01.06.1997 - qualificazione

LAVORI PUBBLICI – LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE CONTEMPORANEA IN PIU’ CATEGORIE A.N.C. DEVE ESSERE MOTIVATA

LAVORI PUBBLICI – LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE CONTEMPORANEA IN PIU’ CATEGORIE A LAVORI PUBBLICI – LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE CONTEMPORANEA IN PIU’ CATEGORIE A.N.C. DEVE ESSERE MOTIVATA
(Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 1996, n. 803)

L’art. 23, I comma, del D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406 ha attribuito alle Amministrazioni aggiudicatrici il potere di richiedere l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Costruttori non solo nella categoria prevalente ma anche in altre categorie di lavori scorporabili. Tale potere non può essere liberamente esercitato, ma deve basarsi su “comprovati motivi tecnici evidenziati in sede progettuale”, da cui deve risultare “indispensabile” tale determinazione al fine della corretta esecuzione del contratto.

DIRITTO

Omissis
2. Passando all’esame dei motivi di appello, va premesso che l’A.C.E.G.A. ha escluso la società appellante dalla gara poiché questa non è risultata iscritta all’albo nazionale dei costruttori per le categorie scorporabili 10C (per l’importo di 450 milioni) e 16H (per l’importo di 150 milioni).
Per la loro priorità logica, vanno dapprima esaminate le doglianze con cui la società appellante ha dedotto che:
a) poiché il bando di gara ha espressamente indicato come categorie scorporabili le categorie 10C (gasodtti) e 16H (impianti per la distribuzione di energia, linee a media e bassa tensione), era sufficiente l’iscrizione all’albo per la sola categoria 1, indicata espressamente nel bando quale prevalente;
b) il bando di gara va interpretato nel senso che è sufficiente l’iscrizione nella sola categoria prevalente, altrimenti deve considerarsi illegittimo e va anch’esso annullato.
Osserva la Sezione che le sopra sintetizzate censure sono infondate.
Come ha correttamente evidenziato la sentenza impugnata, l’avviso di gara n. 14/92, pubblicato in data 8 aprile 1992 a p. 151 della G.U. n. 83, ha disposto che i “requisiti richiesti” sono dati dall'”iscrizione all’albo nazionale costruttori nelle seguenti categorie”, tra cui vi è la n. 1, definita “categoria prevalente” e le nn. 6, 10A, 10C e 16H (categoria scorporabile).
La successiva lettera di invito, a p. 4 al n. 3, ha previsto che ogni impresa partecipante alla gara avrebbe dovuto presentare un “certificato comprovante l’iscrizione all’albo nazionale dei costruttori, …per le seguenti categorie”, ripetendo le previsioni dell’avviso di gara e il richiamo alla categoria prevalente e a tutte quelle scorporabili.
È pertanto evidente che, tra i requisiti, vi è stato espressamente quello dell’iscrizione non solo alla categoria prevalente, ma a tutte le altre categorie scorporabili.
Deve pertanto verificarsi se risultano fondate le censure proposte dall’appellante nei confronti del bando di gara.
Al riguardo, la società appellante ha dedotto che nessuna norma consente all’Amministrazione di richiedere l’iscrizione per tutte le categorie, anche per quelle scorporabili. Essa ha richiamato alcune norme, da cui non si evince la sussistenza di tale potere.
La censura, così come è stata proposta sia in primo grado che in questa sede, è infondata.
Per quanto riguarda la riunione di imprese, l’avviso pubblicato in data 8 aprile 1992 ha previsto che “i concorrenti hanno la facoltà di presentare offerta ai sensi degli artt. 22 e seguenti del D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406”.
Anche la successiva lettera di invito ha richiamato i medesimi artt. 22 e seguenti.
L’A.C.E.G.A. ha dunque richiamato l’applicabilità delle disposizioni contenute nel titolo V del D.L. n. 406 del 1991 e, in particolare, il suo art. 23 primo comma il quale dispone che “quando nell’appalto sussistono opere rientranti in più categorie fra quelle previste dalla tabella annessa alla L. 10 febbraio 1962 n. 57, e successive modificazioni, l’Amministrazione aggiudicatrice richiede nel bando, nell’avviso di gara o quando si ricorre alla trattativa privata nel capitolato speciale, fermo quanto previsto dagli artt. 18, 19, 20 e 21, la iscrizione all’albo nazionale costruttori alla sola categoria prevalente salvo che, per i comprovati motivi tecnici evidenziati in sede progettuale, non risulti indispensabile richiedere anche l’iscrizione con la corrispondente classifica in altre categorie sempreché l’importo dei lavori delle categorie stesse singolarmente considerate sia almeno pari al venti per cento dell’importo dell’appalto”.
Ciò premesso, ritiene la Sezione che il riportato art. 23 primo comma ha attribuito alle Amministrazioni aggiudicatrici il potere di richiedere l’iscrizione all’albo nazionale dei costruttori non solo nella categoria prevalente, ma anche in altre categorie di lavori.
Poiché la regola generale è data dalla sufficienza dell’iscrizione all’albo nella sola categoria prevalente, tale potere, tuttavia, non può essere liberamente esercitato, ma deve basarsi su “comprovati motivi tecnici evidenziati in sede progettuale”, da cui deve risultare “indispensabile” tale determinazione al fine della corretta esecuzione del contratto.
L’Amministrazione, pertanto, può chiedere l’iscrizione in categorie diverse da quella avente il carattere prevalente, ma il provvedimento deve indicare le ragioni che l’hanno indotta ad avvalersi del relativo potere.
Nella specie, in assenza di censure concernenti la congruità della motivazione degli atti del procedimento, in ordine alla concreta sussistenza dei “comprovati motivi tecnici” e sulla indispensabilità della richiesta relativa alle iscrizioni alle categorie scorporabili, è precluso ogni esame della Sezione al riguardo.
Omissis


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