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01.12.1997 - lavori pubblici

LA NORMATIVA ANTIMAFIA NEGLI APPALTI PUBBLICI

LA NORMATIVA ANTIMAFIA NEGLI APPALTI PUBBLICI

Si ritiene opportuno pubblicare un breve sunto della vigente normativa “antimafia” negli ap-palti pubblici, riepilogando gli adempimenti che tale normativa pone a carico delle imprese esecutrici di lavori pubblici. L’opportunità di riepilogare le norme antimafia è dettata non dalla emanazione di nuove leggi bensì dall’esigenza di unificare disposizioni rinvenibili in una frammentaria legislazione che, a partire dalle prime leggi del 1982, incide sul medesi-mo tema con pesanti ripercussioni per la gestione di pubblici appalti.

È opportuno ricordare che la normativa in commento è stata oggetto di modifiche, da ultimo previste nella legge di riforma degli appalti pubblici, legge “Merloni” n. 109/94; altre modifi-che dovrebbero essere contenute nei decreti e regolamenti attuativi previsti dalla citata legge n. 109 e soprattutto nella “Merloni-ter” in discussione nelle aule parlamentari.

Il riepilogo segue un ordine temporale partendo dalla fase iniziale della richiesta di parteci-pazione alla gara per arrivare alla gestione del lavoro con le problematiche connesse a subappalti, noli e contratti di fornitura; il tutto corredato da fac-simili e modelli di dichiarazio-ni.

1) RICHIESTA DI INVITO PER PARTECIPARE ALLA GARA

Non è previsto nessun adempimento

2) PARTECIPAZIONE ALLA GARA

– Indicazione da effettuare in sede di offerta circa i futuri subappalti o cottimi (Art. 18 Legge 55 del 19-1-90 – art. 34 D.Lgs. 406 del 19-12-91 – D.M. 31-3-1992 – art.34 Legge 109 del 11-2-94).

L’impresa deve indicare all’atto dell’offerta le opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. Tale indicazione risulta pertanto presupposto necessario per poter ottenere in corso d’opera l’autorizzazione al subappalto o al cottimo.
Unitamente alle opere che si intende subappaltare vanno indicati i nominativi, da due a sei, di ditte tra le quali si individuerà il proprio subappaltatore (nel caso venga indicato un solo nominativo deve essere allegato il relativo certificato di iscrizione all’A.N.C. o alla C.C.I.A.A., se il subappalto non supera i 75milioni).

In merito alla disciplina del subappalto si tenga conto di quanto indicato al successivo punto 6.A1.

Il fac-simile n. 1 riporta lo schema di dichiarazione, da rendere in carta libera e da allegare alla documentazione inerente la partecipazione alla gara, che le imprese potranno utilizza-re, apportando le variazioni ritenute necessarie a seconda della tipologia del lavoro da sub-appaltare.

– Dichiarazione circa gli oneri relativi alla redazione dei piani di sicurezza

(Allegati al D.P.C.M. 55 del 10-1-1991)Il bando di gara per appalti pubblici di qualsiasi importo dovrebbe correttamente prevedere “la richiesta all’offerente di specificare che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza”.

Il fine della norma è quello di evitare che l’appaltatore possa avanzare istanza per vedersi riconosciuti gli oneri relativi non tanto all’attuazione delle misure previste nel piano di sicu-rezza, che verrà redatto ad aggiudicazione avvenuta ed alle cui previsioni dovrà comunque attenersi per il rispetto delle norme che regolano la materia, ma per la materiale redazione di tale documento.

Tale dichiarazione potrà anche essere redatta in unica soluzione con altre attestazioni pre-viste dal bando. In tal caso l’imposta di bollo sarà quella prevista per tali attestazioni. Se redatta separatamente quale unica dichiarazione su foglio singolo, si ha motivo di ritenere che sia esente da imposta di bollo, similmente alla dichiarazione di sopralluogo e remune-ratività dei prezzi per la quale gli organi competenti hanno asserito il non assoggettamento all’imposta di bollo in quanto atto unilaterale del soggetto offerente.

Il fac-simile n. 2 riporta una traccia di dichiarazione resa non unitamente ad altre.

3) STIPULA DEL CONTRATTO

La documentazione da predisporre per poter sottoscrivere il contratto d’appalto consiste in:
A) Certificazione antimafia

(Art. 7 Legge 55 del 19-3-90 – Art. 20 Legge 203 del 12-7-1991 – D. Lgs. 490 del 10 agosto 1994 – Art.2 Legge 95 del 29-3-1995 – Art. 15 D.L. n. 67 del 25/3/97 convertito in L. n. 135 del 23/5/97)

In estrema sintesi il quadro risultante dopo l’emanazione del decreto legislativo 490/94 in tema di certificazione antimafia è il seguente:
A) relativamente alla stipula dei contratti d’appalto:

– contratti fino a 50 milioni: non è richiesta nessuna verifica né certificazione;

– contratti da 50 milioni di lire a 5.000.000 di ECU per lavori dichiarati urgenti o per contratti concernenti rinnovi: è richiesta l’autocertificazione dell’appaltatore (vedi fac-simile n. 3) in attesa che la stazione appaltante verifichi negli archivi della prefettura il requisito di “non mafiosità”;

– contratti da 50 milioni di lire a 5.000.000 di ECU per lavori non urgenti o non concernenti rinnovi: è richiesta la verifica effettuata dall’ente o mediante collegamento telematico con la Prefettura o mediante apposita richiesta scritta alla Prefettura;

– contratti pari o superiori a 5.000.000 di ECU: l’ente appaltante deve richiedere la certifi-cazione alla Prefettura.

B) relativamente all’autorizzazione di contratti di subappalto e dei subcontratti di fornitura o servizi:

– per importi fino a 50 milioni: non è richiesta alcuna verifica né certificazione;

– per importi da 50 a 200 milioni per lavori o prestazioni dichiarate urgenti: è richiesta l’autocertificazione del subcontraente (vedi fac-simile n. 3) in attesa che la stazione appal-tante verifichi negli archivi della prefettura il requisito di “non mafiosità”;

– per importi da 50 a 200 milioni per lavori e prestazioni non urgenti: è richiesta la verifica effettuata dall’ente o mediante collegamento telematico con la Prefettura o mediante appo-sita richiesta scritta alla Prefettura;

– per importi superiori a 200 milioni: l’ente appaltante deve richiedere la certificazione alla Prefettura.

