01.06.1997 - urbanistica

LEGGE SULLO SNELLIMENTO DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA (LEGGE “BASSANINI-2”)

LEGGE SULLO SNELLIMENTO DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA (LEGGE “BASSANINI-2”) LEGGE SULLO SNELLIMENTO DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA       (LEGGE “BASSANINI-2”)

Nel  supplemento ordinario n. 98/L della G.U. n. 113 del 17 maggio 1997, è stata pubblicata la legge 15 maggio 1997, n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”.
Si ritiene utile fornire alcune indicazioni sui contenuti della nuova normativa di specifico interesse del nostro settore in attesa di ulteriori approfondimenti.

Art. 1 Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo è delegato ad adottare con regolamenti, previo parere delle Commissioni parlamentari, misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa.
Il regolamento deve conformarsi ai seguenti principi : eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all’adozione di provvedimenti amministrativi ; ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni ; modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi al fine di evitare ritardi conseguenti alle misure di semplificazione.

Art. 5 Disposizioni in materia di funzionamento e di competenza dei Consigli comunali, provinciali e regionali.
Co. 5
Viene modificato l’articolo 32 della legge 142/90 concernente le competenze dei Consigli comunali aggiungendo a queste anche l’approvazione dei piani particolareggiati e dei piani di recupero.

Art. 6 Disposizioni in materia di personale.
Co. 2 – lett. f
Viene modificato l’art. 51 della legge 142/90 relativo all’organizzazione degli Uffici comunali affidando ai Dirigenti la competenza al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni edilizie previa approvazione del regolamento sull’ordinamento degli Uffici.
Co. 4
È consentito al di fuori della dotazione organica stipulare contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni. Tali contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.
Co. 10
Il Sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il Presidente della Provincia possono nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.
Co. 13
L’1 per cento del costo preventivato di un’opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici dell’Amministrazione qualora abbiano redatto i progetti o gli strumenti di pianificazione.

Art. 11 Competenze del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
Ad integrazione dell’art. 6 della legge 109/94 e successive modifiche è disposto che il Consiglio Superiore dei lavori pubblici esprima il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto, decorso tale termine si configura il silenzio-assenso.

Art. 12 Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà pubblica.
Co. 1-4
I commi 1 – 4 dettano disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli enti locali.
In particolare il comma 1 precisa che le disposizioni della legge 560/93 (più nota come legge per la vendita degli immobili degli IACP) non si applicano agli immobili urbani degli enti territoriali che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica (ai quali invece deve ritenersi si applichi la legge 560 cit.).
Agli immobili urbani con destinazione non residenziale e a quelli sottoposti alla tutela della legge 1089/39, si applica, in caso di vendita e di locazione, la prelazione a favore dei conduttori di cui agli artt. 39 e 40 della legge 392/78.
I commi 2, 3 e 4 prevedono che per le alienazioni dei propri immobili, i comuni possono procedere anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonchè alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell’ordinamento giuridico-contabile, secondo disposizioni da fissare in apposito regolamento comunale.
Inoltre è stabilito che le alienazioni degli immobili sottoposti a vincolo dalla legge 1089/39 possano avvenire anche in deroga alle disposizioni del titolo III della stessa legge 1089 (disciplina della prelazione a favore dello Stato).
Co. 5 e 6
Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge n. 1089/1939 concernenti sia l’edilizia pubblica che quella privata sui beni di interesse storico e artistico sono rilasciate entro il termine di novanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere sospeso una sola volta per la richiesta di chiarimenti, elementi integrativi di giudizio o accertamenti tecnici. Decorso il termine, previa diffida a provvedere nei successivi trenta giorni, si configura il silenzio-assenso. Nei confronti dei responsabili del ritardo è promosso il procedimento disciplinare.

