LEGGE 27 DICEMBRE 1997 N. 449 – LEGGE FINANZIARIA PER IL 1998
Legge 27 dicembre 1997 n Legge 27 dicembre 1997 n. 449 – Legge finanziaria per il 1998
Sul supplemento ordinario n. 255/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997 e’ stata pubblicata la legge 27 dicembre 1997 n. 449 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, collegata alla finanziaria per il 1998.
Con questa nota si intende fornire un aggiornamento, a seguito delle modifiche apportate al disegno di legge gia’ oggetto di precedenti commenti, con particolare riguardo alle norme di natura economico-finanziaria.
Art. 4 – Incentivi per le PMI
Alle PMI operanti nei territori dell’obiettivo 1 ed in quelli per i quali la commissione europea ha riconosciuto la necessita’ di intervento, che assumano nuovi dipendenti, e’ concesso un credito di imposta pari a 10 milioni di lire per il primo nuovo dipendente e pari a 8 milioni per ognuno dei successivi, fino ad un massimo di 60 milioni.
Le PMI devono svolgere la loro attivita’:
nelle zone interessate dai patti territoriali;
nelle zone svantaggiate delle citta’ con piu’ di 120.000 abitanti, che presentino degli indici socio-economici inferiori rispetto alla media nazionale e rispetto alla citta’ cui appartengono. Tali indicatori saranno individuati dal CIPE, mediante delibera, entro fine febbraio;
nei comuni che partecipano alle aree di sviluppo industriale e ai nuclei industriali;
nelle isole (escluse Sicilia e Sardegna). Per le imprese operanti in queste ultime il Ministero delle Finanze, previa delibera CIPE, puo’ autorizzare contributi maggiori.
Il credito d’imposta puo’ essere usato per il versamento di IRPEF, IRPEG ed IVA.
Per usufruire dell’agevolazione e’ necessario che l’impresa realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno ed indeterminato, rispetto alla situazione esistente al 30 settembre 1997. E’, inoltre, necessario che le assunzioni non derivino dall’assorbimento di imprese preesistenti e che il livello di occupazione raggiunto con le nuove assunzioni non si riduca nel corso del periodo in cui si beneficia dell’incentivo. Assunzioni di personale con contratti a termine (almeno triennale) determinano la concessione degli incentivi nella misura del 50%, mentre le assunzioni a tempo parziale e indeterminato consentono di usufruire dei benefici in proporzione alle ore prestate e sono concedibili per un massimo di 5 dipendenti. Inoltre occorre che l’aumento di occupazione sia al netto delle riduzioni di personale delle societa’ controllate o facenti capo allo stesso soggetto (anche per interposta persona).
I nuovi assunti dovranno essere iscritti al collocamento, alle liste di mobilita’ o che usufruiscano della Cassa Integrazione Guadagni nelle zone dell’obiettivo 1, e per la loro assunzione devono essere osservati i contratti collettivi nazionali.
Inoltre e’ necessario che l’impresa rispetti le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 626/94) e che siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali.
Vi e’, poi, la possibilita’ di incrementare gli incentivi di un milione a vantaggio delle imprese che aderiscono ad accordi per la riduzione dalle emissioni inquinanti, che utilizzano sistemi di ecogestione, per le imprese che producono prodotti che possiedono il marchio di qualita’ ecologica ed, infine, per le imprese artigiane che operano nei settori artistici e tradizionali.
Art. 5 – Incentivi per la ricerca scientifica
Alle PMI che assumano un titolare di dottorato di ricerca o di altro titolo di formazione post-laurea, nonche’ di laureati con esperienza nel settore della ricerca, e’ concesso un credito di imposta pari a 15 milioni per ogni nuova assunzione fino ad un massimo di 60 milioni.
Inoltre, e’ previsto un credito d’imposta pari al 60% degli importi per contratti di ricerca commissionati ad Universita’, enti di ricerca, ENEA, Agenzia spaziale italiana, Ente per le nuove Tecnologie ed a fondazioni private che svolgono attivita’ di ricerca. Un credito d’imposta analogo e’ concesso per gli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca.
