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01.04.1998 - trasporti

TRASPORTO DI BITUMI E CONGLOMERATI BITUMINOSI – PATENTINO ADR – PRECISAZIONI

A seguito delle richieste pervenute di recente da parte di numerose associazioni territoriali circa l’applicabilità o meno dell’accordo internazionale ECE-ONU per il trasporto delle sostanze pericolose (ADR), al trasporto dei bitumi e dei conglomerati bituminosi e, considerata l’importanza della problematica ed i riflessi che ne derivano (soprattutto in termini di maggiori costi conseguenti alla formazione del personale ed all’adeguamento dei veicoli) per le imprese, l’ANCE ha chiesto la collaborazione del SITEB al fine di chiarire il problema.

Il SITEB (Associazione Italiana Operatori del Settore Bitumi) ha espresso, con la nota che si pubblica di seguito, un’interpretazione dell’ADR che si ritiene di poter condividere e che apporta poche varianti rispetto alla situazione attuale.

SITEB
Associazione Italiana
Operatori del settore Bitumi

Oggetto: ADR per il trasporto di conglomerati e bitumi

 

L’ADR, come noto, regolamenta il trasporto su strada delle merci pericolose.

Con l’ADR edizione 1997 , le materie “Trasportate a caldo” sono state considerate per la prima volta materie pericolose e di conseguenza inserite nella classe 9, allegato A del DM 4-9-1996.

Per i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di materie pericolose è d’obbligo il conseguimento del “C.F.P.” (Certificato Formazione Professionale), noto anche come “patentino ADR” che si ottiene solo dopo aver seguito un determinato corso di lezioni, differenziate per tipologia e modalità di trasporto.

Stante le difficoltà di numerosi operatori, specie quelli del settore bitumi, con un decreto datato 7 luglio 1997, pubblicato sulla G.U. n.160 dell’11 luglio 1997 (art. 1), il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, aveva concesso un periodo transitorio per adeguarsi anche con le tipologie delle cisterne, che scadrà il 1 luglio 1998.

Bitumi e conglomerati bituminosi, sono prodotti trasportati a caldo ma l’ordinale 20° del marginale 2901 precisa che soltanto i primi rientrano nell’ADR in quanto trattasi di materie trasportate allo stato liquido a una temperatura superiore a 100°C, mentre l’ordinale 21° precisa che i conglomerati bituminosi (anche se caldi) non vi rientrano perché per i prodotti solidi la temperatura di consegna al trasporto deve essere uguale o superiore a 240°C.

Concludendo, i produttori di conglomerati bituminosi non dovranno preoccuparsi di far conseguire il “patentino A.D.R.” ai conducenti dei propri mezzi, fintanto che questi consegneranno esclusivamente conglomerato bituminoso tradizionale (solido a 140/170°C), mentre se trasportano bitume liquido per la preparazione dei conglomerati o per il trattamento di spruzzatura sulle strade con cisterna termica (liquido a temperatura maggiore a 100°C), il “patentino A.D.R.” è obbligatorio dal 1° luglio 1998.Quando si produce asfalto colato (gussasphalt) si sfiorano temperature prossime ai 220°C.

Questo prodotto, viene trasportato con apposite cisterne dotate di dispositivo autonomo di riscaldamento e agitazione, installate su autocarro e può essere considerato un prodotto liquido a tutti gli effetti.

Come tale, rientra nell’ordinale 20° (liquidi con temperature maggiore a 100°C). In questo caso, può essere necessario il “patentino A.D.R.”.


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