01.11.1998 - ambiente

RIFIUTI – IMPIANTI MOBILI PER LA RIDUZIONE VOLUMETRICA DEI RIFIUTI INERTI – DECRETO REGIONE LOMBARDIA

RIFIUTI – IMPIANTI MOBILI PER LA RIDUZIONE VOLUMETRICA DEI RIFIUTI INERTI – DECRETO REGIONE LOMBARDIA RIFIUTI – IMPIANTI MOBILI PER LA RIDUZIONE VOLUMETRICA DEI RIFIUTI INERTI – DECRETO REGIONE LOMBARDIA

Con il Decreto 6/7/98, n. 3476, la Regione Lombardia ha fornito importanti indicazioni circa l’attività di frantumazione dei rifiuti inerti effettuata con l’ausilio di impianti mobili.
Il Decreto precisa inoltre che dette operazioni, effettuate con impianti mobili e alle condizioni e prescrizioni impartite, sono escluse dal campo di applicazione dell’art. 28, c.7, del D.lgs. 22/97 e cioè dall’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti.

D.D.G. 6 LUGLIO 1998 N. 3476 Direzione Generale Tutela Ambientale: “Direttive e linee guida in ordine alla riduzione volumetrica dei rifiuti inerti derivanti da demolizione ed effettuata presso gli stessi cantieri ove avvengono le demolizioni, con l’utilizzo di impianti mobili”

Il Direttore generale
della tutela ambientale

Visti:

– la I.r. 7 giugno 1980, n. 94;
– il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3;
– la l.r. 16 agosto 1994, n. 21;
– il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, così come modificato con d.lgs. 8 novembre 1997, n.389;
– il d.m. 5 febbraio 1998;
Richiamata la deliberazione del c.i. 27 luglio 1984, vigente transitoriamente ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 22/1997;
Viste le numerose istanze pervenute presso la Direzione Tutela Ambientale, servizio rifiuti e residui recuperabili, con le quali viene richiesta una interpretazione autentica in merito alle attività di frantumazione di rifiuti inerti effettuate con l’ausilio di impianti mobili;
Rilevato che la predetta attività viene prevalentemente svolta presso i cantieri ove avvengono le demolizioni ed è finalizzata ad una riduzione volumetrica dei soli rifiuti inerti di natura lapidea derivanti da tali demolizioni, anche allo scopo di ottenere prodotti da avviarsi al riutilizzo;
Considerato pertanto prevalente l’operazione di riduzione volumetrica dei rifiuti inerti, rispetto alle successive operazioni di vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate, in quanto di norma le impurezze derivanti dalla predetta operazione rappresentano una percentuale ridotta rispetto alla materia prima secondaria ottenuta;
Ritenuto, per le motivazioni su indicate, di escludere dal campo di applicazione dell’art. 28, 7 comma del d.lgs. 22/97 esclusivamente le operazioni sopra citate effettuate con impianti mobili alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell’allegata circolare che costituisce parte integrante del presente decreto;
Ritenuto altresì necessario precisare le valutazioni tecniche formulate dal servizio rifiuti e residui recuperabili competente, nonché gli adempimenti posti a carico dei soggetti che svolgono tali attività, nella qui allegata circolare “Direttive e linee guida in ordine alla riduzione volumetrica dei rifiuti inerti derivanti da demolizione ed effettuata presso gli stessi cantieri ove avvengono le demolizioni, con l’utilizzo di impianti mobili”,
Preso atto che il comitato tecnico, di cui all’art. 17 della l.r. 94/80, nella seduta del 16 giugno 1998 ha esaminato ed ha espresso parere favorevole in merito alle linee guida contenute nella circolare sopracitata;
Visto il decreto del direttore generale per la tutela ambientale 23 ottobre 1997, n. 4600: “Delega di firma al dirigente del servizio rifiuti e residui recuperabili ing. Luigi Mille di provvedimenti ed atti di competenza del direttore generale;
Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell’art.17 comma 32 della legge 15 maggio 1997, n.127;

