IMPOSTA DI BOLLO – ATTI ED ELABORATI TECNICI – TRATTAMENTO FISCALE
IMPOSTA DI BOLLO – ATTI ED ELABORATI TECNICI – TRATTAMENTO FISCALE IMPOSTA DI BOLLO – ATTI ED ELABORATI TECNICI – TRATTAMENTO FISCALE
Si pubblica la risposta fornita dall’UNITEL (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali) di Brescia in merito al trattamento fiscale ai fini dell’imposta di bollo degli atti ed elaborati relativi al procedimento edilizio.
Oggetto: Edilizia. Concessione. Imposta di bollo. Dovuta su domanda e concessione. Sugli elaborati soltanto in caso d’uso.
Domanda: Si rileva notevole diversità di comportamento nei vari comuni in merito all’applicazione dell’imposta di bollo sugli atti ed elaborati relativi al procedimento edilizio. Si chiede un chiarimento alla luce delle più recenti disposizioni al riguardo.
(Ufficio tecnico del comune di - provincia di Brescia -)
Risposta: La questione è stata affrontata in varie occasioni ed ha registrato determinazioni diverse sia da parte di organi istituzionali che di esperti. Mi limito a segnalare l’avviso della sezione UNITEL di Brescia, indicandone i presupposti.
La materia è disciplinata dalla parte I (artt. 3 e 4) e della parte II (art. 28) della tariffa di cui al D.P.R. 26-10-1972, n. 642 e successive modifiche.
L’art. 3 stabilisce che sono soggette all’imposta fissa di £. 20.000= fin dall’origine le istanze dirette ai comuni e tese ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo.
L’art. 4 sottopone al medesimo trattamento gli atti e i provvedimenti rilasciati in relazione alle predette istanze.
L’art. 28, prevede l’applicazione dell’imposta fissa pari a £. 600= per ogni foglio o esemplare su disegni, tipi, modelli ecc. redatti dai professionisti abilitati. Quest’ultima disposizione si applica soltanto “in caso d’uso” degli elaborati cui si riferisce.
Per superare due errate indicazioni del Ministero delle finanze (Risoluzione 2 aprile 1994, n. V/10/347/93, della Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario e risoluzione 20 aprile 1993, n. 410201/93, della Direzione generale tasse) è necessario ricordare, oltre a quanto già segnalato, che l’art. 2, comma secondo, del D.P.R. n. 642/1972, modificato dallart. 2 del D.P.R. n. 955/1982, recita testualmente: “Si ha caso d’uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all’ufficio del registro per la registrazione”.
Da quanto esposto deriva:
1) La domanda di concessione o di autorizzazione edilizia sconta l’imposta di bollo fin dall’origine, nella misura fissa pari a £. 20.000= per ogni foglio (che si compone di quattro facciate).
2) Il provvedimento che ne consegue è sottoposto al medesimo trattamento.
3) Gli elaborati allegati alla domanda ed al provvedimento finale devono essere presentati e restituiti in carta semplice. Devono essere sottoposti invece all’imposta di bollo, nella misura fissa di £. 600= per ogni foglio o esemplare, soltanto in caso d’uso, che significa nel solo caso di presentazione all’ufficio del registro per la registrazione (si pensi ad esempio alle convenzioni urbanistiche).
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