La circolare del Ministero degli Interni del 14-12-1994, n.559/Leg./240.514.3, precisa in or-dine alle autocertificazioni (fac-simile 3) -che, nei casi di urgenza, consentono alle ammini-strazioni tenute a chiedere le comunicazioni di procedere ugualmente alla stipula dei con-tratti o subcontratti relativi a lavori o forniture o di concessione di opere, beni e servizi pubblici – che “l’urgenza è desunta dalla disciplina che li riguarda, ovvero è dichiarata o riconosciuta dall’amministrazione o ente pubblico interessati”. Tali dichiarazioni possono rientrare in quelle “sostitutive” previste dal l’art. 2 della legge n. 15/1968 che ora (alla luce della soppressione del 2° comma di tale articolo disposta dal comma 10 dell’art. 3 della legge “Bassanini-2” n. 127/97) possono essere rese senza firma autentica e perciò anche senza il bollo.
È previsto inoltre che in caso di lavori di somma urgenza le Amministrazioni possano procedere alla consegna dopo aver richiesto le prescritte informazioni al Prefetto.
Se l’esito delle verifiche fa emergere tentativi di infiltrazioni mafiose i contratti ed i subcontratti non possono esseri stipulati, approvati o autorizzati.

Nei casi di somma urgenza, se le cause di divieto o gli elementi di infiltrazione mafiosa sono accertati successivamente alla stipula del contratto l’Amministrazione appaltante può recedere dal contratto. In tali casi è fatto salvo il pagamento del valore delle opere già ese-guite ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle uti-lità conseguite.

La certificazione antimafia deve essere acquisita dall’ente appaltante presso la Prefettura territorialmente competente in funzione della residenza o sede delle persone fisiche o giuridiche interessate. Qualora il rapporto con la P.A. riguardi un’articolazione secondaria delle imprese, società o consorzi interessati, avrà invece rilievo, ai fini della competenza territoriale, la sede di tale articolazione.

La stessa circolare ha inoltre opportunamente sottolineato che la richiesta di comunicazio-ne va evitata quando l’Amministrazione sia già in possesso dei dati riguardanti gli stessi soggetti, sia pure in relazione ad altro procedimento (ciò in conformità alle esigenze di semplificazione dell’azione amministrativa).

La certificazione deve essere acquisita :

– a carico di ogni direttore tecnico risultante dal certificato di iscrizione all’Albo Nazionale dei Costruttori ;

– a carico della società ;

– per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative,  per i consorzi cooperativi, ovvero per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli even-tuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

– per i consorzi di all’art. 2602 del codice civile nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate ;

– se trattasi di società in nome collettivo nei confronti di tutti i soci;

– se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari ;

– se trattasi delle società di cui all’articolo 2506 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

Il decreto-legge n. 67/97, convertito nella legge n. 135 del 23/5/1997, introducendo alcune modifiche al decreto legislativo 490/94, ha posto l’obiettivo di pervenire ad un collegamento telematico tra le prefetture e le camere di commercio, in modo che le certificazioni di que-ste ultime possano sostituire quelle prefettizie.

La stessa norma ha altresì previsto che nel caso di diniego all’approvazione di un contratto sulla base di riscontri informatici o telematici con le prefetture, l’interessato possa richiede-re direttamente alla Prefettura, previa comunicazione al soggetto appaltante, la relativa comunicazione “antimafia” a proprio carico.

Per quanto concerne l’efficacia temporale delle comunicazioni prefettizie la norma da ultimo ricordata, in accordo con l’art. 2, comma 3, della legge “Bassanini-2”, n. 127/97, ha preci-sato che “le segnalazioni e le comunicazioni sono utilizzabili per un periodo di sei mesi dalla data del loro rilascio” e che “per i contratti e gli altri rapporti di durata superiore al biennio esse devono essere rinnovate almeno ogni diciotto mesi”.

Da ultimo l’art. 15 della legge 135/97 prevede che “anche fuori del caso di lavori o forniture di somma urgenza, le amministrazione possono procedere (alla stipula dei contratti) qualo-ra le informazioni  non pervengano (dalla Prefettura) nei termini previsti” (e cioè entro15 giorni – comma 4, art. 4, D.Lgs. 490/94). In tale caso la stipula del contratto d’appalto è sottoposta a condizione risolutiva, qualora successivamente, dalla comunicazione prefetti-zia emergano segnalazioni circa la sussistenza delle cause di divieto o di sospensione  dei procedimenti previste dalle norme  “antimafia”.

B) Comunicazione circa la composizione azionaria

(Art. 1 D.P.C.M. 187 dell’11-5-91)

Le società per azioni, in accomandita per azioni a responsabilità limitata, le società coope-rative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappalta-trici, devono comunicare (vedi fac-simile n. 4) all’amministrazione committente o conce-dente, prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione socie-taria, l’esistenza di diritto reali di godimento o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed all’esecuzione dell’opera.

Le imprese ed i consorzi sono tenuti alla conservazione, per cinque anni, delle copie delle note di trasmissione e dei relativi dati.

C) Compilazione del modello GAP

(Art. 1 Legge 726 del 12-10-82 – Circolari Ministero Interni: 558/GA 10/S.2 del 28-1-83 – 558/c/6 A.9/11)

Per gli appalti di importo superiore a 100 milioni di lire sussiste l’obbligo per l’appaltatore di compilare il modulo GAP predisposto dall’Alto Commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza mafiosa.

Il modulo (che può essere utilizzato fotocopiando quello riprodotto in allegato alla presente nota) deve essere compilato nella solo parte inerente i dati dell’impresa aggiudicataria.

4) INIZIO DEI LAVORI

A) Denuncia di inizio lavori

(Art. 18 – comma 7 – Legge 55 dei 19-3-90 – art. 9 D.P.C.M. 55 del 10-1-91)

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali – inclusa la cassa edile – assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

Si tratta cioé di trasmettere all’ente committente la copia della comunicazione dell’inizio dei lavori usualmente già predisposta per ogni cantiere nei confronti dell’INAIL, nonché di quelle all’uopo predisposte nei confronti dell’INPS e della CAPE indicando l’oggetto dell’appalto e l’ubicazione del cantiere.

B) Redazione dei piani di sicurezza

(Art. 18 – comma 8 – Legge 55 del 19-3-90 – art. 9 D.P.C.M. 55 del 10-1-91)

La normativa prevista dal citato articolo 18 della legge n. 55/90 in tema di redazione dei piani di sicurezza è stata interamente rivisitata dai decreti legislativi n. 626/94 e n. 494/96, che qui non vengono commentati in quanto esulano dalla materia in commento.

5) ADEMPIMENTI IN CORSO LAVORI

A) Trasmissione copia dei versamenti contributivi

(Art. 18 – comma 7 – Legge 55 del 19-3-91 – art. 9 D.P.C.M. 55 del 10-1-91)

La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva (CAPE), dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il direttore dei lavori ha tuttavia facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

L’obbligo riguarda sia i versamenti contributivi della ditta appaltatrice che quelli delle impre-se subappaltatrici.

