01.07.1998 - urbanistica

IL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI AREE P.E.E.P. NON PUO’ ESCLUDERE LA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE

IL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI AREE P IL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI AREE P.E.E.P. NON PUO’ ESCLUDERE LA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE
(T.A.R. Lombardia, sez. Brescia – ordinanza di sospensione n.512, del 19-6-1998)

RICORSO
del Collegio Costruttori Edili di Brescia e Provincia, con sede in Brescia Via Foscolo n° 6, in persona del presidente pro-tempore
nonché
della società …s.p.a.
contro
il COMUNE di …, in persona del Sindaco pro tempore
per l’annullamento, previa sospensione
del bando per l’assegnazione di aree edificabili comprese nel P.E.E.P. del comune di …, pubblicato all’albo pretorio il … e delle convenzioni per la cessione in proprietà e in diritto di superficie delle stesse aree, nonché dello schema di bando per l’assegnazione di aree P.E.E.P. e dell’annesso schema di convenzioni per la cessione in proprietà e in diritto di superficie delle stesse aree, nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento precedente, coevo o comunque ad essa correlato, ancorchè non espressamente menzionato nel presente ricorso
FATTO
1) Il Collegio Costruttori Edili di Brescia e Provincia agisce nel presente giudizio in qualità di associazione di categoria portatrice di interessi collettivi della categoria delle imprese di costruzione
2) La società …s.p.a. opera nel settore dell’edilizia residenziale pubblica da tempo, ed ha iscrizione all’albo nazionale costruttori alla categoria 2 (edifici civili) per … ed agisce nel presente giudizio in qualità di impresa costruttrice i cui interessi legittimi sono lesi dal provvedimento impugnato
3)            Il Comune di … ha pubblicato in data 23/4/98 il bando per l’assegnazione delle aree disponibili all’interno del vigente P.E.E.P.. Con delibera pubblicata in data 5/3/1998 il Comune … aveva approvato gli schemi di bando per l’assegnazione delle aree P.E.E.P. e gli annessi schemi di convenzione per la cessione in proprietà e in diritto di superficie delle stesse aree.
Dalla lettura degli atti in questione emerge che le imprese di costruzione sono a priori escluse da ogni possibile assegnazione, avendo il Comune contemplato fra i possibili aspiranti unicamente le Cooperative (e, pare di comprendere, i loro consorzi).
L’illegittima impostazione del Comune si ripercuote nelle singole previsioni del bando inerenti le modalità e termini di presentazione delle domande, di cui alla lettera A; i requisiti soggettivi dei richiedenti, di cui alla lettera B; le preferenze per l’assegnazione, di cui alla lettera D; le modalità di assegnazione ed i criteri di scelta, di cui alla lettera E; i requisiti soggettivi degli assegnatari di alloggi da cooperative, di cui alla lettera H.
Anche il punteggio previsto per l’assegnazione appare corrispondentemente viziato, non risultando contemplate le imprese di costruzione.
Inoltre, le allegate convenzioni per la cessione in proprietà ed in diritto di superficie delle stesse aree, che gli assegnatari dovranno impegnarsi a sottoscrivere, ai sensi della lettera F, risultano essere illegittime sia in via derivata che autonoma, stabilendo esse la possibilità che, in caso di cessione in proprietà o in diritto di superficie degli alloggi successivi alla prima, sia riservato all’Amministrazione comunale, in alternativa all’esercizio della facoltà di prelazione, il diritto potestativo di indicare all’assegnatario a quali soggetti l’immobile debba essere ceduto.
Tutte le suindicate statuizioni sono illegittime e se ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi in
DIRITTO
1 – Violazione di legge per falsa e/o mancata applicazione dell’art. 10 L. 18.4.1962, n. 167, come modificato dall’art. 35 L. 22.10.1971 n. 865, nonché dell’art. 46 della L. 5.8.1978 n.457
La indicata normativa di settore disciplina l’assegnazione delle aree dei piani per l’edilizia economica e popolare.
Tuttavia, dalla stessa non sono ricavabili previsioni riferite alla particolare natura dei soggetti od a loro nominati requisiti, che autorizzino l’Amministrazione ad escludere le imprese di costruzione.
Anzi!
L’art. 46 della Legge 5.8.1978 n° 457 ha previsto, modificando il regime precedente che riservava alle cooperative le aree ricomprese nei piani di zona, che dette aree possono essere assegnate anche ad imprese di costruzione, con ciò legittimando o tutelando dette imprese nella partecipazione alle gare per l’assegnazione delle aree.
La determinazione del Comune di …, che a priori non ammette alla partecipazione alla gara le imprese di costruzione, ma ciò consente soltanto per le cooperative (recte: a certe cooperative) e, pare di comprendere, ai loro consorzi, si pone dunque in posizione di frontale contrasto con la suddetta normativa, essendo irragionevole e comunque arbitraria l’esclusione delle imprese di costruzione, pur operanti nel settore dell’edilizia residenziale.