Art. 17 Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo.
1. Conferenza dei servizi
La norma apporta modifiche all’articolo 14 della legge 241/90 sulla conferenza dei servizi. Nella prima riunione della conferenza le amministrazioni partecipanti fissano il termine entro cui pervenire ad una decisione. In caso di decorso del termine l’amministrazione che ha indetto la conferenza procede come di seguito :
– nel caso una amministrazione abbia espresso motivato disssenso, l’amministrazione procedente può comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri ( nell’ipotesi di amministrazioni statali) o al Presidente della Regione ed ai Sindaci ( nella ipotesi di amministrazioni locali) la decisione di conclusione positiva.Tale determinazione diviene esecutiva se il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione o i  Sindaci non la sospendano entro trenta giorni dal ricevimento;  
– nel caso il motivato dissenso sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, storico-artistica o alla salute dei cittadini, l’amministrazione procedente se non vi è stata precedentemente valutazione di impatto ambientale negativa può richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri.
La conferenza dei servizi può essere convocata anche per l’esame di interessi coinvolti in più procedimenti reciprocamente connessi.
La conferenza dei servizi è obbligatoria nei casi in cui la programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi siano di importo iniziale superiore a 30 miliardi e si richieda l’intervento di più amministrazioni.
La nuova disposizione prevede, altresì, che la conferenza dei servizi, prevista dal DPR n. 383/94 per le opere pubbliche di interesse statale, può essere convocata prima o durante l’accertamento di conformità.
Quando l’accertamento abbia dato esito positivo la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione della conferenza stessa.

2. Accordo di programma
Per l’approvazione di progetti di opere pubbliche, anche ricompresi nei patti territoriali, per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti l’approvazione dell’accordo di programma, di cui all’art. 27 legge 142/90, comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza che cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

3. Pareri
Co. 24
Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 del D.L. n. 29/1993 sono tenuti a rendere i pareri obbligatori entro quarantacinque giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’organo adito abbia espresso esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente procedere senza il parere.

4. Pareri del Consiglio di Stato
Co. 25,26 e 27
Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria soltanto per l’emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri.
Tale parere deve essere reso nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso il termine l’amministrazione può procedere indipendentemente da questo.

5. Controllo di legittimità
Co. 32
Il controllo di legittimità, esclusa ogni valutazione di merito, sugli atti amministrativi della Regione si esercita sui regolamenti, esclusi quelli attinenti all’autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei Consigli regionali, e sugli atti costituenti adempimento degli obblighi comunitari.
Co. 33
 Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali si esercita esclusivamente sugli statuti dell’ente, sui regolamenti di competenza del Consiglio, esclusi quelli relativi all’autonomia organizzativa e contabile, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della gestione.

6. Commissari ad acta
Co. 45
I Comuni o le Provincie che invitati a provvedere entro congruo termine ritardano o omettono di compiere atti obbligatori per legge sono sostituiti da Commissari ad acta che provvedono entro sessanta giorni.

7. Società miste
Co. 51-58
I Comuni, le Province e gli altri Enti Locali possono, con atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in società per azioni o scinderle per destinare un ramo aziendale a società di nuova costituzione.
Di conseguenza all’articolo 22 della legge 142/90 la lettera e), relativa alle società per azioni per l’erogazione di servizi pubblici, viene modificata nel senso di prevedere che siano costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio.
Inoltre, le partecipazioni degli Enti Locali nelle società possono essere alienate anche al fine della costituzione delle società miste, previste dall’articolo 12 della legge 23/12/1992 n. 498, per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonchè per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico.

Co.59
Le città metropolitane e i Comuni possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici.
Si devono prevedere procedure ad evidenza pubblica per la scelta degli azionisti privati. Le aree necessarie per gli interventi possono essere acquisite consensualmente o mediante procedure espropriative. Le aree sono individuate con delibera comunale che ha la valenza di dichiarazione di pubblica utilità anche per quelle non interessate da opere pubbliche.
Le aree di proprietà degli enti locali possono essere attribuite alle società a titolo di concessione.

8. Segretario comunale e provinciale
Co. 67
Il segretario viene scelto fra gli iscritti in un Albo, al quale si accede per concorso, dal Sindaco e dal Presidente della Provincia, dai quali dipende funzionalmente.

9. Parcheggi
Co.90
I parcheggi, di cui all’articolo 9 della legge 122/89, da realizzarsi nel sottosuolo o nei locali al piano terreno dei fabbricati possono essere realizzati da parte dei proprietari anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato purchè non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici.


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