01.06.1999 - tributi

AGEVOLAZIONI FISCALI PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

AGEVOLAZIONI FISCALI PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI AGEVOLAZIONI FISCALI PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
(Legge 13/5/99, n.133)

Sul S.O. n.96/L alla G.U. n.113 del 17 maggio 1999 è stata pubblicata la legge 13 maggio 1999, n.133 che prevede, per il 1999 e il 2000, agevolazioni fiscali per l’acquisto di beni strumentali nuovi.
Si pubblica di seguito una breve analisi sulle modalità applicative dei benefici fiscali con particolare riferimento alle tipologie di investimenti agevolate per le imprese del settore rinviando, per un approfondimento della materia, alla guida operativa predisposta dall’ANCE disponibile presso gli uffici del Collegio.

Contenuto dell’agevolazione
I benefici fiscali si applicano a condizione che sussista un’utile di impresa nel periodo di imposta 1999 o 2000. Sulla parte di reddito corrispondente al valore dei nuovi investimenti effettuati nell’esercizio l’imposta (IRPEF o IRPEG) è dovuta nella misura del 19 per cento (anziché del 37 per cento per IRPEG o dell’aliquota progressiva IRPEF ordinariamente applicabile).
Es. : reddito d’esercizio 1000 ; investimenti 500 : anziché tassare tutto il reddito (1000) in IRPEG o IRPEF con aliquota ordinaria, 500 viene tassato con aliquota del 19 per cento.
Il beneficio si applica a condizione che l’operatore interessato effettui contemporaneamente nell’esercizio 1999 o 2000 un conferimento in denaro o un accantonamento di utili.
Ove ciò non avvenga, il beneficio non si applica, o si applica nella minor misura del conferimento (o accantonamento).
Esempio:
A. investimenti in beni strumentali nuovi 500 ; conferimenti in denaro (o accantonamento di utili a riserva) 500 : in tal caso l’aliquota ridotta del 19 per cento si applica su 500 ;
B. investimenti in beni strumentali nuovi 500 ; conferimenti in denaro (o accantonamento) 400 : in tal caso l’aliquota ridotta del 19 per cento si applica su 400.

Durata dell’agevolazione
I benefici si applicano per il periodo di imposta in corso al 18 maggio 1999 e per il successivo. Per l’ipotesi di esercizio coincidente con l’anno solare, pertanto, i benefici si applicano per il 1999 e per il 2000.

Cumulo con l’agevolazione DIT
Il conferimento in denaro (o accantonamento di utili), in quanto aumento di capitale, fruisce anche dell’agevolazione prevista dalla dual income tax (DIT), consistente nella tassazione con aliquota IRPEG o IRPEF al 19% della parte di utile pari al 7% dell’aumento di capitale. Ciò significa che :
nel caso di investimenti per 500 e conferimenti in denaro (o accantonamenti di utili) per 500, a fronte di un reddito di 1000, si fruisce contemporaneamente di entrambe le agevolazioni : aliquota del 19% sul reddito prodotto sino a 500 (importo investito) ; aliquota del 19% sulla parte ulteriore di reddito prodotto pari a 35 ( 7% di 500).
Complessivamente, perciò, il reddito agevolato, in presenza di investimenti per 500 e di altrettanti conferimenti (o accantonamenti), è pari a 535, restando assoggettato ad aliquota IRPEG o IRPEF ordinaria, nel caso ipotizzato, solo 465 (1000 – 535).

Investimenti agevolati
Il beneficio si applica per l’acquisto di beni strumentali nuovi. Per quanto riguarda gli immobili è agevolato l’acquisto degli opifici (categoria D1) e di quelli che costituiscono impianti. Le imprese del settore sono interessate direttamente, per quanto riguarda gli acquisti di attrezzature e/o impianti utilizzati per l’esercizio dell’attività e indirettamente, per gli effetti positivi che il provvedimento è destinato a produrre nel settore dell’edilizia industriale.

Modalità applicative dell’agevolazione
Il beneficio si applica direttamente in sede di dichiarazione dei redditi (da presentarsi nel 2000, per il periodo di imposta 1999, e nel 2001, per il periodo di imposta 2000), all’atto di liquidazione dell’IRPEG o dell’IRPEF. Non sono pertanto previsti adempimenti specifici.

Quantificazione della riduzione di imposta sugli utili
L’applicazione del beneficio fiscale comporta una riduzione dell’IRPEG o dell’IRPEF sull’utile di impresa prodotto nei due anni di applicazione della legge Visco che può arrivare sino ad un massimo del 18% (37%, aliquota IRPEG – 19% aliquota IRPEG per effetto della Visco).

La super DIT e altre modifiche al reddito di impresa
La legge 133/99 prevede anche una estensione dell’agevolazione Dit in modo che la tassazione del reddito con l’aliquota del 19% si applichi per un importo superiore a quello attuale (7% dell’incremento di capitale). Trattasi, a differenza dell’agevolazione per l’acquisto di beni strumentali, di disposizioni non immediatamente operative in quanto necessitano dell’emanazione di un decreto legislativo.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941