01.03.1998 - sicurezza

SICUREZZA – D.LGVO 494/96 E 626/94 – ULTERIORI CHIARIMENTI MINISTERO DEL LAVORO

SICUREZZA – D SICUREZZA – D.LGVO 494/96 E 626/94 – ULTERIORI CHIARIMENTI MINISTERO DEL LAVORO

Il Ministero del lavoro con circolare n. 30/98 ha fornito ulteriori chiarimenti interpretativi in merito ai provvedimenti legislativi riportati in oggetto.
Tali chiarimenti in gran parte confermano le indicazioni già fornite in materia. Nel far riserva di pubblicare sul prossimo numero del Notiziario mensile il testo della circolare in parola si evidenziano qui di seguito gli argomenti trattati con la nota del Ministero.

1) D.LGVO 494/96

a) Definizione di impianti
Viene ribadito quanto affermato nella precedente circolare del Ministero del Lavoro n. 41/97 a proposito delle attività di montaggio e smontaggio di impianti: tali lavori sono soggetti alle norme del D.Lgvo solo per impianti tecnologici asserviti all’opera edile o di genio civile.

b) Lavori edili eseguiti con proprio personale dipendente
Viene riconfermata l’esclusione dal campo di applicazione del D.Lgvo in oggetto per i lavori eseguiti all’interno di proprie sedi produttive tramite proprio personale dipendente.
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c) Attività di sistemazione forestale
Circa le attività di sistemazione forestale soggette al D.lgvo in parola viene chiarito che le stesse sono solo quelle assimilabili ad operazioni proprie dei cantieri edili o di genio civile.

d) Appalti pubblici – Piano di sicurezza
Nel caso di appalti pubblici, si riconferma che le disposizioni di cui all’art. 18 punto 8 della legge n. 55/90 (obbligo di redazione del piano di sicurezza a carico delle imprese esecutrici) rimangono in vigore unicamente per gli appalti nei quali il committente non è tenuto alla nomina dei coordinatori, sui quali il D.Lgvo ha trasferito l’obbligo di redazione del piano.

e) Norma transitoria art. 19 – Coordinatori
Si conferma che coloro che fruiscono della norma transitoria di cui all’art. 19 hanno tempo fino al 21 marzo 2000 per seguire il corso delle 60 ore e che, nell’attesa di frequentare tale corso, possono già svolgere le funzioni di coordinatore.

f) Linee elettriche
Si chiarisce, agli effetti del rischio particolare di cui all’allegato II, che i lavori in prossimità di linee elettriche da considerare sono quelli in prossimità di linee aeree a conduttori nudi.

g) Sanzioni di cui all’art. 22
Si conferma che, in caso di infrazioni a specifiche norme di legge – ancorché richiamate nel piano di sicurezza – si applica la sola sanzione specifica e non già quella di cui all’art. 22 del D.Lgvo 494/96.

h) Apparato sanzionatorio
Viene estesa in via definitiva l’applicazione delle procedure di cui al D.Lgvo  n. 758/94 anche alle infrazioni al D.Lgvo 494/96.

2) D.LGVO 626/94

Oltre ad indicazioni relative ai collaboratori familiari, ai lavoratori con rapporto contrattuale di portierato e ai dispositivi speciali di correzione per videoterminalisti, si affronta il tema della formazione per chiarire che “per le attività già in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgvo n. 626/94, non scatta automaticamente e indiscriminatamente l’obbligo del datore di lavoro di procedere alla formazione di tutti i lavoratori già assunti a tale data”.


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