B) Comunicazione circa la variazione della composizione societaria

(Art. 2 – D.P.C.M. 187 dell’11-5-91)

Le amministrazioni committenti chiedono, in corso d’opera, alle ditte appaltatrici (se costi-tuite sotto forma di società per azioni, o in accomandita per azioni, di società a responsabi-lità limitata, di società consortili, o di società cooperative per azioni o responsabilità limitata) se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% ri-spetto alla comunicazione fornita per la stipula del contratto di appalto o di subappalto.

6) SUBAPPALTI

(Art. 21 legge 646 del 13-9-82; Art. 18 Legge 55 del 19-3-90; D.P.C.M. del 10-1-91 – art. 34 D.Lgs. 406 del 19-12-91 – D. Lgs 490 del 10-8-1994; art. 34 legge 11-2-94 n. 109/94; art. 2 legge 246 del 28-6-95)

Il regime dei subappalti è diversificato a seconda che all’appalto risulti o meno applicabile l’art. 34 della legge quadro sulle opere pubbliche, legge 109/94.

Sono vincolati al citato articolo 34 della legge 109/94 gli appalti la cui progettazione sia stata affidata a partire dal 3-6-95 e tutti quelli ove il relativo bando di gara sia stato pubbli-cato a partire dal 31-1-1997.

Primo presupposto perché in corso lavori si possa ricorrere all’esecuzione di parti di opere in regime di subappalto è che unitamente all’offerta venga presentata un’apposita dichiara-zione ove si espliciti anticipatamente l’opzione per il subappalto.

La dichiarazione in parola si pone come requisito necessario per procedere all’affidamento di parti di opere in regime di subappalto, ma non attiene ai requisiti per l’ammissione alla gara; la mancata presentazione di tale dichiarazione inibisce la possibilità di ricorrere al subappalto, ma non porta all’esclusione dal procedimento di aggiudicazione.

La non corretta formulazione di tale dichiarazione perciò, lungi dal comportare un’esclusio-ne dalla gara, può essere al più motivo ostativo al subappalto.

A1) Appalti vincolati all’art. 34 legge 109/94

Il regime dei subappalti nel contesto di lavori cui risulti applicabile l’art. 34 della legge qua-dro delle opere pubbliche, legge n. 109/94, come detto si differenzia da quello dei lavori aggiudicati nella vigenza della precedente normativa

Soggetti alla legge “Merloni” n. 109/94, come già ricordato, sono tutti i lavori che sono stati messi in appalto “a valle” di progettazioni i cui incarichi formali siano intervenuti a far data dal 3 giugno 1995 come pure di quei lavori che, sebbene riferentisi a progetti precedenti il 3 giugno 1995, sono stati messi in gara con bandi pubblicati successivamente al 31-1-1997. (Per le trattative private, in luogo del bando deve farsi riferimento alla data di presentazione delle offerte).

Nel contesto di tali appalti non risulta necessario richiedere alcuna autorizzazione all’ente committente, in quanto rimane valida l’indicazione già espressa in sede di offerta, che si appalesa come autorizzazione a seguito dell’aggiudicazione.

In tale occasione vige infatti l’obbligo di indicare unitamente alla presentazione dell’offerta, in apposita dichiarazione, i lavori che ci si riserva di subappaltare con l’indicazione di un massimo di sei nominativi di ditte, tra le quali si individuerà il proprio subappaltatore (nel caso venga indicato un solo nominativo deve esser allegato il relativo certificato di iscrizio-ne all’A.N.C., o alla C.C.I.A.A. per subappalti di importo inferiore ai 75 milioni). La norma poi prevede la possibilità di ottenere un’autorizzazione dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici circa il ricorso ad un subappaltatore diverso da quelli inizialmente indicati.

Per quel che riguarda questo aspetto di problematicità della norma, e cioè l’autorizzazione da parte dell’Autorità per potersi avvalere, ai fini dell’affidamento di subappalti, di soggetti diversi da quelli indicati in sede di offerta, non si ritiene sostenibile la tesi secondo cui fino a che l’Autorità non sia operativa non si può derogare dall’indicazione formulata in gara (e cioè, o si utilizza uno dei nominativi indicati, o si procede all’esecuzione diretta). La facoltà di variazione dei subappaltatori prevista ex lege non può essere invero disconosciuta e quindi si può ritenere che debba esser comunque concessa all’impresa che lo richieda. In sostituzione dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, e fino alla sua costituzione, deve valere la normativa previgente, che prevedeva l’obbligo per l’appaltatore di richiedere al committente l’autorizzazione al subappalto indicando in quel momento il subappaltatore prescelto. Lo stesso principio di autotutela dell’amministrazione impone di ricorrere a tale procedura per evitare che, sempre e solo in casi di “accertata impossibilità” a ricorrere ai subappaltatori inizialmente indicati, il lavoro appaltato non possa essere realizzato.

Si ritiene pertanto che, nel solo caso di “accertata impossibilità” a rivolgersi alle ditte indi-cate in sede di offerta, competa all’ente committente pronunciarsi sulla richiesta di variazio-ne del subappaltatore, fintanto che non venga costituita l’Autorità.

L’articolo 34 della legge n. 109/94 pone poi un vincolo alle opere che ricadono nell’ambito della categoria prevalente, le quali risultano subappaltabili nel limite massimo del 30%, o di quello eventualmente diverso ma non superiore a tale entità definito per ciascuna categoria di lavori da un apposito regolamento.

Tutte le opere che non ricadono nell’ambito della categoria prevalente non hanno limiti quantitativi di subappaltabilità e possono pertanto essere affidate interamente in regime di subappalto.

Prima di affidare una parte dei lavori in subappalto è necessario:

– trasmettere al soggetto committente idoneo certificato di iscrizione all’A.N.C. (o alla C.C.I.A.A. per importi contenuti entro i 75 milioni) del subappaltatore, salvo il caso in cui, avendo indicato all’atto dell’offerta un unico subappaltatore, tale certificato sia stato già al-legato unitamente all’indicazione delle opere da subappaltare in sede di gara.

– trasmettere la dichiarazione di non controllo di cui al successivo punto B).

– trasmettere l’eventuale dichiarazione sostitutiva “antimafia” (come da successivo fac-simile n. 3) nel caso di urgenza in attesa che l’ente committente proceda alle necessaria verifiche;

Circa il momento in cui procedere a tali adempimenti va peraltro ricordato l’obbligo, meglio descritto al successivo punto D), di trasmettere entro 90 giorni dalla data della gara di ag-giudicazione dei lavori copia dei contratti di subappalto. Si ritiene pertanto che la docu-mentazione sopra ricordata possa essere trasmessa al committente unitamente alla copia del relativo contratto di subappalto.

