LA NORMATIVA ANTIMAFIA NEGLI APPALTI PUBBLICI
LA NORMATIVA ANTIMAFIA NEGLI APPALTI PUBBLICI
Si ritiene opportuno pubblicare un breve sunto della vigente normativa “antimafia” negli ap-palti pubblici, riepilogando gli adempimenti che tale normativa pone a carico delle imprese esecutrici di lavori pubblici. L’opportunità di riepilogare le norme antimafia è dettata non dalla emanazione di nuove leggi bensì dall’esigenza di unificare disposizioni rinvenibili in una frammentaria legislazione che, a partire dalle prime leggi del 1982, incide sul medesi-mo tema con pesanti ripercussioni per la gestione di pubblici appalti.
È opportuno ricordare che la normativa in commento è stata oggetto di modifiche, da ultimo previste nella legge di riforma degli appalti pubblici, legge “Merloni” n. 109/94; altre modifi-che dovrebbero essere contenute nei decreti e regolamenti attuativi previsti dalla citata legge n. 109 e soprattutto nella “Merloni-ter” in discussione nelle aule parlamentari.
Il riepilogo segue un ordine temporale partendo dalla fase iniziale della richiesta di parteci-pazione alla gara per arrivare alla gestione del lavoro con le problematiche connesse a subappalti, noli e contratti di fornitura; il tutto corredato da fac-simili e modelli di dichiarazio-ni.
1) RICHIESTA DI INVITO PER PARTECIPARE ALLA GARA
Non è previsto nessun adempimento
2) PARTECIPAZIONE ALLA GARA
– Indicazione da effettuare in sede di offerta circa i futuri subappalti o cottimi (Art. 18 Legge 55 del 19-1-90 – art. 34 D.Lgs. 406 del 19-12-91 – D.M. 31-3-1992 – art.34 Legge 109 del 11-2-94).
L’impresa deve indicare all’atto dell’offerta le opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. Tale indicazione risulta pertanto presupposto necessario per poter ottenere in corso d’opera l’autorizzazione al subappalto o al cottimo.
Unitamente alle opere che si intende subappaltare vanno indicati i nominativi, da due a sei, di ditte tra le quali si individuerà il proprio subappaltatore (nel caso venga indicato un solo nominativo deve essere allegato il relativo certificato di iscrizione all’A.N.C. o alla C.C.I.A.A., se il subappalto non supera i 75milioni).
In merito alla disciplina del subappalto si tenga conto di quanto indicato al successivo punto 6.A1.
Il fac-simile n. 1 riporta lo schema di dichiarazione, da rendere in carta libera e da allegare alla documentazione inerente la partecipazione alla gara, che le imprese potranno utilizza-re, apportando le variazioni ritenute necessarie a seconda della tipologia del lavoro da sub-appaltare.
– Dichiarazione circa gli oneri relativi alla redazione dei piani di sicurezza
(Allegati al D.P.C.M. 55 del 10-1-1991)Il bando di gara per appalti pubblici di qualsiasi importo dovrebbe correttamente prevedere “la richiesta all’offerente di specificare che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza”.
Il fine della norma è quello di evitare che l’appaltatore possa avanzare istanza per vedersi riconosciuti gli oneri relativi non tanto all’attuazione delle misure previste nel piano di sicu-rezza, che verrà redatto ad aggiudicazione avvenuta ed alle cui previsioni dovrà comunque attenersi per il rispetto delle norme che regolano la materia, ma per la materiale redazione di tale documento.
Tale dichiarazione potrà anche essere redatta in unica soluzione con altre attestazioni pre-viste dal bando. In tal caso l’imposta di bollo sarà quella prevista per tali attestazioni. Se redatta separatamente quale unica dichiarazione su foglio singolo, si ha motivo di ritenere che sia esente da imposta di bollo, similmente alla dichiarazione di sopralluogo e remune-ratività dei prezzi per la quale gli organi competenti hanno asserito il non assoggettamento all’imposta di bollo in quanto atto unilaterale del soggetto offerente.
Il fac-simile n. 2 riporta una traccia di dichiarazione resa non unitamente ad altre.
3) STIPULA DEL CONTRATTO
La documentazione da predisporre per poter sottoscrivere il contratto d’appalto consiste in:
A) Certificazione antimafia
(Art. 7 Legge 55 del 19-3-90 – Art. 20 Legge 203 del 12-7-1991 – D. Lgs. 490 del 10 agosto 1994 – Art.2 Legge 95 del 29-3-1995 – Art. 15 D.L. n. 67 del 25/3/97 convertito in L. n. 135 del 23/5/97)
In estrema sintesi il quadro risultante dopo l’emanazione del decreto legislativo 490/94 in tema di certificazione antimafia è il seguente:
A) relativamente alla stipula dei contratti d’appalto:
– contratti fino a 50 milioni: non è richiesta nessuna verifica né certificazione;
– contratti da 50 milioni di lire a 5.000.000 di ECU per lavori dichiarati urgenti o per contratti concernenti rinnovi: è richiesta l’autocertificazione dell’appaltatore (vedi fac-simile n. 3) in attesa che la stazione appaltante verifichi negli archivi della prefettura il requisito di “non mafiosità”;
– contratti da 50 milioni di lire a 5.000.000 di ECU per lavori non urgenti o non concernenti rinnovi: è richiesta la verifica effettuata dall’ente o mediante collegamento telematico con la Prefettura o mediante apposita richiesta scritta alla Prefettura;
– contratti pari o superiori a 5.000.000 di ECU: l’ente appaltante deve richiedere la certifi-cazione alla Prefettura.
