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01.04.1998 - tecnica

PREVENZIONE INCENDI DPR 12-1-1998 N. 37

PREVENZIONE INCENDI – DPR 12-1-1998 N PREVENZIONE INCENDI – DPR 12-1-1998 N. 37

Sulla G.U. n.57 del 10.03.1998 è stato pubblicato il D.P.R. 12/1/1998, n. 37, che disciplina i procedimenti di controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi attribuiti alla competenza dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco per le funzioni relative a:
– esame di progetti;
– accertamenti sopralluogo;
– esercizio delle attività soggette a controllo;
– approvazione delle deroghe alle normative di conformità.
Il regolamento si applica a tutte le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi contemplate nel D.M. 16.02.1982 (Elenco di depositi ed industrie pericolose).
Un apposito decreto interministeriale definirà le modalità di presentazioni delle domande per l’avvio di procedimenti oggetto del regolamento.
I Comandi provinciali di vigili del Fuoco esaminano i progetti che vengono presentati dagli Enti e dai privati responsabili delle attività.
Entro 45 giorni dalla data di presentazione dei progetti il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa antincendio. Tale termine può essere differito a 90 giorni se il progetto è complesso; in tal caso il Comando provvede e comunicare all’interessato, entro 15 giorni, il differimento dei termini.
Il termine suddetto (di 45 o di 90 giorni) può essere interrotto, per una sola volta, se il Comando ritiene che il progetto sia incompleto od irregolare o necessiti di integrazioni.
Il progetto si intende respinto se il Comando non si pronuncia entro i termini suddetti.
Completate le opere di cui al progetto approvato il responsabile dell’attività è tenuto a presentare al Comando domanda di sopralluogo. Il sopralluogo per accertare il rispetto
della normativa di sicurezza viene effettuato entro 90 gg. dalla data di presentazione della domanda. Tale termine può essere differito di 45 gg. previa motivate comunicazioni all’interessato.
Effettuato il sopralluogo il Comando rilascia, entro 15 gg., il certificato di prevenzione incendi (CPI) che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all’esercizio dell’attività.
In attesa del sopralluogo i responsabili delle attività possono presentare al comando una dichiarazione corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti, con la quale attestano il rispetto delle prescrizioni vigenti su materia di sicurezza antincendio.
Il Comando rilascia, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività.
Per l’ottenimento del rinnovo del CPI gli interessati presentano domanda al comando, prima delle scadenze del certificato, corredata da una perizia giurata – comprovante l’efficienza dei dispositivi, sistemi e impianti antincendio. Il Comando si pronuncia entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Il procedimento di deroga è possibile se gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo dei vigili del fuoco presentano caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza della normativa vigente.
Alle domande di rilascio di CPI presentate prima dell’entrata in vigore del decreto in oggetto ai fini dell’acquisizione di pareri su progetti, di certificazione di prevenzione incendi, di autorizzazione in deroga e per le quali alla stessa data non si sia ancora provveduto, si applica la nuova disciplina.
In tali casi per data di presentazione della domanda si intende quella dell’autorità in vigore del decreto stesso e cioè il 9 maggio 1998.


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