Concludendo si suggerisce alle imprese, per i lavori vincolati all’applicazione dell’articolo 34 della legge 109/94, di citare sempre, in apposita dichiarazione da allegare all’offerta, le opere che si intende subappaltare, provvedendo, nei casi in cui l’art. 34 della legge 109/94 risulti applicabile, a segnalare per ciascuna di esse da due a sei nominativi di ditte tra le quali verrà scelto, al momento di procedere all’esecuzione delle opere, il relativo subap-paltatore. Qualora venisse segnalato un solo nominativo, è fatto obbligo di allegare, in sede di offerta, la relativa documentazione prevista dalle norme antimafia per conseguire l’autorizzazione al subappalto.

Si richiama l’attenzione delle imprese circa l’importanza di presentare sempre (anche quando si preveda di poter realizzare le opere interamente in proprio senza dover ricorrere a subappaltatori), insieme all’offerta, la citata dichiarazione circa i futuri subappalti, ripor-tando in essa tutte le opere facenti parte dell’appalto. In tal modo l’impresa offerente non assume un obbligo di effettuare le opere ricorrendo a subappalti (se lo riterrà più opportuno potrà realizzarle interamente da sola), ma rinvia ad un momento successivo la scelta.

 

A2) Richiesta di autorizzazione al subappalto per appalti precedenti l’applicazione dell’art. 34 legge 109/94

Come già detto si tratta di quei lavori che ricadono in una delle due seguenti fattispecie:

– lavori aggiudicati tra il 1/1/1993 ed il 3/6/1995 (quelli aggiudicati prima del 1/1/93 ricadono sotto il regime inizialmente fissato dall’art. 18 della legge n. 55/90 con il limite quantitativo del 40% delle opere subappaltabili) ;

– lavori aggiudicati tra il 3/6/95 ed il 31/1/1997 purchè il relativo affidamento della progetta-zione sia precedente il 3/6/1995.

Per i citati appalti la norma prevede in via di principio che le imprese, le associazioni, i con-sorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel con-tratto.

Possono altresì procedere alla stipula di contratti di subappalto comunicando all’amministrazione o ente appaltante i nominativi dei soggetti cui intendono subappaltare o dare in cottimo i lavori (vedi fac-simile n. 5).

L’affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori pubblici compresi nell’appalto è consentito qualora sussistano le seguenti condizioni:

1) che le opere da subappaltare o da affidare in cottimo, ivi compresi gli impianti e lavori speciali, non siano pari alla totalità dei lavori della categoria prevalente;

2) che l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia iscritta all’albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importo corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto, salvo per i lavori di importo non superiore a 75 milioni per i quali, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire lavori pubblici l’iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato, e agricoltura;

3) che non sussista, nei confronti dell’impresa affidataria del subappalto o del cottimo, alcu-no dei divieti previsti dalla normativa “antimafia” (all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575);

4) che l’impresa abbia indicato all’atto dell’offerta le opere che intenda subappaltare o con-cedere in cottimo e, per i lavori ad alta specializzazione di cui alle categorie A.N.C. 19 b, 19 c, 19 d, 19 e, una o più imprese subappaltatrici candidate ad eseguire tali opere.

Alla comunicazione inerente il subappalto deve essere allegato, oltre alla certificazione an-timafia ed alla dichiarazione di non controllo più oltre richiamata, il certificato di iscrizione all’A.N.C. o, a seconda dei casi, alla Camera di Commercio.

Il contratto di subappalto potrà stipularsi dopo l’autorizzazione da darsi dall’amministrazione o ente appaltante entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.

A3) Subappalto non autorizzato – sanzioni

L’importanza di segnalazione in sede di offerta dei futuri subappalti è collegata alle pesanti sanzioni cui è sottoposto il subappalto non autorizzato.

La concessione in subappalto o cottimo, in tutto o in parte, di opere pubbliche senza la prescritta autorizzazione (cui è equiparabile nell’attuale regime il subappalto affidato a ditte non indicate in sede di offerta) è infatti sanzionata nel seguente modo:

– per l’appaltatore: arresto da 6 mesi ad un anno e ammenda variabile da un minimo pari ad un terzo dell’importo delle opere concesse in subappalto, fino ad un massimo pari ad un terzo dell’importo delle opere assunte in appalto;

– per il subappaltatore: arresto da 6 mesi ad un anno ed ammenda pari ad un terzo dell’importo delle opere ricevute in subappalto o cottimo.

B) Dichiarazione inerente le forme di controllo tra la ditta appaltatrice e la subappal-tatrice

In allegato alla richiesta di autorizzazione al subappalto o cottimo, oltre alla certificazione “antimafia” ed, a seconda dei casi, al certificato di iscrizione all’A.N.C. o alla C.C.I.A.A., de-ve essere presentata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento tra l’impresa appaltatrice e la ditta subappaltatrice. Tale dichia-razione, resa in carta bollata, può essere redatta secondo il fac-simile n. 6.

Qualora sussistano forme di controllo o di collegamento tra l’appaltatore e l’impresa affida-taria del subappalto o del cottimo, la dichiarazione va opportunamente modificata indicando tali forme.

C) Cartelli di cantiere

Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i relativi dati di iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori (numero di matricola, categoria e importo di iscrizione).

A tal fine il Ministero dei lavori pubblici ha emanato la circolare n. 1729/UL, dell’1-6-1990, con la quale ha predisposto uno schema indicativo di tali cartelli (vedi fac-simile n. 7). In essa è stabilito che nel cantiere dovrà essere installata e mantenuta durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, apposita tabella di dimensioni non inferiore a m 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza), collocata in sito ben visibile, indicato dal direttore dei lavori, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori stessi.

Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, il il direttore dei lavori dovrà altresì prov-vedere affinché venga installato un numero di tabelle adeguato alla estensione del cantiere.

Pur non essendo vincolante per gli altri enti pubblici, la circolare del ministero dei Lavori pubblici può essere considerata di generale riferimento.

D) Trasmissione copia del contratto di subappalto

Per i lavori che, come ricordato al punto A1, sono soggetti all’art. 34 della legge n. 109/94, l’impresa appaltatrice ha l’obbligo di trasmissione al committente, entro 90 giorni dalla data della gara di aggiudicazione dei lavori, di copia dei contratti di subappalto, corredati dai certificati di ciascun subappaltatore dell’iscrizione all’A.N.C. per categoria ed importo idoneo in relazione all’oggetto ed all’importo delle opere concesse in subappalto, ovvero di iscrizione alla C.C.I.A.A. per importi non superiori ai 75 milioni. È tenuta altresì alla comunicazione dei nominativi e dei relativi dati anagrafici circa i soggetti in capo ai quali l’ente ha l’obbligo di verificare le situazioni “antimafia” (legali rappresentanti – soci se si tratta di s.n.c. – nonchè eventuali altri componenti il consiglio di amministrazione, direttori tecnici riconosciuti all’Albo Nazionali Costruttori, nonché i relativi familiari, anche di fatto, conviventi).