B) relativamente all’autorizzazione di contratti di subappalto e dei subcontratti di fornitura o servizi:
– per importi fino a 50 milioni: non è richiesta alcuna verifica né certificazione;
– per importi da 50 a 200 milioni per lavori o prestazioni dichiarate urgenti: è richiesta l’autocertificazione del subcontraente (vedi fac-simile n. 3) in attesa che la stazione appal-tante verifichi negli archivi della prefettura il requisito di “non mafiosità”;
– per importi da 50 a 200 milioni per lavori e prestazioni non urgenti: è richiesta la verifica effettuata dall’ente o mediante collegamento telematico con la Prefettura o mediante appo-sita richiesta scritta alla Prefettura;
– per importi superiori a 200 milioni: l’ente appaltante deve richiedere la certificazione alla Prefettura.
La circolare del Ministero degli Interni del 14-12-1994, n.559/Leg./240.514.3, precisa in or-dine alle autocertificazioni (fac-simile 3) -che, nei casi di urgenza, consentono alle ammini-strazioni tenute a chiedere le comunicazioni di procedere ugualmente alla stipula dei con-tratti o subcontratti relativi a lavori o forniture o di concessione di opere, beni e servizi pubblici – che “l’urgenza è desunta dalla disciplina che li riguarda, ovvero è dichiarata o riconosciuta dall’amministrazione o ente pubblico interessati”. Tali dichiarazioni possono rientrare in quelle “sostitutive” previste dal l’art. 2 della legge n. 15/1968 che ora (alla luce della soppressione del 2° comma di tale articolo disposta dal comma 10 dell’art. 3 della legge “Bassanini-2” n. 127/97) possono essere rese senza firma autentica e perciò anche senza il bollo.
È previsto inoltre che in caso di lavori di somma urgenza le Amministrazioni possano procedere alla consegna dopo aver richiesto le prescritte informazioni al Prefetto.
Se l’esito delle verifiche fa emergere tentativi di infiltrazioni mafiose i contratti ed i subcontratti non possono esseri stipulati, approvati o autorizzati.
Nei casi di somma urgenza, se le cause di divieto o gli elementi di infiltrazione mafiosa sono accertati successivamente alla stipula del contratto l’Amministrazione appaltante può recedere dal contratto. In tali casi è fatto salvo il pagamento del valore delle opere già ese-guite ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle uti-lità conseguite.
La certificazione antimafia deve essere acquisita dall’ente appaltante presso la Prefettura territorialmente competente in funzione della residenza o sede delle persone fisiche o giuridiche interessate. Qualora il rapporto con la P.A. riguardi un’articolazione secondaria delle imprese, società o consorzi interessati, avrà invece rilievo, ai fini della competenza territoriale, la sede di tale articolazione.
La stessa circolare ha inoltre opportunamente sottolineato che la richiesta di comunicazio-ne va evitata quando l’Amministrazione sia già in possesso dei dati riguardanti gli stessi soggetti, sia pure in relazione ad altro procedimento (ciò in conformità alle esigenze di semplificazione dell’azione amministrativa).
La certificazione deve essere acquisita :
– a carico di ogni direttore tecnico risultante dal certificato di iscrizione all’Albo Nazionale dei Costruttori ;
– a carico della società ;
– per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi cooperativi, ovvero per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli even-tuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
– per i consorzi di all’art. 2602 del codice civile nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate ;
– se trattasi di società in nome collettivo nei confronti di tutti i soci;
– se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari ;
– se trattasi delle società di cui all’articolo 2506 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
Il decreto-legge n. 67/97, convertito nella legge n. 135 del 23/5/1997, introducendo alcune modifiche al decreto legislativo 490/94, ha posto l’obiettivo di pervenire ad un collegamento telematico tra le prefetture e le camere di commercio, in modo che le certificazioni di que-ste ultime possano sostituire quelle prefettizie.
La stessa norma ha altresì previsto che nel caso di diniego all’approvazione di un contratto sulla base di riscontri informatici o telematici con le prefetture, l’interessato possa richiede-re direttamente alla Prefettura, previa comunicazione al soggetto appaltante, la relativa comunicazione “antimafia” a proprio carico.
Per quanto concerne l’efficacia temporale delle comunicazioni prefettizie la norma da ultimo ricordata, in accordo con l’art. 2, comma 3, della legge “Bassanini-2”, n. 127/97, ha preci-sato che “le segnalazioni e le comunicazioni sono utilizzabili per un periodo di sei mesi dalla data del loro rilascio” e che “per i contratti e gli altri rapporti di durata superiore al biennio esse devono essere rinnovate almeno ogni diciotto mesi”.
Da ultimo l’art. 15 della legge 135/97 prevede che “anche fuori del caso di lavori o forniture di somma urgenza, le amministrazione possono procedere (alla stipula dei contratti) qualo-ra le informazioni non pervengano (dalla Prefettura) nei termini previsti” (e cioè entro15 giorni – comma 4, art. 4, D.Lgs. 490/94). In tale caso la stipula del contratto d’appalto è sottoposta a condizione risolutiva, qualora successivamente, dalla comunicazione prefetti-zia emergano segnalazioni circa la sussistenza delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti previste dalle norme “antimafia”.