Art. 7 – Incentivi territoriali
E’ stata confermata la possibilita’ di usufruire di incentivi territoriali per investimenti, riguardanti ampliamenti, ristrutturazioni, riconversione e ammodernamento degli impianti esistenti, effettuati da imprese comprese nei contratti d’area stipulati nei territori dell’obiettivo 1 ed in quelli per i quali la Commissione europea ha riconosciuto la necessita’ di intervento, nonche’ in altri accordi di programmazione negoziata.
Tali incentivi sono concessi nella forma di credito d’imposta in proporzione dell’investimento effettuato in cinque anni (in ciascuno dei primi due anni il credito puo’ essere concesso fino al 15% dell’investimento).
La concessione dell’incentivo e’ subordinata ad un’istruttoria svolta dai soggetti responsabili della valutazione dei progetti d’investimento negli accordi di programmazione negoziata.
Art. 47 – Finanza decentrata
Non ha subito modifiche la norma che prevede la proroga, fino al 2000, della disposizione prevista dall’art. 8 co. 3 del DL 669/96 convertito con la legge 30/97. Rimane, quindi, l’obbligo, per i soggetti titolari di conti e contabilita’ speciali aperti presso la tesoreria dello Stato, e quindi facenti parte del settore pubblico allargato, di effettuare prelevamenti dai propri conti nei limiti del 95% dell’importo prelevato in ciascun bimestre dell’anno precedente.
Sono esonerati da tale norma le regioni, le province, le comunita’ montane ed i consorzi tra enti locali territoriali, gli enti previdenziali e gli enti del servizio sanitario nazionale, nonche’ le Universita’, limitatamente ai conti aperti dai dipartimenti e dagli altri centri con autonomia finanziaria e contabile.
E’ confermata la possibilita’, per i soggetti interessati, di richiedere deroghe ai limiti sopra ricordati al Ministero del Tesoro, per effettive e motivate esigenze.
Sotto il profilo procedurale la norma prevede che l’accoglimento delle richieste di deroga sia disposto con determinazione dirigenziale, mentre il diniego totale o parziale con decreto del Ministro del Tesoro.
Con la disposizione prevista al comma 1 diviene piu’ stringente, per gli enti titolari di contabilita’ speciali o di conti correnti con il Tesoro, l’obbligo di ridurre le giacenze di tesoreria prima di poter ottenere gli accreditamenti delle assegnazioni statali. Il Ministro del Tesoro, infatti, con il decreto del 16 gennaio 1998, ha determinato i limiti che, per categorie di enti, sono compresi fra il 14 ed il 18%.
In particolare :
Per le regioni e le province autonome, il limite di giacenza al raggiungimento del quale il Ministero del tesoro dispone i pagamenti, e’ stabilito nel 14% ;
per le province e i comuni con popolazione, rispettivamente, superiore a 400.000 e 60.000 abitanti, il limite per i pagamenti disposti da Ministero dell’Interno e’ stabilito nel 14% e ne 18%, applicabili a due categorie di enti specificamente indicati nel decreto;
per le Universita’ il limite per gli accreditamenti operati dal Ministero dell’Universita’ e’ del 14%;
per tutti gli altri enti il limite e’ stabilito nel 14%.
Per le province ed i comuni con popolazione inferiore, rispettivamente, a 400.000 e 60.000 abitanti e’ prorogata la disposizione di cui all’art. 9 del D.L. 669/96 convertito con la legge 30/97.
Art. 59 – comma 37
In materia di orario di lavoro, l’art. 59 comma 37 ha prorogato da 6 a 12 mesi, ovvero al 18 luglio 1998 il termine previsto dall’art.13 della legge n. 196/97 entro il quale, in attesa della nuova normativa in materia di orario di lavoro, gli adempimenti relativi al lavoro supplementare continuano a trovare applicazione solo in caso di superamento delle 48 ore settimanali di lavoro.
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