Per i lavori di cui al precedente punto A2 il contratto tra l’impresa appaltatrice e quella sub-appaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica (in carta semplice) all’amministrazione o ente committente e al direttore dei lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso.

E) Previsione di bando circa il pagamento diretto al subappaltatore o la trasmissione di copia delle fatture

Nel bando di gara l’amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti  aggiudicatari comunicano all’amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo im-porto e con proposta motivata di pagamento.

F) Prezzi unitari previsti dal contratto di subappalto

L’impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Qualora venga sottoscritto un apposito elenco prezzi, lo stesso dovrà essere alle-gato alla copia del contratto di cui al punto D).

G) Disposizioni comuni a quelle previste per l’appalto

Si applicano ai contratti di subappalto disposizioni già previste e più sopra richiamate per l’appalto, e precisamente:

– la certificazione “antimafia” (o la relativa dichiarazione sostitutiva);

– comunicazione circa la composizione azionaria;

– compilazione del modello GAP (per la parte relativa ai “subappaltatori”)

– denuncia di inizio lavori;

– redazione dei piani di sicurezza;

– trasmissione copia dei versamenti contributivi.

Per la trasmissione di atti e documenti all’ente committente i subappaltatori ricorrono di norma alla ditta appaltatrice.

7) NOLI A CALDO – CONTRATTI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA

(Art. 22 Legge 203 del 12-7-91 – art. 34 Legge 109 del 11-2-94)

Ai fini della normativa antimafia e dei relativi adempimenti i noli a caldo (ovvero i noli di macchinari con l’operaio addetto alla manovra) come pure i contratti di fornitura (distinti dai contratti di appalto il cui oggetto è la realizzazione di un bene e non la fornitura di un mate-riale) sono equiparati ai subappalti allorquando l’importo imputabile alla manodopera sia prevalente rispetto a quello del solo materiale fornito, o del nolo.

Qualora viceversa vi sia una prevalenza del valore della fornitura effettuata rispetto al valo-re della manodopera impiegata, il relativo contratto non è soggetto alla medesima normati-va “antimafia” prevista per i subappalti.

Per gli appalti vincolati all’applicazione dell’art. 34 della legge 109/94 vige un diverso regi-me.

Come già ricordato al precedente punto 6.A1 sono vincolati al citato art. 34 gli appalti la cui progettazione sia stata affidata a partire dal 3-6-95 ed il cui bando sia stato pubblicato entro il 31/1/97, così come tutti quelli ove il relativo bando  d’appalto sia stato pubblicato a partire dal 1-2-1997.

Per tali appalti è stato stabilito di assoggettare al medesimo regime previsto per i subap-palti le attività che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli, se singolarmente superiori al 2 per cento dell’importo complessivo dei lavori.

In ciascuno dei due regimi indicati è però necessaria la verifica dei requisiti di “non mafio-sità” (a seconda dei casi dimostrata con la certificazione prefettizia o con la “autodichiarazione”) come pure una apposita comunicazione al soggetto committente circa l’intenzione di procedere alla fornitura con posa in opera o al nolo a caldo.

8) NOLI A FREDDO – CONTRATTI DI FORNITURA

Ai fini della normativa antimafia e dei relativi adempimenti i noli a freddo (ovvero i noli di macchinari senza l’operaio addetto al loro funzionamento) ed i contratti di fornitura che non prevedono la posa in opera non sono equiparati ai subappalti.

Restando pertanto esclusi dall’applicazione delle norme antimafia non sono soggetti ad autorizzazione preventiva dell’ente committente, non sono vincolati ad alcuna formalità ed il soggetto che concede il nolo del proprio macchinario non è sottoposto alla verifica di “non mafiosità”.

9) COTTIMO FIDUCIARIO O DI MOVIMENTO TERRA

L’articolo 20 della legge n. 109/94 prevede quali sistemi ordinari di aggiudicazione il pubbli-co incanto o la licitazione  e quali sistemi eccezionali (cioè adottabili esclusivamente nei ca-si prevista da tale legge) l’appalto concorso e la trattativa privata. Non è pertanto più ipotiz-zabile il ricorso all’esecuzione di opere pubbliche tramite lo strumento del cottimo così co-me disciplinato dalle norme per gli appalti pubblici. Peraltro il cottimo sarebbe vincolato dalle medesime disposizioni antimafia previste per gli appalti, che pertanto non vengono qui ulteriormente ricordate.

Si rammenta che lo strumento del cottimo, normalmente poco utilizzato dagli enti pubblici sebbene previsto dalla normativa previgente la legge n. 109/94, non deve essere confuso con la fattispecie individuata dall’art.13 del contratto di lavoro del settore edile che disciplina le condizioni cui l’azienda deve attenersi nel caso in cui affidi ai propri dipendenti lavorazioni a cottimo individuale o collettivo.

Le fattispecie di cottimo prima previste dalla normativa sui lavori pubblici, e perciò vincolate dalle norme antimafia, erano quelle dei cottimo fiduciario (art. 67 R.D. 24-5-1895 n. 350), ove l’ufficio pubblico stipulava apposita convenzione con persona idonea di fiducia tanto per l’esecuzione di un lavoro che per le somministrazioni, e quella del cottimo per movimenti terra (art. 339 L. 20-3-1865 n. 2248 all. F) effettuato tra l’appaltatore ed il cottimista.

 *****

Fac-simile n. 1

(Il presente fac-simile è da utilizzare negli appalti di cui al precedente punto 6.A1; qualora sia da utilizzare in appalti ricadenti nel punto 6.A2 non bisogna citare i nominativi delle ditte subappaltatrici).

(in carta libera, cioè senza bollo)

DICHIARAZIONE ALLEGATA ALL’OFFERTA CIRCA I FUTURI SUBAPPALTI

Il sottoscritto ………………………………………

nato a …………………, il …………………………

nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa ………………………………………..

……………………………………….., con sede in …………………………………….Via ………………

ai sensi dell’articolo 18, comma 3, punto 4, della legge n. 55 del 19-3-1990, e successive modifiche, in merito alla gara d’appalto del ………….. per l’aggiudicazione dei lavori ……………… fa presente che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti opere:

a) Opere di ……………………………………da subappaltare ad uno dei seguenti soggetti:

1) ditta ……………., con sede in …………….

2) ditta ……………., con sede in …………….

3) ditta ……………., con sede in …………….

4) ditta ……………., con sede in …………….

5) ditta ……………., con sede in …………….

6) ditta ……………., con sede in …………….

b) Opere di ……………………………………. da subappaltare ad uno dei seguenti soggetti:

1) ditta ……………., con sede in …………….

2) ditta ……………., con sede in …………….