Sul punto anche la giurisprudenza è univoca (T.A.R. Basilicata 6.3.1985 n° 24; T.A.R. Lazio 17/2/1988 n° 194; Cons. Stato, 23/2/1990 n° 111; T.A.R. Calabria-Reggio 23/3/1991 n° 60; T.A.R. Veneto, Sez. I, 13.9.1993 n° 794; T.A.R. Lombardia, 14/11/1996 ric. n° 4251/96).
2 – Violazione di legge sotto altro profilo ed eccesso di potere per sviamento, illogicità e contradditorietà, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione.
Si è già posto in evidenza che la preclusione alle imprese di costruzione alla partecipazione alla gara per l’assegnazione dei lotti disponibili è in evidente contrasto con la normativa di settore, ed in particolare con l’art. 46 L. 457/78.
Tale preclusione si manifesta nell’intero bando, e, come inevitabile conseguenza dell’erronea impostazione, nelle singole previsioni del bando stesso.
Così, sono parimenti illegittime, in via autonoma e derivata, le previsioni inerenti le modalità e termini di presentazione delle domande, di cui alla lettera A; i requisiti soggettivi dei richiedenti, di cui alla lettera B; le preferenze per l’assegnazione, di cui alla lettera D; le modalità di assegnazione ed i criteri di scelta, di cui alla lettera E; i requisiti soggettivi degli assegnatari di alloggi da cooperative, di cui alla lettera H.
Inoltre, il bando e le singole previsioni sono illegittime in quanto paiono perseguire la finalità di indebitamente favorire certe Cooperative (e i loro consorzi), in danno delle imprese di costruzione, che, come noto, sono riconosciute ad ogni effetto di legge come legittimate ad essere assegnatarie di aree P.E.E.P..
Tale pretermissione delle imprese di costruzione non pare giustificata da esigenze di pubblico interesse e, comunque, non è in alcun modo motivata.
Non è sicuramente giustificata dalle maggiori garanzie fornite dalle cooperative, in quanto la garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni è data soprattutto dalle fidejussioni prestate dall’assegnataria e, comunque, oggetto dell’esame dell’amministrazione deve essere la maggiore o minore serietà dell’intento di costruire, mediante l’effettivo utilizzo, senza spese aggiuntive per la comunità sociale, del lotto assegnato.
Non è parimenti giustificata dalla tutela del carattere mutualistico o meno dell’operatore, in quanto, in primo luogo paiono favorite unicamente certe cooperative (iscritte alle Associazioni Nazionali di categoria, operanti sul territorio da oltre 10 anni e aventi già realizzato programmi di edilizia residenziale pubblica), a prescindere dall’effettivo carattere mutualistico delle stesse, ed in secondo luogo, il favor verso gli enti mutualistici (art. 45 Cost.) non deve essere inteso nel senso della totale esclusione di operatori che, per espressa previsione di legge, possono partecipare alla gara.
3 – Violazione di legge ed eccesso di potere sotto altro profilo difetto di motivazione.
Agli artt. 14 e 16 delle convenzioni allegate figura la previsione dell’eventuale cessione della proprietà o del diritto di superficie da parte dell’assegnatario ovvero anche della locazione dell’alloggio.
Ove detta facoltà sia esercitata nel termine di 15 anni dall’ultimazione dell’opera è ivi attribuita al Comune sia la facoltà di prelazione in base al prezzo periodicamente fissato dalla Regione Lombardia sia il potere di indicare all’assegnatario a quali soggetti il bene vada ceduto.
Detta ultima previsione è illegittima.
La predeterminazione autoritativa del prezzo di vendita degli alloggi rettamente esclude ogni possibilità di indebito guadagno da parte degli assegnatari in caso di vendita a terzi dei loro alloggi; se questi ultimi ben possono essere considerati fuori mercato nel periodo considerato, ciò non significa tuttavia che al Comune competa alcuna facoltà di prelazione o di vincolante indicazione del futuro acquirente.
Non è, infatti, in dominio dell’Amministrazione, in mancanza di norme legislative che ciò espressamente autorizzino, di incidere in maniera così rilevante sulla residua autonomia privata in capo agli assegnatari: a questi non può che spettare, pertanto, il potere di scelta del futuro acquirente, a condizione ovviamente che egli sia in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per il conseguimento di un alloggio di edilizia residenziale pubblica rispettivamente in proprietà o in diritto di superficie, fermo restando che il valore del bene è quello stabilito periodicamente da parte della Regione Lombardia sulla base delle indicazioni del C.E.R..
Identica conclusione vale, infine, anche nel caso di locazione dell’alloggio, per la quale la vincolante indicazione del Comune quanto al nominativo del locatario varrebbe tra l’altro senza alcun limite temporale: anche in questo caso, infatti, fa radicalmente difetto ogni norma di legge, cui il Comune possa anche indirettamente ancorare la indicata previsione

