MEZZI D’OPERA TASSE DI POSSESSO E INDENNIZZO D’USURA PER L’ANNO 1998 IMPORTI E TERMINE DI VERSAMENTO
MEZZI D’OPERA TASSE DI POSSESSO E INDENNIZZO D’USURA PER L’ANNO 1998 IMPORTI E TERMINE DI VERSAMENTO MEZZI D’OPERA TASSE DI POSSESSO E INDENNIZZO D’USURA PER L’ANNO 1998 IMPORTI E TERMINE DI VERSAMENTO
Il Ministero delle finanze ha approvato le tariffe delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate (mezzi d’opera) e per i complessi (autotreni e autoarticolati).
Il termine di pagamento delle tasse automobilistiche, già prorogato dal 2 al 16 marzo, è ulteriormente prorogato al 16 aprile 1998.
AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE
Gli importi approvati per gli autocarri (tabella A del decreto) è distinto per gruppi tariffari secondo la regione nella quale l’autocarro è immatricolato.
Le tasse automobilistiche per i veicoli per il trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate sono commisurate al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione per l’asse motore.
Per il relativo versamento si fa riferimento alle usuali modalità, salvo quanto più sotto specificato in caso di riduzioni.
Riduzioni
La tassa è ridotta del 20 per cento per gli autoveicoli per il trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate muniti di sospensione pneumatica all’asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente (art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 43/1997).
Per fruire, la prima volta, della riduzione di tassa è necessario effettuare i pagamenti presso gli uffici esattori ACI, consegnando fotocopia della carta di circolazione.
La presenza delle sospensioni che danno diritto alla riduzione deve essere annotata sulla medesima carta di circolazione.
Per l’applicazione della riduzione, qualora la presenza di sospensione pneumatica o equivalente non sia annotata sulla carta di circolazione, gli interessati devono avanzare apposita istanza all’Ufficio provinciale della motorizzazione, al fine di ottenerne l’aggiornamento.
AUTOTRENI E AUTOARTICOLATI
Gli importi approvati per gli autotreni e gli autoarticolati sono unici per tutto il territorio nazionale e sono indicati nella tabella B del decreto.
La tassa prevista per la circolazione dei complessi deve essere integrata quando la somma delle tasse corrisposte per i singoli componenti risulta inferiore a quella stabilita dal decreto ministeriale per il complesso.
L’integrazione deve essere corrisposta per un periodo minimo di quattro mesi decorrente dall’inizio del periodo fisso quadrimestrale in corso alla data in cui sorge l’obbligo al pagamento dell’integrazione.
Modalità e causale dei pagamenti integrativi
I pagamenti integrativi dovuti per i complessi devono essere effettuati prima della loro messa in circolazione, mediante versamento presso gli uffici esattori dell’ACI o presso gli uffici postali utilizzando i bollettini modello CH 8-bis intestandoli al conto corrente GU 9035 ACI tasse automobilistiche.
Sulla causale del versamento deve essere riportata la targa della motrice e la classe tariffaria del complesso.
La ricevuta del pagamento della tassa di circolazione dei complessi deve essere esibita agli organi preposti al controllo su strada.
Pagamento cumulativo
Per i rimorchi e i semirimorchi di proprietà di una stessa impresa, che possono essere trainati alternativamente da più motrici appartenenti alla medesima impresa, le tasse possono essere corrisposte cumulativamente, previa convenzione da stipularsi annualmente con la Direzione regionale delle entrate, nella misura risultante dal prodotto del numero delle motrici di cui l’impresa dispone per la tassa massima annua prevista per i rimorchi e i semirimorchi (tariffa F, legge n. 463/1955 – art. 5, comma 41, D.L. n. 953/1982).
INDENNIZZO DI USURA
I mezzi d’opera, gli autotreni e gli autoarticolati, eccezionali per massa, ai fini della circolazione, devono essere muniti di un contrassegno attestante il pagamento dell’indennizzo di usura previsto dall’art. 34 del Nuovo codice della strada.
L’importo da pagare a titolo di indennizzo d’usura è pari a quello della tassa di possesso dovuta per il mezzo d’opera, l’autotreno o l’autoarticolato.
Il pagamento dell’indennizzo di usura per detti mezzi va effettuato, mediante versamento dell’importo dovuto, sul c/c postale n. 11618014, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo.
Fanno eccezione i rimorchi degli autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 56 tonnellate destinati al trasporto esclusivo di macchine operatrici per i quali il versamento dell’indennizzo d’usura deve essere effettuato nella misura di 7/10 dell’importo complessivamente dovuto e comunicato annualmente dagli enti proprietari delle strade (la tabella è a disposizione presso gli Uffici del Collegio) a favore della Regione Lombardia (c/c n. 481275) e nella misura di 3/10 del totale a favore dell’ANAS (c/c n. 408013).
TABELLA A
AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE
(pesi in tonnellate)
2 assi 3 assi 4 o più assi importo annuo importo mensile
Classe pari o superiore a inferiore a pari o superiore a inferiore a pari o superiore a inferiore a con sospensione pneumatica o equivalente (a) senza sospensione pneumatica o equivalente (b) con sospensione pneumatica o equivalente (c) senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1 12 15 15 19 462.000 577.000 39.691 49.570
2 19 21 23 25 514.000 643.000 44.158 55.241
3 21 23 25 27 568.000 710.000 48.797 60.997
4 15 638.000 798.000 54.811 68.557
5 23 727.000 909.000 62.457 78.093
6 27 29 816.000 1.020.000 70.103 87.629
7 29 1.040.000 1.300.000 89.347 111.684
TABELLA B
AUTOTRENI E AUTOARTICOLATI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE
(pesi in tonnellate)
2+1 assi 2+2 assi 2+3 assi 3+2 assi 3+3 assi e altre configurazioni importo minimo annuo importo minimo mensile
Classe pari o superiore a inferiore a pari o superiore a inferiore a pari o superiore a inferiore a pari o superiore a inferiore a pari o superiore a inferiore a con sospensione pneumatica o equivalente (a) senza sospensione pneumatica o equivalente (b) con sospensione pneumatica o equivalente (c) senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1 12 23 29 338.000 592.000 29.038 50.459
2 29 31 36 40 434.000 648.000 37.285 55.670
3 31 33 36 38 646.000 897.000 55.498 77.062
4 36 38 40 714.000 1.032.000 61.340 88.560
5 38 40 876.000 1.211.000 75.258 104.038
6 33 38 993.000 1.362.000 85.309 117.010
7 40 1.211.000 1.792.000 104.038 158.952
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