01.04.1998 - tecnica

OMOLOGAZIONE PORTE RESISTENTI AL FUOCO DIFFERIMENTO TERMINI

OMOLOGAZIONE PORTE RESISTENTI AL FUOCO – DIFFERIMENTO TERMINI OMOLOGAZIONE PORTE RESISTENTI AL FUOCO – DIFFERIMENTO TERMINI

Sul Supplemento ordinario n. 47 alla G.U. del 19 marzo 1998, n. 65 è pubblicato il D.M. 16 febbraio 1998: Differimento del termine previsto dal primo comma dell’art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993 concernente: “Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura”.
Nel provvedimento si conferma la data del 1° gennaio 1998 come termine al di la del quale potranno essere costruite, commercializzate e installate solo porte resistenti al fuoco i cui prototipi siano omologati (vedi Circ. Ance n. 139/97).
1.Per quanto concerne l’utilizzazione di porte resistenti al fuoco diverse dal prototipo, i comandanti provinciali del Vigili del Fuoco hanno facoltà di accettarne l’installazione nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi fino al 31 dicembre 1998 a condizione che in sede di rilascio del certificato di prevenzione incendi sia presentata la seguente documentazione omologazione del prototipo
a) dichiarazione in cui il produttore sotto la propria personale responsabilità garantisce:
b) la classe di resistenza al fuoco;
c) di aver impiegato nell’estensione del risultato sperimentale al nuovo modello di porta i soli criteri previsti all’art. 3 della norma UNI-9723 CNVVF.
Si ricorda che al decreto è allegato l’elenco, aggiornato al 16.02.1998, delle porte resistenti al fuoco omologate.


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