3) ditta ……………., con sede in …………….

4) ditta ……………., con sede in …………….

5) ditta ……………., con sede in …………….

6) ditta ……………., con sede in …………….

c) ……………………………………………………….

………………………., lì ……………………………..

 

TIMBRO dell’impresa e
FIRMA del legale rappresentante

N.B. Qualora venga indicato un solo nominativo per una singola lavorazione vi è l’obbligo di corredare la presente dichiarazione con il certificato di iscrizione all’A.N.C. (o alla C.C.I.A.A. per importi contenuti entro i 75 milioni) della ditta subappaltatrice.
Si rammenta, come già ricordato al punto 6. A1, l’opportunità di indicare tutte le opere facenti parte dell’appalto, raggruppandole per categorie di lavoro secondo le suddivi-sioni del capitolato.

*****

Fac-simile n.2

(in carta libera)

DICHIARAZIONE ALLEGATA ALL’OFFERTA CIRCA GLI ONERI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

Il sottoscritto ………………………………………

……………………. nato a ………………………….

……………………., il ………………………………..

nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa ………………………………………..

……………………. via ………………………………

……………………………., in merito all’offerta effettuata per i lavori di ……………………. da ag-giudicarsi in data …………………………

con gara bandita da …………………………….

ATTESTA

che l’offerta presentata tiene conto degli oneri previsti per la redazione dei piani di sicurezza.

In fede

TIMBRO dell’impresa e

FIRMA del legale rappresentante

*****

Fac-simile n. 3

(in carta libera)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO “ANTIMAFIA”

(resa con firma normale secondo le modalità di cui all’art. 2 della legge n. 15/1968 e del comma 10, art, 3, della legge n. 127/97)

Spett.le Amministrazione

………………………………….

………………………………….

Il sottoscritto ……………………………………….

nato a …………………………….., il ……………..

residente in ……………………., Via …………..,

nella sua qualità di ……………………………….

(legale rappresentante / direttore tecnico / socio di snc) dell’impresa ……………………., con sede in ……………………………………….., Via …………………………………., ai sensi dell’art. 7, comma 7, della legge n. 55 del 1990, e dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 490 del 1994

ATTESTA

che nei confronti della società sopra citata e nei propri confronti non sussistono cause di di-vieto, di decadenza o di sospensione indicate nell’allegato 1 al precitato Decreto legislativo n. 490 dell’8 agosto 1994, e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, i quali sono:

– ……………………………………………………..

(Cognome – nome – data e luogo di nascita)

– ……………………………………………………..

(Cognome – nome – data e luogo di nascita)

– ……………………………………………………..

(Cognome – nome – data e luogo di nascita)

– ……………………………………………………..

(Cognome – nome – data e luogo di nascita)

IL DICHIARANTE

……………………….

*****

Fac-simile n. 4

(in carta libera)

COMUNICAZIONE CIRCA LA  COMPOSIZIONE AZIONARIA DELLA SOCIETÀ

Spett.le Amministrazione

………………………………….

………………………………….

 

Oggetto: Lavori di  ………………………………

comunicazione ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187

In ottemperanza a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 maggio 1991 n. 187, la scrivente società, sulla base delle risultanze del libro dei soci e de-gli ulteriori dati a propria disposizione:

DICHIARA

 

– che propria composizione societaria è la seguente:

– che, con riguardo alle azioni “con diritto di voto”, o alle quote sussistono i seguenti diritti reali di godimento e/o di garanzia

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

OPPURE

– che non sussistono diritti reali di godimento e/o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” o sulle quote

– che i soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle  assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne hanno comunque diritto, sono:

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

OPPURE

– che non vi sono soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che, comunque, ne hanno diritto

– che, a seguito di verifica, non risultano sussistere partecipazioni al capitale della scrivente società detenute in via fiduciaria.

TIMBRO E FIRMA

*****

Fac-simile n. 5

(in carta libera)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

Spett.le Amministrazione

………………………………….

………………………………….

Oggetto: Lavori di  ………………………………

contratto d’appalto del …………………………

richiesta di autorizzazione al subappalto

Il sottoscritto ………………. nato a ……………

il …………………. , nella sua qualità di legale rappresentate dell’impresa …………………,

con sede in ……………………….., Via ……………………….., aggiudicataria dei lavori in oggetto, ai sensi della legge n. 55 del 19-3-1990 e dell’art. 34 del D.Lgs. 406/91

CHIEDE

l’autorizzazione al subappalto delle seguenti opere (già indicate all’atto della offerta):

1) opere da ……………………….., pari ad un importo di aggiudicazione di L. …………. da sub-appaltare alla ditta …………………., con sede in ……………………….., Via ……………………….., iscritta all’A.N.C., con matricola n. …………………, nella categoria ……………………….. per l’importo fino a L. ……………………….. (oppure iscritta alla C.C.I.A.A. della provincia di ……………………….. al n. …………….).

2) Opere da …………………… ecc. ……………

Si allega alla presente istanza, per ognuna delle ditte sopra citate:

a) certificato iscrizione all’A.N.C. (o alla C.C.I.A.A.)

b) dichiarazione di non controllo o collegamento tra l’impresa appaltatrice e l’impresa sub-appaltatrice

c) dichiarazione sostitutiva della certificazione “antimafia” (oppure certificati di residenza e stato di famiglia)

Decorsi 30 giorni dalla ricezione della presente senza che alla scrivente sia pervenuta la autorizzazione, né la comunicazione circa eventuali motivi ostativi al rilascio della stessa, questa ditta si ritiene autorizzata alla stipula dei relativi contratti di subappalto ai sensi del comma 3 dell’art. 18, legge 55/91, così come modificato dall’art. 34 del Decreto Legislativo n. 406/91.

 

……………………….., lì …………………………….

 

TIMBRO dell’impresa e

FIRMA del legale rappresentante

*****

Fac-simile n. 6

(in carta libera)

DICHIARAZIONE DI NON CONTROLLO TRA LA DITTA APPALTATRICE E LA SUBAPPALTATRICE

Spett.le Amministrazione

………………………………….

………………………………….

Oggetto: Lavori di  ………………………………

 

Il sottoscritto ………………. nato a ……………

il …………………. , nella sua qualità di legale rappresentate dell’impresa …………………,

con sede in ……………………, Via ……………, appaltatrice dei lavori di …………………….., in relazione alla richiesta di autorizzazione a stipulare contratto di subappalto con la ditta …………………… con sede in ………….., Via ………………………., ai sensi dell’art. 18 della legge 55 del 19-3-1990

DICHIARA

che tra le aziende sopra citate non sussistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile.

……………………….., lì …………………………….

 

TIMBRO dell’impresa e

FIRMA del legale rappresentante

*****

Fac-simile n. 7

SCHEMA DI CARTELLO DI CANTIERE

 Amministrazione centrale ……………………..

