01.07.1998 - sicurezza

PREVENZIONE ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO – DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 10.3.1998

PREVENZIONE ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO – DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 10 PREVENZIONE ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO – DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 10.3.1998
Sul Supplemento ordinario n. 64 alla G.U. n. 81 del 7.4.1998 è pubblicato il decreto in oggetto che stabilisce  i criteri  per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre il rischio e di limitarne le eventuali conseguenze.
Il decreto ministeriale è corredato da numerosi allegati che, nell’impossibilità di inviarli con questa nota informativa, sono a disposizione presso gli Uffici del Collegio.
Le disposizioni dettate dal provvedimento in parola entrano in vigore il 7 ottobre 1998.
Si riepilogano qui di seguito i contenuti del decreto alla luce anche delle prime indicazioni fornite dal Ministro degli Interni con la circolare P1034/4146 dell’8 luglio 1998.
CAMPO DI APPLICAZIONE (ART. 1)
Il decreto si applica a tutte le attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti al comma 1 dell’art. 30 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.
Per quanto riguarda le attività che si svolgono all’interno dei cantieri temporanei o mobili le disposizioni contenute nel decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7. (Designazione e formazione degli addetti al servizio antincendio).
E’ evidente che, nell’ambito di una impresa edile, il decreto si applica integralmente alle attività che si svolgono in luoghi di lavoro fissi (uffici, magazzini ed officine).

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO (ART. 2)
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi di incendio che dovrà costituire parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all’art.4, comma 2 del D.Lgs 626/94.
L’art.2 stabilisce che la valutazione del rischio incendio deve essere effettuata secondo quanto previsto nell’allegato I.
A tale proposito si ricorda che per  le Aziende che occupano fino a 10 dipendenti il documento di valutazione può essere sostituito da un’autocertificazione attestante l’avvenuto adempimento e che, per le Imprese che occupano da 11 a 30 dipendenti si possono utilizzare le procedure standardizzate di cui al decreto 5.12.1996. Il fac-simile di tali procedure è a disposizione presso gli uffici del Collegio.
Il datore di  lavoro, a seguito della valutazione, classifica il livello di rischio di incendio del luogo o dei luoghi di lavoro che può essere basso, medio o elevato.
Circa tale aspetto, va sottolineato che i cantieri edili tradizionali possono essere classificati attività a rischio di incendio basso, poichè in essi sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e, soprattutto, trattandosi di attività che si svolgono il più delle volte all’aperto offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio e, in caso di incendio, garantiscono un agevole esodo da parte dei lavoratori.
Invece i cantieri in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m. e quelli dove si impiegano esplosivi sono considerate a rischio elevato.
Analogamente i cantieri ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto sono considerati a rischio medio. Si tenga presente, a tal proposito, che ove i materiali combustibili sono in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati in sicurezza essi possono non costituire oggetto di particolare valutazione (all. I punto 1.4.1.1.).
MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE E PRECAUZIONALI DI ESERCIZIO (art. 3)
All’esito della valutazione dei rischi di incendio il datore di lavoro adotta le “Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio” in conformità ai criteri che vengono dettati nei seguenti allegati:
II           misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi;
III          misure relative alle vie d’uscita in caso di incendio;
IV         misure per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio;
V         attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi;
VI         controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio;
VII        informazione e formazione antincendio.
In riferimento a quanto sopra esposto si precisa (art. 8) che le vie e le uscite di emergenza dei luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere adeguate alle prescrizioni dell’Allegato III entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione delle attività che rientrano nel D.Lgs. n. 494/1996, (cantieri temporanei mobili) e nel D.P.R. n. 577/1982, (attività soggette al controllo dei vigili del fuoco).
CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO (art. 4)
Il datore di lavoro è tenuto altresì ad effettuare interventi di “Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio” nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Si ricorda che è stato recentemente emanato il D.P.R. n. 37/1998 relativo al nuovo Regolamento per il rilascio/rinnovo del Certificato di Prevenzione-Incendi che prevede l’istituzione di un “registro”, compilato a cura e per conto del responsabile dell’attività, sul quale vanno riportate le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione effettuati relativamente ai sistemi, dispositivi, attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio adottati.
GESTIONE DELL’EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO (art. 5)
Il datore di lavoro, a seguito della valutazione dei rischi di incendio, riporta in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri dell’allegato VIII le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.
La redazione del piano di emergenza non è richiesta per i luoghi di lavoro ove siano occupati meno di 10 dipendenti, ad eccezione di quelle attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi. L’esenzione peraltro non esime il datore di lavoro dalla applicazione delle necessarie procedure gestionali ed organizzative da attuare in caso di incendio (per esempio: nomina della persona incaricata di chiamare i soccorsi, predisposizione degli elenchi contenenti i numeri di telefoni utili ecc.).
Si noti che l’esenzione dall’obbligo di redazione del piano di emergenza è legato al numero di lavoratori presenti in ciascun luogo di lavoro e non al numero complessivo di dipendenti dell’azienda.
Designazione e formazione degli addetti al servizio antincendio (artt. 6 e 7)
L’art. 6 precisa che all’esito della valutazione il datore di lavoro deve nominare uno o più lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. I lavoratori incaricati devono frequentare un apposito corso di formazione secondo quanto previsto all’allegato IX (art. 7).
Nei casi contemplati nell’allegato X i lavoratori incaricati devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica rilasciata dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo superamento di prova tecnica.
A tale proposito si segnala che tra le attività riportate nel citato allegato X ai punti q) ed r) rientrano i cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m. e i cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
Per quanto attiene la formazione di lavoratori addetti alle misure di prevenzione antincendio si comunica che si provvederà a predisporre appositi corsi anche con l’intervento degli Organismi paritetici di settore. Verranno fornite al proposito successive informazioni.
FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO CHE AI SENSI DELL’ART. 10 DEL D.LGS. N. 626/1994, POSSONO SVOLGERE DIRETTAMENTE I COMPITI DI ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI E DI EVACUAZIONE.
Il Ministero dell’Interno con la circolare esplicativa emanata in merito alle previsioni di cui all’art. 10 del D.Lvo 626/94 per quanto attiene la possibilità per i datori di lavoro delle imprese che occupano sino a 30 addetti di svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione aziendale nonchè di prevenzione incendi precisa quanto segue:
a) datori di lavoro che si sono autonominati entro il 31 dicembre 1996
Tali datori di lavoro possono svolgere direttamente i compiti di addetto alla prevenzione incendi ed alla evacuazione senza l’obbligo di frequentare l’apposito corso purchè, ne abbiamo dato comunicazione all’Ispettorato del Lavoro ed alla A.S.L. competente entro il 31 dicembre 1996.
b) datori di lavoro che si sono autonominati successivamente al 31 dicembre 1996
Tali datori di lavoro possono svolgere anche i compiti propri di addetto alla prevenzione incendi ed evacuazione purchè abbiano frequentato l’apposito corso previsto dal D.Lvo 626/94 per i responsabili di servizi di protezione aziendale e semprechè tale corso sia stato espletato entro la data di entrata in vigore del DM 10 marzo 1998 e cioè entro il 7 ottobre 1998.
Dopo tale data il corso dovrà, per la parte attinente la sicurezza antincendio, recepire i contenuti dell’allegato IX.


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