AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLA NUOVA LEGGE SUGLI AFFITTI
AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLA NUOVA LEGGE SUGLI AFFITTI AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLA NUOVA LEGGE SUGLI AFFITTI
(D.M. 5/3/99)
E’ stata recepita in un decreto ministeriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, la convenzione nazionale tra le associazioni degli inquilini e della proprietà edilizia, sottoscritta l’8 febbraio 1999 in attuazione della nuova legge sugli affitti (n. 431/1998).
Agevolazioni fiscali
Il provvedimento, al quale sono allegati i modelli di contratto predisposti (a canone “controllato”, per gli usi transitori e per gli studenti universitari), stabilisce, altresì, le agevolazioni fiscali previste dalla nuova disciplina, per:
a) i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nelle undici aree metropolitane (Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania), nei comuni capoluogo di provincia e negli altri comuni ad alta tensione abitativa (art. 1, D.L. n. 551/1988), stipulati o rinnovati, a seguito di accordo definito in sede locale, secondo le disposizioni sui contratti a canone “controllato” (art. 2, comma 3, legge n. 431/1998);
b) i contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio (art. 1, comma 3, della legge);
c) i contratti di locazione per gli studenti universitari fuori sede (art. 5, comma 2, della legge).
Imposte sui redditi
Per tali contratti, ai fini delle imposte sui redditi, è disposta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile dei fabbricati locati (determinato a norma dell’art. 34, D.P.R. n. 917/1986), a condizione che, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si intende usufruirne, siano indicati:
– gli estremi di registrazione del contratto di locazione;
– l’anno di presentazione della denuncia dell’immobile ai fini ICI;
– il comune di ubicazione dello stesso.
Imposta di registro
Ai fini dell’imposta di registro è, invece, stabilito che, in sede di prima applicazione del decreto, e fino all’eventuale aggiornamento periodico delle ipotesi agevolabili (art. 8, comma 4, legge n. 431/1998), la base imponibile è assunta nella misura del 70 per cento del corrispettivo annuo pattuito.
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