B) Comunicazione circa la composizione azionaria
(Art. 1 D.P.C.M. 187 dell’11-5-91)
Le società per azioni, in accomandita per azioni a responsabilità limitata, le società coope-rative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappalta-trici, devono comunicare (vedi fac-simile n. 4) all’amministrazione committente o conce-dente, prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione socie-taria, l’esistenza di diritto reali di godimento o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed all’esecuzione dell’opera.
Le imprese ed i consorzi sono tenuti alla conservazione, per cinque anni, delle copie delle note di trasmissione e dei relativi dati.
C) Compilazione del modello GAP
(Art. 1 Legge 726 del 12-10-82 – Circolari Ministero Interni: 558/GA 10/S.2 del 28-1-83 – 558/c/6 A.9/11)
Per gli appalti di importo superiore a 100 milioni di lire sussiste l’obbligo per l’appaltatore di compilare il modulo GAP predisposto dall’Alto Commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza mafiosa.
Il modulo (che può essere utilizzato fotocopiando quello riprodotto in allegato alla presente nota) deve essere compilato nella solo parte inerente i dati dell’impresa aggiudicataria.
4) INIZIO DEI LAVORI
A) Denuncia di inizio lavori
(Art. 18 – comma 7 – Legge 55 dei 19-3-90 – art. 9 D.P.C.M. 55 del 10-1-91)
La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali – inclusa la cassa edile – assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.
Si tratta cioé di trasmettere all’ente committente la copia della comunicazione dell’inizio dei lavori usualmente già predisposta per ogni cantiere nei confronti dell’INAIL, nonché di quelle all’uopo predisposte nei confronti dell’INPS e della CAPE indicando l’oggetto dell’appalto e l’ubicazione del cantiere.
B) Redazione dei piani di sicurezza
(Art. 18 – comma 8 – Legge 55 del 19-3-90 – art. 9 D.P.C.M. 55 del 10-1-91)
La normativa prevista dal citato articolo 18 della legge n. 55/90 in tema di redazione dei piani di sicurezza è stata interamente rivisitata dai decreti legislativi n. 626/94 e n. 494/96, che qui non vengono commentati in quanto esulano dalla materia in commento.
5) ADEMPIMENTI IN CORSO LAVORI
A) Trasmissione copia dei versamenti contributivi
(Art. 18 – comma 7 – Legge 55 del 19-3-91 – art. 9 D.P.C.M. 55 del 10-1-91)
La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva (CAPE), dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il direttore dei lavori ha tuttavia facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
L’obbligo riguarda sia i versamenti contributivi della ditta appaltatrice che quelli delle impre-se subappaltatrici.
B) Comunicazione circa la variazione della composizione societaria
(Art. 2 – D.P.C.M. 187 dell’11-5-91)
Le amministrazioni committenti chiedono, in corso d’opera, alle ditte appaltatrici (se costi-tuite sotto forma di società per azioni, o in accomandita per azioni, di società a responsabi-lità limitata, di società consortili, o di società cooperative per azioni o responsabilità limitata) se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% ri-spetto alla comunicazione fornita per la stipula del contratto di appalto o di subappalto.
6) SUBAPPALTI
(Art. 21 legge 646 del 13-9-82; Art. 18 Legge 55 del 19-3-90; D.P.C.M. del 10-1-91 – art. 34 D.Lgs. 406 del 19-12-91 – D. Lgs 490 del 10-8-1994; art. 34 legge 11-2-94 n. 109/94; art. 2 legge 246 del 28-6-95)
Il regime dei subappalti è diversificato a seconda che all’appalto risulti o meno applicabile l’art. 34 della legge quadro sulle opere pubbliche, legge 109/94.
Sono vincolati al citato articolo 34 della legge 109/94 gli appalti la cui progettazione sia stata affidata a partire dal 3-6-95 e tutti quelli ove il relativo bando di gara sia stato pubbli-cato a partire dal 31-1-1997.
Primo presupposto perché in corso lavori si possa ricorrere all’esecuzione di parti di opere in regime di subappalto è che unitamente all’offerta venga presentata un’apposita dichiara-zione ove si espliciti anticipatamente l’opzione per il subappalto.
La dichiarazione in parola si pone come requisito necessario per procedere all’affidamento di parti di opere in regime di subappalto, ma non attiene ai requisiti per l’ammissione alla gara; la mancata presentazione di tale dichiarazione inibisce la possibilità di ricorrere al subappalto, ma non porta all’esclusione dal procedimento di aggiudicazione.
La non corretta formulazione di tale dichiarazione perciò, lungi dal comportare un’esclusio-ne dalla gara, può essere al più motivo ostativo al subappalto.
A1) Appalti vincolati all’art. 34 legge 109/94
Il regime dei subappalti nel contesto di lavori cui risulti applicabile l’art. 34 della legge qua-dro delle opere pubbliche, legge n. 109/94, come detto si differenzia da quello dei lavori aggiudicati nella vigenza della precedente normativa
Soggetti alla legge “Merloni” n. 109/94, come già ricordato, sono tutti i lavori che sono stati messi in appalto “a valle” di progettazioni i cui incarichi formali siano intervenuti a far data dal 3 giugno 1995 come pure di quei lavori che, sebbene riferentisi a progetti precedenti il 3 giugno 1995, sono stati messi in gara con bandi pubblicati successivamente al 31-1-1997. (Per le trattative private, in luogo del bando deve farsi riferimento alla data di presentazione delle offerte).