Ufficio competente ………………………………

Titolo generale dell’opera ……………………..

Immagini e/o grafici illustrativi dell’opera (quando tecnicamente possibile);

 

Titolo del lavoro in appalto ……………………

Immagini e/o grafici illustrativi dell’opera in appalto (quando tecnicamente possibile);

Estremi della legge o del piano ……………..

Concessionario dell’opera …………………….

Impresa/e esecutrice/i (compresi i dati di iscrizione all’A.N.C. per categorie ed importi op-pure di iscrizione alla C.C.I.A.A.)

Importo complessivo dei lavori………………

Data di consegna dei lavori …………………..

Data contrattuale di ultimazione dei lavori.

Progettista ………………………………………….

Assistente tecnico ……………………………….

Direttore del cantiere ……………………………

Direttore dei lavori ……………………………….

Ingegnere capo …………………………………..

Subaffidatario/i (compresi i dati di iscrizione all’A.N.C. per categorie ed importi oppure di iscrizione alla C.C.I.A.A.) ……………

Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico:

Nota: Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’Ufficio competente (specificare per esteso anche con l’indirizzo della sede).

*****

CODICI DI ATTIVITA’

Il “codice attività” da riportare nel modello G.A.P. per il settore edile può essere individuato tra i codici che l’ISTAT ha determinato per il settore delle costruzioni che per comodità di consultazione si riportano di seguito

F – COSTRUZIONI

45.1 PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE

45.11 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno

45.12 Trivellazioni e perforazioni

45.2 COSTRUZIONE COMPLETA O PARZIALE DI EDIFICI; GENIO CIVILE

45.21 Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile

45.22 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici

45.23 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi

45.24 Costruzione di opere idrauliche

45.25 Altri lavori speciali di costruzione

45.3 INSTALLAZIONE DEI SERVIZI IN UN FABBRICATO

45.31 Installazione di impianti elettrici

45.32 Lavori di isolamento

45.33 Installazione di impianti idraulico-sanitari

45.34 Altri lavori di installazione

 

45.4 LAVORI DI COMPLETAMENTO

DEGLI EDIFICI

45.41 Intonacatura

45.42 Posa in opera di infissi in legno o in metallo

45.43 Rivestimento di pavimenti e di muri

45.44 Tinteggiatura e posa in opera di vetrate

45.45 Altri lavori di completamento degli edifici

45.45.1 Attività non specializzate di lavori edili

45.45.2 Altri lavori di completamento di edifici

45.5 NOLEGGIO DI MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA COSTRUZIONE O LA DEMOLIZIONE, CON MANOVRATORE

*****

I codici catastali della Provincia di BS necessari per la compilazione del GAP (i cui moduli vengono riprodotti su questo Notiziario), sono i seguenti:

