RIFIUTI – MESSA IN RISERVA E DEPOSITO TEMPORANEO
RIFIUTI – MESSA IN RISERVA E DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI – MESSA IN RISERVA E DEPOSITO TEMPORANEO
(Ministero industria, Nota 20/5/98)
Le attività di messa in riserva dei rifiuti possono essere effettuate con la procedura semplificata prevista per le operazioni di recupero (comunicazione preventiva alla provincia, in luogo dell’autorizzazione allo smaltimento; art. 33, D.Lgs. n. 22/1997), a condizione che si riferiscano a rifiuti non pericolosi individuati dal Ministero dell’ambiente (allegati 1 e 2, D.M. 5 febbraio 1998).
Lo ha chiarito il Ministero dell’industria, in risposta ai dubbi espressi in proposito dagli organi di controllo e dalle imprese interessate.
Deposito temporaneo di rifiuti
Con la stessa nota, il Ministero ha fatto propria l’interpretazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome in relazione al deposito temporaneo di rifiuti che non rispetta le condizioni stabilite dal decreto “Ronchi” (art. 6, comma 1, lett. m, D.Lgs. n. 22/1997).
Secondo tale provvedimento si può parlare di deposito temporaneo di rifiuti, non soggetto ad autorizzazione né a comunicazione, se:
a) i rifiuti depositati non contengono alcune sostanze (policlorodibenzodiossine, policrorodibenzofurani, policlorodi-benzofenoli) in quantità superiore a 2,5 ppm e altre (policlorobifenili e policlorodifenili) in quantità superiore a 25 ppm;
b) i rifiuti pericolosi sono raccolti e avviati alle operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero quando il quantitativo in deposito raggiunge i 10 metri cubi;
c) il deposito è effettuato per tipi omogenei di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche;
d) sono rispettate le norme sull’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose.
Se queste condizioni non sono rispettate, ai fini della disciplina applicabile, è necessario distinguere a seconda della tipologia di rifiuti depositati:
a) rifiuti non individuati nei provvedimenti sul recupero e destinati allo smaltimento o al recupero: serve l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero (art. 28, D.Lgs. 22/1997). Se è necessaria la realizzazione di opere aggiuntive occorre anche la relativa autorizzazione (art. 27, D.Lgs. n. 22/1997);
b) rifiuti non pericolosi individuati dai decreti sul recupero: l’operazione si configura come messa in riserva ed è, quindi, soggetta alle relative procedure semplificate, purché effettuata nel rispetto delle prescrizioni del Ministero (artt. 6 e 7, D.M. 5 febbraio 1998);
c) rifiuti pericolosi individuati dai decreti sul recupero: anche in tal caso l’operazione si configura come messa in riserva ed è, quindi, soggetta alle procedure semplice, ma solo se il recupero è effettuato nello stesso luogo di produzione, nel rispetto delle prescrizioni del Ministero.
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