Nel contesto di tali appalti non risulta necessario richiedere alcuna autorizzazione all’ente committente, in quanto rimane valida l’indicazione già espressa in sede di offerta, che si appalesa come autorizzazione a seguito dell’aggiudicazione.
In tale occasione vige infatti l’obbligo di indicare unitamente alla presentazione dell’offerta, in apposita dichiarazione, i lavori che ci si riserva di subappaltare con l’indicazione di un massimo di sei nominativi di ditte, tra le quali si individuerà il proprio subappaltatore (nel caso venga indicato un solo nominativo deve esser allegato il relativo certificato di iscrizio-ne all’A.N.C., o alla C.C.I.A.A. per subappalti di importo inferiore ai 75 milioni). La norma poi prevede la possibilità di ottenere un’autorizzazione dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici circa il ricorso ad un subappaltatore diverso da quelli inizialmente indicati.
Per quel che riguarda questo aspetto di problematicità della norma, e cioè l’autorizzazione da parte dell’Autorità per potersi avvalere, ai fini dell’affidamento di subappalti, di soggetti diversi da quelli indicati in sede di offerta, non si ritiene sostenibile la tesi secondo cui fino a che l’Autorità non sia operativa non si può derogare dall’indicazione formulata in gara (e cioè, o si utilizza uno dei nominativi indicati, o si procede all’esecuzione diretta). La facoltà di variazione dei subappaltatori prevista ex lege non può essere invero disconosciuta e quindi si può ritenere che debba esser comunque concessa all’impresa che lo richieda. In sostituzione dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, e fino alla sua costituzione, deve valere la normativa previgente, che prevedeva l’obbligo per l’appaltatore di richiedere al committente l’autorizzazione al subappalto indicando in quel momento il subappaltatore prescelto. Lo stesso principio di autotutela dell’amministrazione impone di ricorrere a tale procedura per evitare che, sempre e solo in casi di “accertata impossibilità” a ricorrere ai subappaltatori inizialmente indicati, il lavoro appaltato non possa essere realizzato.
Si ritiene pertanto che, nel solo caso di “accertata impossibilità” a rivolgersi alle ditte indi-cate in sede di offerta, competa all’ente committente pronunciarsi sulla richiesta di variazio-ne del subappaltatore, fintanto che non venga costituita l’Autorità.
L’articolo 34 della legge n. 109/94 pone poi un vincolo alle opere che ricadono nell’ambito della categoria prevalente, le quali risultano subappaltabili nel limite massimo del 30%, o di quello eventualmente diverso ma non superiore a tale entità definito per ciascuna categoria di lavori da un apposito regolamento.
Tutte le opere che non ricadono nell’ambito della categoria prevalente non hanno limiti quantitativi di subappaltabilità e possono pertanto essere affidate interamente in regime di subappalto.
Prima di affidare una parte dei lavori in subappalto è necessario:
– trasmettere al soggetto committente idoneo certificato di iscrizione all’A.N.C. (o alla C.C.I.A.A. per importi contenuti entro i 75 milioni) del subappaltatore, salvo il caso in cui, avendo indicato all’atto dell’offerta un unico subappaltatore, tale certificato sia stato già al-legato unitamente all’indicazione delle opere da subappaltare in sede di gara.
– trasmettere la dichiarazione di non controllo di cui al successivo punto B).
– trasmettere l’eventuale dichiarazione sostitutiva “antimafia” (come da successivo fac-simile n. 3) nel caso di urgenza in attesa che l’ente committente proceda alle necessaria verifiche;
Circa il momento in cui procedere a tali adempimenti va peraltro ricordato l’obbligo, meglio descritto al successivo punto D), di trasmettere entro 90 giorni dalla data della gara di ag-giudicazione dei lavori copia dei contratti di subappalto. Si ritiene pertanto che la docu-mentazione sopra ricordata possa essere trasmessa al committente unitamente alla copia del relativo contratto di subappalto.
Concludendo si suggerisce alle imprese, per i lavori vincolati all’applicazione dell’articolo 34 della legge 109/94, di citare sempre, in apposita dichiarazione da allegare all’offerta, le opere che si intende subappaltare, provvedendo, nei casi in cui l’art. 34 della legge 109/94 risulti applicabile, a segnalare per ciascuna di esse da due a sei nominativi di ditte tra le quali verrà scelto, al momento di procedere all’esecuzione delle opere, il relativo subap-paltatore. Qualora venisse segnalato un solo nominativo, è fatto obbligo di allegare, in sede di offerta, la relativa documentazione prevista dalle norme antimafia per conseguire l’autorizzazione al subappalto.
Si richiama l’attenzione delle imprese circa l’importanza di presentare sempre (anche quando si preveda di poter realizzare le opere interamente in proprio senza dover ricorrere a subappaltatori), insieme all’offerta, la citata dichiarazione circa i futuri subappalti, ripor-tando in essa tutte le opere facenti parte dell’appalto. In tal modo l’impresa offerente non assume un obbligo di effettuare le opere ricorrendo a subappalti (se lo riterrà più opportuno potrà realizzarle interamente da sola), ma rinvia ad un momento successivo la scelta.
