01.06.1998 - sicurezza

CARRELLI SEMOVENTI PER MOVIMENTAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

CARRELLI SEMOVENTI PER MOVIMENTAZIONE – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CARRELLI SEMOVENTI PER MOVIMENTAZIONE – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 50/98 del 9 aprile 1998 nella quale vengono forniti alcuni chiarimenti sulle caratteristiche tecniche ed i requisiti di idoneita’ delle misure di protezione richieste dalle disposizioni di cui agli artt. 182 (Posti di manovra) e 183 (Organi di comando) del D.P.R. 547/55, nel caso dei carrelli semoventi per movimentazione posti in commercio o in servizio prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 459/96 (Direttiva macchine) e in ogni caso non recanti la marcatura CE.
I chiarimenti riguardano:
a. azionamento accidentale degli organi di comando per la manipolazione dei carichi; b. caduta dall’alto di materiale minuto; 
c. cesoiamento o schiacciamento di parti del corpo dell’operatore da parte degli elementi del carro sollevamento forche in moto relativo tra loro.
In merito alla lettera a) la circolare precisa che il requisito di sicurezza relativo agli organi di comando dei carrelli si ritiene soddisfatto qualora sussistono le seguenti tre condizioni:
1. tutti gli organi di comando del carico abbiano il ritorno automatico nella posizione neutra,
2. gli organi di comando siano esclusivamente del tipo ad azione mantenuta ed azionabili per via meccanica, elettrica o altro sistema,
3. gli organi di comando siano collocati e disposti in maniera tale da evitare il loro azionamento accidentale oppure risultino intrinsecamente protetti o dotati di apposito riparo.
Per quanto riguarda il requisito di sicurezza contro i rischi di caduta di materiale minuto dall’alto (tetto di protezione) la circolare precisa che esso deve essere soddisfatto, ma esclusivamente dove sussistano i rischi medesimi; di conseguenza deve essere cura dell’utilizzatore provvedervi, trattandosi del solo soggetto in grado di conoscere le condizioni specifiche di impiego del carrello e di individuare, quindi, i sistemi di difesa più adeguati.
Spettera’ agli organi di vigilanza la valutazione dei sistemi di protezione integrativa adottati in funzione delle necessita’ reali.
Infine, per quanto concerne la lettera c), nella circolare si sottolinea che il requisito di sicurezza contro i rischi di cesoiamento o schiacciamento a causa del gruppo di sollevamento forche per l’operatore può considerarsi correttamente soddisfatto quando sussista una delle seguenti condizioni:
· le parti in movimento l’una rispetto all’altra si trovino alle distanze minime stabilite dalla norma UNI 9288;
· le parti in movimento l’una rispetto all’altra siano dotate di protezioni costituite ad esempio da reti o lastre trasparenti.


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