Decreta

1. di approvare la circolare “Direttive e linee guida in ordine alla riduzione volumetrica dei rifiuti inerti derivanti da demolizione ed effettuata presso gli stessi cantieri ove avvengono le demolizioni, con l’utilizzo di impianti mobili”, che costituisce parte integrante del presente atto;
2. di disporre che le istruttorie in corso presso il servizio rifiuti e residui recuperabili siano concluse tenendo conto delle determinazioni di cui alla circolare succitata;
3. di disporre la notifica del presente atto a tutte le province della Lombardia;
4. di far presente che, ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data della sua notifica, ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data di notifica;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

ALLEGATO

Circolare della Direzione Tutela Ambientale: “Direttive e linee guida in ordine alla riduzione volumetrica dei rifiuti inerti derivanti da demolizione ed effettuata presso gli stessi cantieri ove avvengono le demolizioni, con l’utilizzo di impianti mobili”.

Al fine di escludere dal campo di applicazione dell’art. 28, 7 comma del d.lgs. 22/97, gli impianti mobili la cui attività prevalente è la riduzione volumetrica dei rifiuti inerti di natura lapidea derivanti da demolizione ed effettuata presso gli stessi cantieri ove avvengono le demolizioni, è necessario che rispettino le seguenti condizioni e prescrizioni:

1. Descrizione delle operazioni e dell’impianto:
1.1 I rifiuti stoccati e trattati devono essere speciali non pericolosi inerti provenienti dal cantiere a seguito di attività di demolizione, frantumazione e costruzione; da selezione di RSU e/o RAU; da manutenzione reti; da attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.
Detti rifiuti sono costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto, catalogati e individuati dal CER con i seguenti codici:
101303 170101 170102 170103 170104 170501 170701 200301.
1.2 la riduzione volumetrica dei rifiuti di cui al punto 1.1 può essere effettuata attraverso le seguenti operazioni:
– frantumazione;
– vagliatura;
– selezione granulometrica;
– separazione delle frazioni metalliche e delle frazioni indesiderate;

2. Prescrizioni:
2.1 l’impianto deve essere asservito in via temporanea all’attività di cantiere ed installato all’interno delle stesse aree per la riduzione volumetrica dei rifiuti di cui al punto 1.1;
2.2 i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora,
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori,
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
2.3 l’emissione di polveri deve essere limitata mediante la predisposizione di un idoneo impianto di abbattimento che deve essere mantenuto attivo durante l’esercizio delle operazioni di frantumazione dei rifiuti;
2.4 i materiali recuperati ed i rifiuti sovvalli derivanti dall’attività dell’impianto devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;
2.5 la gestione dei rifiuti sovvalli deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l’inalazione;
Regime normativo 2.6 i rifiuti sovvalli in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento. Qualora i materiali ottenuti risultino conformi a quanto previsto dal punto 7.1 dell’allegato 1, suballegato 1, al d.m. 5 febbraio 1998, l’attività di recupero degli stessi è disciplinata dall’art. 33 del d.lgs. 22/97;
2.7. il produttore e/o detentore dei rifiuti sovvalli è tenuto, per quanto applicabile, alla tenuta dei registri di carico e scarico in conformità a quanto stabilito dall’art. 12 del d.lgs. 22/1997 e dall’art. 4 della l.r. 21/1994, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore catasto;
2.8 le emissioni sonore nell’ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili specificati nel d.p.c.m. 1 marzo 1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30 agosto 1991 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, 4° suppl. str. al n. 36 del 7 settembre 1991);
2.9 l’attività di controllo è esercitata, ai sensi dell’art. 11 della l.r. 94/1980 e dell’art. 20 del d.lgs. 22/1997, dalla provincia in cui viene ubicato l’impianto, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle prescrizioni tecnico – gestionali della presente circolare;
2.10 sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri servizi, enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dalla presente circolare.


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