A2) Richiesta di autorizzazione al subappalto per appalti precedenti l’applicazione dell’art. 34 legge 109/94
Come già detto si tratta di quei lavori che ricadono in una delle due seguenti fattispecie:
– lavori aggiudicati tra il 1/1/1993 ed il 3/6/1995 (quelli aggiudicati prima del 1/1/93 ricadono sotto il regime inizialmente fissato dall’art. 18 della legge n. 55/90 con il limite quantitativo del 40% delle opere subappaltabili) ;
– lavori aggiudicati tra il 3/6/95 ed il 31/1/1997 purchè il relativo affidamento della progetta-zione sia precedente il 3/6/1995.
Per i citati appalti la norma prevede in via di principio che le imprese, le associazioni, i con-sorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel con-tratto.
Possono altresì procedere alla stipula di contratti di subappalto comunicando all’amministrazione o ente appaltante i nominativi dei soggetti cui intendono subappaltare o dare in cottimo i lavori (vedi fac-simile n. 5).
L’affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori pubblici compresi nell’appalto è consentito qualora sussistano le seguenti condizioni:
1) che le opere da subappaltare o da affidare in cottimo, ivi compresi gli impianti e lavori speciali, non siano pari alla totalità dei lavori della categoria prevalente;
2) che l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia iscritta all’albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importo corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto, salvo per i lavori di importo non superiore a 75 milioni per i quali, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire lavori pubblici l’iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato, e agricoltura;
3) che non sussista, nei confronti dell’impresa affidataria del subappalto o del cottimo, alcu-no dei divieti previsti dalla normativa “antimafia” (all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575);
4) che l’impresa abbia indicato all’atto dell’offerta le opere che intenda subappaltare o con-cedere in cottimo e, per i lavori ad alta specializzazione di cui alle categorie A.N.C. 19 b, 19 c, 19 d, 19 e, una o più imprese subappaltatrici candidate ad eseguire tali opere.
Alla comunicazione inerente il subappalto deve essere allegato, oltre alla certificazione an-timafia ed alla dichiarazione di non controllo più oltre richiamata, il certificato di iscrizione all’A.N.C. o, a seconda dei casi, alla Camera di Commercio.
Il contratto di subappalto potrà stipularsi dopo l’autorizzazione da darsi dall’amministrazione o ente appaltante entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
A3) Subappalto non autorizzato – sanzioni
L’importanza di segnalazione in sede di offerta dei futuri subappalti è collegata alle pesanti sanzioni cui è sottoposto il subappalto non autorizzato.
La concessione in subappalto o cottimo, in tutto o in parte, di opere pubbliche senza la prescritta autorizzazione (cui è equiparabile nell’attuale regime il subappalto affidato a ditte non indicate in sede di offerta) è infatti sanzionata nel seguente modo:
– per l’appaltatore: arresto da 6 mesi ad un anno e ammenda variabile da un minimo pari ad un terzo dell’importo delle opere concesse in subappalto, fino ad un massimo pari ad un terzo dell’importo delle opere assunte in appalto;
– per il subappaltatore: arresto da 6 mesi ad un anno ed ammenda pari ad un terzo dell’importo delle opere ricevute in subappalto o cottimo.
B) Dichiarazione inerente le forme di controllo tra la ditta appaltatrice e la subappal-tatrice
In allegato alla richiesta di autorizzazione al subappalto o cottimo, oltre alla certificazione “antimafia” ed, a seconda dei casi, al certificato di iscrizione all’A.N.C. o alla C.C.I.A.A., de-ve essere presentata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento tra l’impresa appaltatrice e la ditta subappaltatrice. Tale dichia-razione, resa in carta bollata, può essere redatta secondo il fac-simile n. 6.
Qualora sussistano forme di controllo o di collegamento tra l’appaltatore e l’impresa affida-taria del subappalto o del cottimo, la dichiarazione va opportunamente modificata indicando tali forme.
C) Cartelli di cantiere
Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i relativi dati di iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori (numero di matricola, categoria e importo di iscrizione).
A tal fine il Ministero dei lavori pubblici ha emanato la circolare n. 1729/UL, dell’1-6-1990, con la quale ha predisposto uno schema indicativo di tali cartelli (vedi fac-simile n. 7). In essa è stabilito che nel cantiere dovrà essere installata e mantenuta durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, apposita tabella di dimensioni non inferiore a m 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza), collocata in sito ben visibile, indicato dal direttore dei lavori, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori stessi.
Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, il il direttore dei lavori dovrà altresì prov-vedere affinché venga installato un numero di tabelle adeguato alla estensione del cantiere.
Pur non essendo vincolante per gli altri enti pubblici, la circolare del ministero dei Lavori pubblici può essere considerata di generale riferimento.
