01.01.1998 - trasporti

CALENDARIO DEI DIVIETI ALLA CIRCOLAZIONE PER L’ANNO 1998

CALENDARIO DEI DIVIETI ALLA CIRCOLAZIONE PER L’ANNO 1998 CALENDARIO DEI DIVIETI ALLA CIRCOLAZIONE PER L’ANNO 1998

Si informiamo che il Ministro dei LL.PP., con decreto 12 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29/12/97, ha predisposto il calendario relativo alle limitazioni della circolazione per i veicoli adibiti al trasporto di merci con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t per il 1998.
La circolazione al di fuori dei centri abitati per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 t sarà, di regola, vietata tutte le domeniche: dalle ore 8,00 alle ore 22,00 nei mesi da gennaio ad aprile e da ottobre a dicembre, per i restanti mesi la circolazione sarà vietata dalle ore 7,00 alle ore 24,00.
Inoltre il decreto dispone, come di consueto, una serie di altre limitazioni in corrispondenza di particolari festività e di giorni in cui il traffico veicolare si prevede come particolarmente intenso.
Relativamente ai mezzi d’opera, ai veicoli eccezionali e ai trasporti eccezionali il divieto opererà sino dalle ore 18,00 del venerdì dal 26 giugno al 6 settembre compresi, mentre dal 6 al 21 giugno e dal 12 al 27 settembre il divieto opererà dalle ore 16,00 di ogni sabato.
Il decreto conferma la possibilità per i mezzi d’opera che circolano nei limiti di massa complessiva a pieno carico legale anziché potenziale di poter circolare con le limitazioni dei veicoli “normali” anzichè di quelle espressamente previste per i mezzi d’opera.
I mezzi d’opera, i veicoli eccezionali, e i trasporti eccezionali potranno circolare anche nei giorni vietati con autorizzazione prefettizia e previo assenso degli enti o concessionari delle strade esclusivamente per esigenze motivate, documentate, gravi ed indifferibili.

Ministero dei Lavori Pubblici
Prot. 6494
Decreta

Art. 1

1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 1998 di seguito elencati:
tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8,00 alle ore 22,00;
tutte le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7,00 alle ore 24,00;
dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1 gennaio;
dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 10 aprile;
dalle ore 8,00 alle ore 22,00 dell’11 aprile;
dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 13 aprile;
dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 24 aprile;
dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 1 maggio;
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 27 giugno;
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 4 luglio;
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 dell’11 luglio;
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 18 luglio;
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 25 luglio;
dalle ore 7,00 del 31 luglio alle ore 24,00 del 1 agosto;
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 dell’8 agosto;
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 15 agosto;
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 22 agosto;
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 29 agosto;
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 5 settembre;
dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre;
dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 5 dicembre;
dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 8 dicembre;
dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.
2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest’ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.
omissis

Art. 8

1. Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali il calendario dei divieti di circolazione, di cui all’art. 1, è integrato con i seguenti ulteriori periodi: dal 26 giugno al 6 settembre compresi, dalle ore 18,00 di ogni venerdì alle ore 24,00 della domenica successiva; dal 6 al 21 giugno e dal 12 al 27 settembre compresi, dalle ore 16,00 di ogni sabato alle ore 24,00 della domenica successiva. Tali integrazioni non si applicano per i veicoli eccezionali “mezzi d’opera” che circolano nei limiti di massa complessiva a pieno carico entro i limiti legali di massa intendendo per tali quelli fissati dall’art. 62 del D.Lg.vo 30.4.92, n. 285.
omissis

Art. 10

1. Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, le Prefetture possono dare autorizzazioni alla circolazione, fermo restando l’assenso degli enti proprietari e concessionari delle strade interessate al transito, esclusivamente per esigenze motivate, documentate, gravi ed indifferibili, secondo le stesse modalità già fissate agli artt. 5, 6 e 7.
2. Il suddetto assenso può essere richiesto dagli interessati e rilasciato dagli enti proprietari e concessionari delle strade contestualmente all’autorizzazione alla circolazione rilasciata ai sensi dell’art. 10 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
omissis


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