CODICE CATASTALE

B157      BRESCIA

A034       ACQUAFREDDA

A036       ACQUALUNGA

A060       ADRO

A082       AGNOSINE

A188       ALFIANELLO

A219       ALONE

A288       ANFO

A289       ANFURRO

A293       ANGOLO

A293       ANGOLO TERME

A417       ARMO

A451       ARTOGNE

A510       AVENONE

A529       AZZANO

A529       AZZANO MELLA

A569       BAGNOLO

A569       BAGNOLO MELLA

A578       BAGOLINO

A630       BARBARIGA

A641       BARCO

A661       BARGHE

A702       BASSANO

A702       BASSANO BRESCIANO

A729       BEDIZZOLE

A767       BELPRATO

A799       BERLINGO

A816       BERZO DEMO

A817       BERZO INFERIORE

A861       BIENNIO

A878       BIONE

B022      BORGONATO

B035      BORGO S. GIACOMO

B040      BORGOSATOLLO

B053      BORNATO

B054      BORNO

B091      BOTTICINO

B092      BOTTICINO MATTINA

B093      BOTTICINO SERA

B100      BOVEGNO

B102      BOVEZZO

B120      BRANDICO

B124      BRAONE

B149      BRENO

B184      BRIONE

B211      BROZZO

B271      BURAGO

B271      BURAGO RIVIERA

B316      CACCAVERO

B343      CADIGNANO

B365      CAINO

B373      CAIONVICO

B394      CALCINATO

B414      CALINO

B436      CALVAGESE

B436      CALVAGESE DELLA RIVIERA

B450      CALVISANO

B478      CAMIGNONE

B516      CAMPOVERDE

B664      CAPO DI PONTE

B676      CAPOVALLE

B698      CAPRIANO

B700      CAPRIANO-AZZANO

B698      CAPRIANO DEL COLLE

B711      CAPRIOLO

B751      CARCINA

B817      CARPENEDOLO

B855      CARZAGO DELLA RIVIERA

C055      CASTEGNATO

C072      CASTELCOVATI

C208      CASTEL MELLA

C208      CASTELNUOVO

C293      CASTENEDOLO

C330      CASTO

C332      CASTREZZATO

C333      CASTREZZONE

C408      CAZZAGO

C408      CAZZAGO S. MARTINO

C417      CEDEGOLO

C439      CELLATICA

C549      CERVENO

C585      CETO

C586      CETO-CERVENO

C591      CEVO

C618      CHIARI

C662      CIGNANO

C685      CIGOLE

C687      CILIVERGHE

C691      CIMBERGO

C692      CIMBERGO-PASPARDO

C698      CIMMO

C760      CIVIDATE-CAMUNO

C761      CIVIDATE-MALEGNO

C760      CIVIDATE

C760      CIVIDATE ALPINO

C786      CIZZAGO

C798      CLUSANE SUL LAGO

C806      COCCAGLIO

C850      COLLEBEATO

C883      COLLIO

C893      COLOGNE

C898      COLOMBARO

C923      COMERO

C924      COMEZZANO

C925      COMEZZANO-CIZZAGO

C948      CONCESIO

D058      CORTE FRANCA

D063      CORTENEDOLO

D064      CORTENO

D064      CORTENO GOLGI

D073      CORTICELLE

D073      CORTICELLE PIEVE

D082      CORZANO

D098      COSSIRANO

D146      CREMEZZANO

D251      DARFO BOARIO TERME

D262      DEGAGNA

D270      DELLO

D284      DESENZANO

D284      DESENZANO SUL GARDA

D284      DESENZANO SUL LAGO

D391      EDOLO

D418      ERBANNO

D421      ERBUSCO

D434      ESINE

D498      FARFENGO

D517      FAVERZANO

D576      FIESSE

D626      FIUMICELLO

D626      FIUMICELLO URAGO

D634      FLERO

D658      FOLZANO

D806      FRONTIGNANO

B035      GABBIANO

D891      GAMBARA

D917      GARDONE RIVIERA

D918      GARDONE VAL TROMPIA

D924      GARGNANO

D940      GAVARDO

D989      GEROLA

D989      GEROLANUOVA

D999      GHEDI

E010      GIANICO

E075      GOGLIONE SOPRA

E076      GOGLIONE SOTTO

E112      GORZONE

E116      GOTTOLENGO

C417      GREVO

E271      GUSSAGO

B676      HANO

E280      IDRO

E297      INCUDINE

E318      INZINO

E325      IRMA

E333      ISEO

E364      ISORELLA

E497      LAVENONE

E526      LENO

E567      LEVRANGE

E596      LIMONE

E596      LIMONE DI S. GIOVANNI

E596      LIMONE SUL GARDA

E619      LIVEMMO

E652      LODRINO

E654      LOGRATO

E667      LONATO

E673      LONGHENA

E698      LOSINE

E701      LOVENO

E701      LOVENO GRUMELLO

E706      LOZIO

E725      LUDRIANO

E738      LUMEZZANE

E739      LUMEZZANE PIEVE

E740      LUMEZZANE S. SEBASTIANO

E741      LUMEZZANE S. APOLLONIO

E787      MACLODIO

E792      MADERNO

E800      MAGASA

E823      MAGNO SOPRA INZINO

E841      MAIRANO

E851      MALEGNO

E865      MALONNO

E883      MANERBA

E883      MANERBA DEL GARDA

E884      MANERBIO

E928      MARCHENO

E961      MARMENTINO

E967      MARONE

F063       MAZZANO

F072       MAZZUNNO

F215       MILZANELLO

F216       MILZANO

F321       MOMPIANO

F373       MONIGA

F373       MONIGA DEL GARDA

F375       MONNO

F471       MONTECHIARO SUL CHIESE

F532       MONTE ISOLA

F672       MONTICELLI BRUSATI

F471       MONTICHIARI

F680       MONTIRONE

F792       MU

F806       MURA

F820       MUSCOLINE

F851       NAVE

F854       NAVONO

F884       NIARDO

F896       NIGOLINE

F971       NOZZA

F989       NUVOLENTO

F990       NUVOLERA

G001      ODOLO

G006      OFFLAGA

G061      OME

G073      ONO

G074      ONO

G073      ONO DEGNO

G074      ONO S. PIETRO

G099      ORIANO

G149      ORZINUOVI

G150      ORZIVECCHI

G170      OSPITALETTO BRESCIANO

G179      OSSIMO

G213      PADENGHE

G213      PADENGHE SUL GARDA

G216      PADERNELLO

G217      PADERNO

G217      PADERNO FRANCIACORTA

G246      PAISCO

G247      PAISCO LOVENO

G248      PAITONE

G264      PALAZZOLO

G264      PALAZZOLO SULL’OGLIO

G327      PARATICO

G354      PASPARDO

G361      PASSIRANO

G391      PAVONE

G391      PAVONE DEL MELLA

G407      PADERGNAGA

G407      PADERGNAGA-ORIANO

G474      PERTICA ALTA

G475      PERTICA BASSA

G490      PESCHIERA D’ISEO

G490      PESCHIERA MARAGLIO

G529      PEZZAZE

G533      PEZZORO

G546      PIAN CAMUNO

G549      PIANCOGNO

G550      PIAN D’ARTOGNE

G546      PIANO

G668      PILZONE

G710      PISOGNE

G779      POLAVENO

G801      POLPENAZZE

G815      POMPIANO

G818      PONCARALE

G819      PONCARALE FLERO

G824      PONTANGA

G844      PONTE DI LEGNO

G859      PONTEVICO

G869      PONTOGLIO

G901      PORTESE

G928      PORZANO

G959      POZZOLENGO

G977      PRALBOINO

G983      PRANDAGLIO

A767       PRATO

H043      PRESEGLIE

H044      PRESEGNO

H050      PRESTINE

H055      PREVALLE

H077      PROVAGLIO

H078      PROVAGLIO D’ISEO

H079      PROVAGLIO SOPRA

H080      PROVAGLIO SOTTO

H077      PROVAGLIO VAL SABBIA

H082      PROVEZZE

H086      PUEGNAGO

H139      QUINZANELLO

H140      QUINZANO

H140      QUINZANO D’OGLIO

H158      RAFFA

H230      REMEDELLO

H231      REMEDELLO SOPRA

H232      REMEDELLO SOTTO

H256      REZZATO

H358      RIVOLTELLA SUL GARDA

H410      ROCCAFRANCA

H476      RODENGO

H477      RODENGO-SAIANO

H484      ROÈ VOLCIANO

H525      RONCADELLE

H598      ROVATO

H630      RUDIANO

H650      SABBIO

H650      SABBIO CHIESE

H668      SAIANO

H699      SALE MARASINO

H717      SALÒ

H759      SAN BARTOLOMEO

H832      SAN FELICE

H838      SAN FELICE DEL BENACO

H832      SAN FELICE DI SCOVOLO

H865      SAN GERVASIO BRESCIANO

I050        SAN NAZZARO MELLA

G407      SAN PAOLO

I186        SANTA EUFEMIA

I212        SANT’ALESSANDRO

I186        S. EUFEMIA DELLA FONTE

I338        SANTICOLO

I385        SAN VIGILIO

I412        SAN ZENO NAVIGLIO

I433        SAREZZO

I476        SAVIORE DELL’ADAMELLO

I515        SCARPIZZOLO

I588        SELLERO

I607        SENIGA

I631        SERLE

I633        SIRMIONE

I766        SIVIANO

I782        SOIANO DEL LAGO

I831        SONICO

I836        SOPRAPONTE

I837        SOPRAZOCCO

L002       SULZANO

C698      TAVERNOLE SUL MELLA

L094       TEMÚ

L141       TERZANO

L169       TIGNALE

L170       TIMOLINE

L209       TORBIATO

L210       TORBOLE-CASAGLIA

L311       TOSCOLANO

L312       TOSCOLANO MADERNO

L339       TRAVAGLIATO

L372       TREMOSINE

L380       TRENZANO

L406       TREVISO BRESCIANO

L468       TURANO

L494       URAGO D’OGLIO

L495       URAGO MELLA

L626       VALLIO

L648       VALSAVIORE

L668       VALVESTINO

L721       VELLO

L777       VEROLANUOVA

L778       VEROLAVECCHIA

L812       VESTONE

L816       VEZZA

L816       VEZZA D’OGLIO

L919       VILLA CARCINA

L923       VILLACHIARA

L925       VILLA COGOZZO

L930       VILLA D’ALLEGNO

L995       VILLANUOVA SUL CLISI

M065      VIONE

M068      VIRLE

M068      VIRLE TRE PONTI

M070      VISANO

M104      VOBARNO

H484      VOLCIANO

M188      ZONE


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