D) Trasmissione copia del contratto di subappalto
Per i lavori che, come ricordato al punto A1, sono soggetti all’art. 34 della legge n. 109/94, l’impresa appaltatrice ha l’obbligo di trasmissione al committente, entro 90 giorni dalla data della gara di aggiudicazione dei lavori, di copia dei contratti di subappalto, corredati dai certificati di ciascun subappaltatore dell’iscrizione all’A.N.C. per categoria ed importo idoneo in relazione all’oggetto ed all’importo delle opere concesse in subappalto, ovvero di iscrizione alla C.C.I.A.A. per importi non superiori ai 75 milioni. È tenuta altresì alla comunicazione dei nominativi e dei relativi dati anagrafici circa i soggetti in capo ai quali l’ente ha l’obbligo di verificare le situazioni “antimafia” (legali rappresentanti – soci se si tratta di s.n.c. – nonchè eventuali altri componenti il consiglio di amministrazione, direttori tecnici riconosciuti all’Albo Nazionali Costruttori, nonché i relativi familiari, anche di fatto, conviventi).
Per i lavori di cui al precedente punto A2 il contratto tra l’impresa appaltatrice e quella sub-appaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica (in carta semplice) all’amministrazione o ente committente e al direttore dei lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso.
E) Previsione di bando circa il pagamento diretto al subappaltatore o la trasmissione di copia delle fatture
Nel bando di gara l’amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all’amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo im-porto e con proposta motivata di pagamento.
F) Prezzi unitari previsti dal contratto di subappalto
L’impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Qualora venga sottoscritto un apposito elenco prezzi, lo stesso dovrà essere alle-gato alla copia del contratto di cui al punto D).
G) Disposizioni comuni a quelle previste per l’appalto
Si applicano ai contratti di subappalto disposizioni già previste e più sopra richiamate per l’appalto, e precisamente:
– la certificazione “antimafia” (o la relativa dichiarazione sostitutiva);
– comunicazione circa la composizione azionaria;
– compilazione del modello GAP (per la parte relativa ai “subappaltatori”)
– denuncia di inizio lavori;
– redazione dei piani di sicurezza;
– trasmissione copia dei versamenti contributivi.
Per la trasmissione di atti e documenti all’ente committente i subappaltatori ricorrono di norma alla ditta appaltatrice.
7) NOLI A CALDO – CONTRATTI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA
(Art. 22 Legge 203 del 12-7-91 – art. 34 Legge 109 del 11-2-94)
Ai fini della normativa antimafia e dei relativi adempimenti i noli a caldo (ovvero i noli di macchinari con l’operaio addetto alla manovra) come pure i contratti di fornitura (distinti dai contratti di appalto il cui oggetto è la realizzazione di un bene e non la fornitura di un mate-riale) sono equiparati ai subappalti allorquando l’importo imputabile alla manodopera sia prevalente rispetto a quello del solo materiale fornito, o del nolo.
Qualora viceversa vi sia una prevalenza del valore della fornitura effettuata rispetto al valo-re della manodopera impiegata, il relativo contratto non è soggetto alla medesima normati-va “antimafia” prevista per i subappalti.
Per gli appalti vincolati all’applicazione dell’art. 34 della legge 109/94 vige un diverso regi-me.
Come già ricordato al precedente punto 6.A1 sono vincolati al citato art. 34 gli appalti la cui progettazione sia stata affidata a partire dal 3-6-95 ed il cui bando sia stato pubblicato entro il 31/1/97, così come tutti quelli ove il relativo bando d’appalto sia stato pubblicato a partire dal 1-2-1997.
Per tali appalti è stato stabilito di assoggettare al medesimo regime previsto per i subap-palti le attività che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli, se singolarmente superiori al 2 per cento dell’importo complessivo dei lavori.
In ciascuno dei due regimi indicati è però necessaria la verifica dei requisiti di “non mafio-sità” (a seconda dei casi dimostrata con la certificazione prefettizia o con la “autodichiarazione”) come pure una apposita comunicazione al soggetto committente circa l’intenzione di procedere alla fornitura con posa in opera o al nolo a caldo.
8) NOLI A FREDDO – CONTRATTI DI FORNITURA
Ai fini della normativa antimafia e dei relativi adempimenti i noli a freddo (ovvero i noli di macchinari senza l’operaio addetto al loro funzionamento) ed i contratti di fornitura che non prevedono la posa in opera non sono equiparati ai subappalti.
Restando pertanto esclusi dall’applicazione delle norme antimafia non sono soggetti ad autorizzazione preventiva dell’ente committente, non sono vincolati ad alcuna formalità ed il soggetto che concede il nolo del proprio macchinario non è sottoposto alla verifica di “non mafiosità”.
9) COTTIMO FIDUCIARIO O DI MOVIMENTO TERRA
L’articolo 20 della legge n. 109/94 prevede quali sistemi ordinari di aggiudicazione il pubbli-co incanto o la licitazione e quali sistemi eccezionali (cioè adottabili esclusivamente nei ca-si prevista da tale legge) l’appalto concorso e la trattativa privata. Non è pertanto più ipotiz-zabile il ricorso all’esecuzione di opere pubbliche tramite lo strumento del cottimo così co-me disciplinato dalle norme per gli appalti pubblici. Peraltro il cottimo sarebbe vincolato dalle medesime disposizioni antimafia previste per gli appalti, che pertanto non vengono qui ulteriormente ricordate.
Si rammenta che lo strumento del cottimo, normalmente poco utilizzato dagli enti pubblici sebbene previsto dalla normativa previgente la legge n. 109/94, non deve essere confuso con la fattispecie individuata dall’art.13 del contratto di lavoro del settore edile che disciplina le condizioni cui l’azienda deve attenersi nel caso in cui affidi ai propri dipendenti lavorazioni a cottimo individuale o collettivo.
