SICUREZZA SUL LAVORO – ESTESO IL POTERE DI VIGILANZA ALL’ISPETTORATO DEL LAVORO- D.P.C.M. 14/10/1997 Nº 412
SICUREZZA SUL LAVORO – ESTESO IL POTERE DI VIGILANZA ALL’ISPETTORATO DEL LAVORO- D SICUREZZA SUL LAVORO – ESTESO IL POTERE DI VIGILANZA ALL’ISPETTORATO DEL LAVORO- D.P.C.M. 14/10/1997 Nº 412
Sulla Gazzetta Ufficiale del 1º dicembre 1997, n. 280 è pubblicato il D.P.C.M. di cui all’oggetto dal titolo Regolamento recante l’individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali l’attività di vigilanza può essere esercitata dagli ispettorati del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro.
Sostanzialmente le attività lavorative per le quali l’ispettorato del lavoro ritorna a svolgere l’attività di vigilanza sono quelle del settore delle costruzioni e tale vigilanza dovrà essere condotta onde evitare sovrapposizione di interventi con le aziende sanitarie locali.
Dalla lettura del provvedimento (vedi quinto capoverso della premessa) è deducibile che gli interventi dell’ispettorato del lavoro, ancorché finalizzati alla sicurezza sul lavoro, saranno sempre abbinati a controlli sulla regolarità dei rapporti di lavoro riscontrati nei cantieri.
Si pubblica qui di seguito il testo del D.P.C.M. in parola.
Dpcm 14 ottobre 1997, n. 412 (G.U. 1º dicembre 1997, n. 280)
Oggetto: Regolamento recante l’individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per i quali l’attività di vigilanza può essere esercitata dagli Ispettorati del lavoro delle Direzioni provinciali del Lavoro.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SU PROPOSTA DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DEL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il quale prevede l’individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali l’attività di vigilanza può essere esercitata anche dai servizi di ispezione del lavoro delle Direzioni provinciali del lavoro;
Visto l’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
Considerato il rischio di infortuni per frequenza e gravità;
Considerata la peculiarità delle condizioni di lavoro e la incidenza infortunistica, in termini di frequenza e di gravità delle conseguenze, desumibile dai dati statistici, nonché la frequenza dei rapporti di lavoro irregolari che possono influire negativamente sulle condizioni di sicurezza nel settore delle costruzioni edili e di genio civile, dei lavori in sotterraneo e in galleria, mediante cassoni in aria compressa e subacquei;
Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli Infortuni e l’igiene del lavoro;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 16 giugno 1997;
Sulla proposta dei Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale e della sanità;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
1. Le attività comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro può essere esercitata anche dai servizi di ispezione del lavoro delle Direzioni provinciali del lavoro sono:
a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati. Lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l’impiego di esplosivi:
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei.
2. La vigilanza di cui al comma 1 è esercitata previa informazione al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale competente per territorio e secondo programmi concordati periodicamente anche al fine di evitare sovrapposizione di interventi.
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