione per l’ammissione agli appalti”. Ma tale affermazione è stata resa in una fattispecie diversa da quella in esame e relativa alla procedura c.d. di recupero dell’iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori a favore di impresa avente causa di altra impresa già iscritta.
Al contrario, il sopra citato e più recente precedente di questa sezione è riferito ad una fattispecie analoga a quella in esame.
L’indirizzo espresso nel 1994 è conforme alla normativa vigente.
Se è vero, infatti, che ai sensi dell’articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, numero 57 “presso ogni provveditorato regionale alle opere pubbliche è costituito un comitato regionale per l’Albo dei costruttori, con il compito di provvedere a tutti gli adempimenti inerenti all’albo nell’ambito della regione”, il quale decide sulle domande di iscrizione fino all’importo di lire 3.000 milioni”, è altresì vero che, ai sensi del precedente articolo 6 della stessa legge, è il comitato centrale che “ha il compito della formazione, della tenuta e della pubblicazione dell’albo”.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, ‘l’iscrizione nell’albo nazionale è obbligatoria” e “l’esecutore dei lavori… deve servirsi di ditte iscritte nell’albo”.
Ai sensi dell’articolo 12, “per ottenere l’iscrizione nell’albo i richiedenti debbono rivolgere domanda al comitato centrale … consegnandola alla segreteria del comitato regionale”.
Ai sensi dell’articolo 17, poi, “l’iscrizione nell’albo si comprova mediante certificato valevole per un anno da rilasciarsi dal comitato centrale”, il quale è altresì competente a disporre la sospensione ai sensi dell’articolo 20 e la cancellazione ai sensi dell’articolo 21.
V’è poi l’articolo 24 a prevedere che “per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ammissione agli appalti … delle imprese per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione” può prescindere da detta iscrizione; da ciò si ricava che, dato che entro tali limiti temporali si può partecipare alle gare anche sotto condizione risolutiva di successiva iscrizione al di fuori di tali limiti, al contrario, tale partecipazione condizionata non può ritenersi consentita.
L’avvenuta ed effettiva iscrizione, che compete al comitato centrale, si atteggia dunque – alla stregua di una valutazione complessiva della normativa – quale requisito necessario per la partecipazione alle gare, e come tale deve preesistere allo svolgimento di queste ultime.
Il sistema, in sostanza, per quanto attiene alle domande di iscrizione fino all’importo di lire 3 miliardi, demanda al comitato regionale la decisione sulle domande di iscrizione mediante l’emissione di un parere vincolante, cui consegue l’obbligo, per il comitato centrale, di procedere all’iscrizione nell’albo; ma è solo con il provvedimento costitutivo di iscrizione, adottato da quest’ultimo organo, che si perfeziona la fattispecie costitutiva cui è subordinata la possibilità di partecipazione di ogni ditta alla singola gara di appalto.
La natura vincolata dell’attività, che la legge tuttora demanda al comitato centrale, non esclude – come invece vorrebbe l’appellante – il carattere costitutivo dell’iscrizione di cui si tratta (né comporta l’attribuzione di tale carattere al parere vincolante espresso dal comitato regionale).
Nel medesimo ordine di idee accolto da questa sezione, si è del resto orientata anche la Corte dei conti (sez. contr., del. n. 102 del 22.6.1993, provv. reg. alle oo.pp. dell’Emilia-Romagna, p.d. 13575), ritenendo appunto “che l’iscrizione all’albo, quale requisito soggettivo necessario dell’appaltatore, deve sussistere fin dal momento della stipulazione del contratto d’appalto … poiché … è un presupposto dell’affidamento dei lavori, né può avere effetto sanante la sopravvenuta iscrizione all’albo”.
Per le ragioni esposte, il primo motivo di appello deve essere respinto.
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