Le fattispecie di cottimo prima previste dalla normativa sui lavori pubblici, e perciò vincolate dalle norme antimafia, erano quelle dei cottimo fiduciario (art. 67 R.D. 24-5-1895 n. 350), ove l’ufficio pubblico stipulava apposita convenzione con persona idonea di fiducia tanto per l’esecuzione di un lavoro che per le somministrazioni, e quella del cottimo per movimenti terra (art. 339 L. 20-3-1865 n. 2248 all. F) effettuato tra l’appaltatore ed il cottimista.
*****
Fac-simile n. 1
(Il presente fac-simile è da utilizzare negli appalti di cui al precedente punto 6.A1; qualora sia da utilizzare in appalti ricadenti nel punto 6.A2 non bisogna citare i nominativi delle ditte subappaltatrici).
(in carta libera, cioè senza bollo)
DICHIARAZIONE ALLEGATA ALL’OFFERTA CIRCA I FUTURI SUBAPPALTI
Il sottoscritto ………………………………………
nato a …………………, il …………………………
nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa ………………………………………..
……………………………………….., con sede in …………………………………….Via ………………
ai sensi dell’articolo 18, comma 3, punto 4, della legge n. 55 del 19-3-1990, e successive modifiche, in merito alla gara d’appalto del ………….. per l’aggiudicazione dei lavori ……………… fa presente che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti opere:
a) Opere di ……………………………………da subappaltare ad uno dei seguenti soggetti:
1) ditta ……………., con sede in …………….
2) ditta ……………., con sede in …………….
3) ditta ……………., con sede in …………….
4) ditta ……………., con sede in …………….
5) ditta ……………., con sede in …………….
6) ditta ……………., con sede in …………….
b) Opere di ……………………………………. da subappaltare ad uno dei seguenti soggetti:
1) ditta ……………., con sede in …………….
2) ditta ……………., con sede in …………….
3) ditta ……………., con sede in …………….
4) ditta ……………., con sede in …………….
5) ditta ……………., con sede in …………….
6) ditta ……………., con sede in …………….
c) ……………………………………………………….
………………………., lì ……………………………..
TIMBRO dell’impresa e
FIRMA del legale rappresentante
N.B. Qualora venga indicato un solo nominativo per una singola lavorazione vi è l’obbligo di corredare la presente dichiarazione con il certificato di iscrizione all’A.N.C. (o alla C.C.I.A.A. per importi contenuti entro i 75 milioni) della ditta subappaltatrice.
Si rammenta, come già ricordato al punto 6. A1, l’opportunità di indicare tutte le opere facenti parte dell’appalto, raggruppandole per categorie di lavoro secondo le suddivi-sioni del capitolato.
*****
Fac-simile n.2
(in carta libera)
DICHIARAZIONE ALLEGATA ALL’OFFERTA CIRCA GLI ONERI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
Il sottoscritto ………………………………………
……………………. nato a ………………………….
……………………., il ………………………………..
nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa ………………………………………..
……………………. via ………………………………
……………………………., in merito all’offerta effettuata per i lavori di ……………………. da ag-giudicarsi in data …………………………
con gara bandita da …………………………….
ATTESTA
che l’offerta presentata tiene conto degli oneri previsti per la redazione dei piani di sicurezza.
In fede
TIMBRO dell’impresa e
FIRMA del legale rappresentante
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Fac-simile n. 3
(in carta libera)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO “ANTIMAFIA”
(resa con firma normale secondo le modalità di cui all’art. 2 della legge n. 15/1968 e del comma 10, art, 3, della legge n. 127/97)
Spett.le Amministrazione
………………………………….
………………………………….
Il sottoscritto ……………………………………….
nato a …………………………….., il ……………..
residente in ……………………., Via …………..,
nella sua qualità di ……………………………….
(legale rappresentante / direttore tecnico / socio di snc) dell’impresa ……………………., con sede in ……………………………………….., Via …………………………………., ai sensi dell’art. 7, comma 7, della legge n. 55 del 1990, e dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 490 del 1994
ATTESTA
che nei confronti della società sopra citata e nei propri confronti non sussistono cause di di-vieto, di decadenza o di sospensione indicate nell’allegato 1 al precitato Decreto legislativo n. 490 dell’8 agosto 1994, e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, i quali sono:
– ……………………………………………………..
(Cognome – nome – data e luogo di nascita)
– ……………………………………………………..
(Cognome – nome – data e luogo di nascita)
– ……………………………………………………..
(Cognome – nome – data e luogo di nascita)
– ……………………………………………………..
(Cognome – nome – data e luogo di nascita)
IL DICHIARANTE
……………………….
*****
Fac-simile n. 4
(in carta libera)
COMUNICAZIONE CIRCA LA COMPOSIZIONE AZIONARIA DELLA SOCIETÀ
Spett.le Amministrazione
………………………………….
………………………………….
