01.02.1997 - urbanistica

PROCEDIMENTO PER L’ATTIVITÀ EDILIZIA NELLA FINANZIARIA 1997

PROCEDIMENTO PER L’ATTIVITÀ EDILIZIA NELLA FINANZIARIA 1997 PROCEDIMENTO PER L’ATTIVITÀ EDILIZIA NELLA FINANZIARIA 1997

Si riepilogano qui di seguito le principali novità, seguendo il testo dell’art. 4 legge 493/93 come modificato dell’art. 2, 60º comma della legge 23/12/1996 n. 662, contenute nella finanziaria per il 1997 in materia di procedimento per l’attività edilizia.

Art. 4, 2º comma
Porta da 200.000 a 100.000 abitanti la soglia oltre la quale vengono raddoppiati i tempi assegnati ai comuni per l’istruttoria dell’istanza di concessione edilizia, fino alla proposta motivata di provvedimento da parte del responsabile del procedimento ed all’espressione del parere da parte della commissione edilizia.

Art. 4, 6º comma
È stato rimosso il divieto di sentire la commissione edilizia da parte del commissario ad acta regionale nella fase di adozione del “provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia”.

Art. 4, 7º e 8º comma
La nuova formulazione di questi comma, valutata in relazione alle mancate abrogazioni ed alla facoltatività della presentazione della dichiarazione di inizio attività rispetto agli alternativi procedimenti di concessione o autorizzazione, svuota quasi del tutto l’intento, sempre dichiarato e mai perseguito, di concreto snellimento delle procedure edilizie.
Dall’elenco degli interventi consentiti con denuncia di inizio attività sono stati cancellati quelli sottoindicati, che tornano quindi al regime previgente:
– Opere di demolizione, reinterri e scavi, che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere.
Occupazioni di suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a cielo libero.
– Mutamento di destinazione d’uso degli immobili senza opere a ciò preordinate nei casi in cui esista la regolamentazione di cui all’art. 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
– Le altre opere individuate da legge regionale o provinciale.
Nella tipologia relativa agli impianti tecnologici è stata soppressa l’espressione: “al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici”, con una evidente ulteriore contrazione della fattispecie.
La presentazione della dichiarazione di inizio attività non è più ammessa, neppure in presenza di specifico assenso da parte delle amministrazioni competenti, per gli interventi su immobili assoggettati ai seguenti vincoli: – legge 1089/39 (cose di interesse storico e artistico); – 1497/39 (bellezze naturali); – 394/91 (aree protette); – art. 1/bis della 431/85 (piani paesistici regionali); – 183/89 (difesa del suolo).
Non è consentita altresì per gli immobili ricompresi in zona “A” (centro storico) e per quelli “assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali”.

Art. 4, 13º comma
Dal regime sanzionatorio speciale in ambito di denuncia di inizio attività è stato rimosso il riferimento alle “difformità dagli strumenti urbanistici adottati o approvati e dai regolamenti edilizi vigenti, nonché dalla restante normativa sullo svolgimento dell’attività edilizia”. Si conferma perciò, nelle sole condizioni di ammissibilità della procedura, la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere in assenza o in difformità della d.i.a. e mai inferiore a un milione di lire.

Art. 4, 14º comma
Tengono luogo della concessione o dell’autorizzazione edilizia, agli effetti dei controlli, della commerciabilità degli immobili ecc., la copia della denuncia e dei relativi allegati, con il protocollo del comune.

Art. 4, 15º comma
Definisce in modo più chiaro e puntuale il controllo affidato agli uffici comunali ed i conseguenti provvedimenti del sindaco. Meritano di essere rimarcati due aspetti: 1) La possibilità di integrare e adeguare le denunce, e quindi l’obbligo di tempestività nei controlli comunali; 2) La delicata posizione del professionista abilitato in relazione alle potenziali “false attestazioni”

Art. 4, 16º comma
La valenza di concessione edilizia attribuita alla deliberazione di approvazione del progetto di opera pubblica è stata conservata soltanto per l’ambito comunale ed è stata rimossa per le province e le comunità montane. Per questi enti si torna quindi al procedimento edilizio delineato per gli interventi privati.

Art. 4, 19º comma
Vengono applicati i diritti di segreteria, da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 150.000, anche sulla denuncia di inizio attività

Art. 14, 20º comma
È stato completamente riscritto l’ultimo comma dell’art. 25 della legge 47/85, relativo alla disciplina regionale dei cambi di destinazione d’uso, con o senza opere edilizie.


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