01.09.1998 - trasporti

TRASPORTI ECCEZIONALI – MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PER LA SCORTA TECNICA

TRASPORTI ECCEZIONALI – MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PER LA SCORTA TECNICA TRASPORTI ECCEZIONALI – MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PER LA SCORTA TECNICA

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1998 il Decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell’Interno, del 28 maggio 1998 recante modifiche al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità (D.M. 18 luglio 1997).
Il Decreto del 28 maggio, pubblicato a distanza di circa due mesi dalla sottoscrizione dei Ministri competenti, modifica gli articoli 10, 11, 14 (comma 2 lett. b) del Decreto 18 luglio 1997, nonché introduce, opportunamente, l’art. 17 relativo al periodo transitorio (sino al 30 novembre 1998) che consente di superare alcune problematiche insorte di recente.
Si riepilogano di seguito le novità introdotte.

Art. 10 (numero dei veicoli di scorta)
a) un veicolo attrezzato e condotto da persona abilitata per veicoli o trasporti:
– con larghezza non superiore a 3 m e lunghezza non superiore a 27 m; (Strade a senso unico di marcia, a carreggiate separate con 2 corsie per senso di marcia);
– con larghezza non superiore a 3,20 m e lunghezza non superiore a 18,75 m (autostrade);
b) due veicoli attrezzati e due persone per veicolo di cui una abilitata:
– per veicoli o trasporti con dimensioni maggiori di quelle indicate al punto a);
c) un veicolo attrezzato e due persone di cui una abilitata per veicoli o trasporti:
– con larghezza non superiore a 2,55 m e lunghezza non superiore a 27 m;
– con larghezza non superiore a 2,70 m e lunghezza non superiore a 21 m; (Strade a carreggiata unica con una o più corsie per ogni senso di marcia e per le strade di cui al punto a) limitatamente ai tratti temporaneamente a doppio senso di circolazione);
d) veicoli attrezzati con tre persone di cui due abilitate nel caso di veicoli o trasporti con dimensioni superiori a quelle del punto c).
Alla Polizia stradale e’ riservata la facoltà, per particolari situazioni, di prevedere un numero maggiore di veicoli di scorta e di personale abilitato.

Art. 11 (posizione dei veicoli di scorta).
In linea di massima dovrà essere assicurata la massima visibilità del convoglio, l’individuazione di eventuali impedimenti al sicuro movimento del veicolo, l’arresto in condizioni di assoluta sicurezza.
I veicoli di scorta dovranno cosi’ essere posizionati:
a) su strada con unica carreggiata, a doppio senso di circolazione:
– nel caso di un solo veicolo: anteriormente al trasporto (minimo 50 m);
– nel caso di due veicoli: uno anteriormente al trasporto (minimo 50 m), uno posteriormente al trasporto (ad una distanza compresa tra 50 e 80 m);
b) strade a senso unico, a carreggiate separate (es. autostrade):
– nel caso di un solo veicolo: posteriormente al trasporto (ad una distanza compresa tra 30 e 150 m);
– nel caso di due veicoli: uno anteriormente (ad una distanza compresa tra 30 e 50 m), uno posteriormente (ad una distanza compresa tra 100 e 150 m).

Art. 14 (obblighi del capo scorta)
E’ stato previsto che il capo scorta verifichi le dimensioni, le masse e le caratteristiche del veicolo o del trasporto esclusivamente su base documentale.

Art. 17 (disposizioni transitorie)
In considerazione delle difficoltà registrate in questi mesi per l’abilitazione del personale di scorta e per l’autorizzazione delle imprese e’ stato previsto un regime transitorio applicabile sino al 30 novembre 1998 se non e’ possibile disporre di imprese autorizzate (in proprio o per conto terzi) alla scorta tecnica.
In questo caso ci si potrà avvalere, previa autorizzazione della Polizia stradale, di veicoli anche non attrezzati e con personale di “provata esperienza” anche non abilitato ovvero abilitato.


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