Domanda di sospensione

Il fumus emerge, come si confida, chiaramente dall’espositiva che precede.
Quanto al danno, esso è evidente e risiede in re ipsa, costituito dalla necessità di evitare che siano illegittimamente pretermesse le imprese di costruzione, tra cui anche la co-ricorrente, dalla partecipazione alla gara per l’assegnazione delle aree edificabili comprese nel P.E.E.P. del Comune di …
Si evidenzia che in questione analoga il T.A.R. della Lombardia, Sez. II, con ordinanza 317/96, ha accolto la domanda incidentale di sospensione del bando per l’assegnazione di aree P.E.E.P.
Per conseguenza si rassegnano le seguenti
conclusioni
Piaccia al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione di Brescia, annullare previa sospensione del provvedimento.
1) il bando per l’assegnazione di aree edificabili comprese nel P.E.E.P. del Comune di … pubblicato all’albo pretorio il 23.4.1998, e delle convenzioni per la cessione in proprietà e in diritto di superficie delle stesse aree;
2) lo schema di bando per l’assegnazione di aree P.E.E.P. e gli annessi schemi di convenzioni per la cessione in proprietà e in diritto di superficie delle stesse aree, approvati con delibera consiliare 12.2.1998 n. 21, pubblicata all’albo pretorio il 5.3.1998.
3) ogni ulteriore atto o provvedimento precedente, coevo o comunque ad essi correlato, ancorchè non espressamente menzionato nel presente ricorso.
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari di difesa.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
–Sezione staccata di Brescia –
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del giorno 19 giugno 1998;
Visto il ricorso n.    629  del 1998  proposto dal Collegio Costruttori Edili di Brescia e Provincia,
e dalla …s.p.a.
contro
il Comune di …
                  per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione, del bando per assegnazione aree edificabili comprese nel PEEP e convenzioni per cessione in proprietà ed in diritto di superficie.
Visto che il ricorso si presenta “prima facie” ammissibile e fondato, non ravvisandosi apprezzabili ragioni nella scelta operata dal Comune (tanto nella fissazione dei criteri per la attivazione di un procedimento concorsuale volto alla assegnazione di aree incluse nei piani di zona per l’edilizia residenziale pubblica, quanto nel procedimento concorsuale stesso) di escludere le Imprese dal medesimo e, quindi, dalla assegnazione delle aree in questione, alle condizioni fissate nella apposita convenzione, al fine di realizzarvi gli edifici ivi previsti per alinearli o locarli a soggetti  aventi i requisiti stabiliti per l’assegnazione di tal genere di alloggi (avendo le imprese titolo alla cessione delle aree ai sensi dell’art. 46 legge 5 agosto 1978, n. 457; v. anche T.A.R. Veneto, I, 13 settembre 1993, n. 794; T.A.R. Lazio, I, 17 febbraio 1988, n. 194; T.A.R. Basilicata, 6 marzo 1985, n.24; Cons. St. IV, 23 febbraio 1990, n.111).
Ponderati, quanto al danno, gli interessi dei ricorrenti con quelli della Amministrazione, e ritenuto che sia interesse stesso di quest’ultima diversificare ed incrementare il numero dei possibili concorrenti alla assegnazione, non sembrando, peraltro, che, con ciò, possa risultarne pregiudicata “la volontà di indirizzare l’assegnazione dei singoli alloggi a cittadini residenti, ovvero con attività lavorativa nel territorio”.
Visto l’art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034;
P.Q.M.
Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente Ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.


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