Oggetto: Lavori di ………………………………
comunicazione ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187
In ottemperanza a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 maggio 1991 n. 187, la scrivente società, sulla base delle risultanze del libro dei soci e de-gli ulteriori dati a propria disposizione:
DICHIARA
– che propria composizione societaria è la seguente:
– che, con riguardo alle azioni “con diritto di voto”, o alle quote sussistono i seguenti diritti reali di godimento e/o di garanzia
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
OPPURE
– che non sussistono diritti reali di godimento e/o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” o sulle quote
– che i soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne hanno comunque diritto, sono:
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
OPPURE
– che non vi sono soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che, comunque, ne hanno diritto
– che, a seguito di verifica, non risultano sussistere partecipazioni al capitale della scrivente società detenute in via fiduciaria.
TIMBRO E FIRMA
*****
Fac-simile n. 5
(in carta libera)
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO
Spett.le Amministrazione
………………………………….
………………………………….
Oggetto: Lavori di ………………………………
contratto d’appalto del …………………………
richiesta di autorizzazione al subappalto
Il sottoscritto ………………. nato a ……………
il …………………. , nella sua qualità di legale rappresentate dell’impresa …………………,
con sede in ……………………….., Via ……………………….., aggiudicataria dei lavori in oggetto, ai sensi della legge n. 55 del 19-3-1990 e dell’art. 34 del D.Lgs. 406/91
CHIEDE
l’autorizzazione al subappalto delle seguenti opere (già indicate all’atto della offerta):
1) opere da ……………………….., pari ad un importo di aggiudicazione di L. …………. da sub-appaltare alla ditta …………………., con sede in ……………………….., Via ……………………….., iscritta all’A.N.C., con matricola n. …………………, nella categoria ……………………….. per l’importo fino a L. ……………………….. (oppure iscritta alla C.C.I.A.A. della provincia di ……………………….. al n. …………….).
2) Opere da …………………… ecc. ……………
Si allega alla presente istanza, per ognuna delle ditte sopra citate:
a) certificato iscrizione all’A.N.C. (o alla C.C.I.A.A.)
b) dichiarazione di non controllo o collegamento tra l’impresa appaltatrice e l’impresa sub-appaltatrice
c) dichiarazione sostitutiva della certificazione “antimafia” (oppure certificati di residenza e stato di famiglia)
Decorsi 30 giorni dalla ricezione della presente senza che alla scrivente sia pervenuta la autorizzazione, né la comunicazione circa eventuali motivi ostativi al rilascio della stessa, questa ditta si ritiene autorizzata alla stipula dei relativi contratti di subappalto ai sensi del comma 3 dell’art. 18, legge 55/91, così come modificato dall’art. 34 del Decreto Legislativo n. 406/91.
……………………….., lì …………………………….
TIMBRO dell’impresa e
FIRMA del legale rappresentante
*****
Fac-simile n. 6
(in carta libera)
DICHIARAZIONE DI NON CONTROLLO TRA LA DITTA APPALTATRICE E LA SUBAPPALTATRICE
Spett.le Amministrazione
………………………………….
………………………………….
Oggetto: Lavori di ………………………………
Il sottoscritto ………………. nato a ……………
il …………………. , nella sua qualità di legale rappresentate dell’impresa …………………,
con sede in ……………………, Via ……………, appaltatrice dei lavori di …………………….., in relazione alla richiesta di autorizzazione a stipulare contratto di subappalto con la ditta …………………… con sede in ………….., Via ………………………., ai sensi dell’art. 18 della legge 55 del 19-3-1990
DICHIARA
che tra le aziende sopra citate non sussistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile.
……………………….., lì …………………………….
TIMBRO dell’impresa e
FIRMA del legale rappresentante
*****
Fac-simile n. 7
SCHEMA DI CARTELLO DI CANTIERE
Amministrazione centrale ……………………..
Ufficio competente ………………………………
Titolo generale dell’opera ……………………..
Immagini e/o grafici illustrativi dell’opera (quando tecnicamente possibile);
Titolo del lavoro in appalto ……………………
Immagini e/o grafici illustrativi dell’opera in appalto (quando tecnicamente possibile);
Estremi della legge o del piano ……………..
Concessionario dell’opera …………………….
Impresa/e esecutrice/i (compresi i dati di iscrizione all’A.N.C. per categorie ed importi op-pure di iscrizione alla C.C.I.A.A.)
Importo complessivo dei lavori………………
Data di consegna dei lavori …………………..
Data contrattuale di ultimazione dei lavori.
Progettista ………………………………………….
Assistente tecnico ……………………………….
Direttore del cantiere ……………………………
Direttore dei lavori ……………………………….
Ingegnere capo …………………………………..
Subaffidatario/i (compresi i dati di iscrizione all’A.N.C. per categorie ed importi oppure di iscrizione alla C.C.I.A.A.) ……………
Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico:
Nota: Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’Ufficio competente (specificare per esteso anche con l’indirizzo della sede).
*****
CODICI DI ATTIVITA’
Il “codice attività” da riportare nel modello G.A.P. per il settore edile può essere individuato tra i codici che l’ISTAT ha determinato per il settore delle costruzioni che per comodità di consultazione si riportano di seguito
F – COSTRUZIONI
45.1 PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE
45.11 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno
45.12 Trivellazioni e perforazioni
45.2 COSTRUZIONE COMPLETA O PARZIALE DI EDIFICI; GENIO CIVILE
45.21 Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile
45.22 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici
45.23 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi
45.24 Costruzione di opere idrauliche
45.25 Altri lavori speciali di costruzione
45.3 INSTALLAZIONE DEI SERVIZI IN UN FABBRICATO
45.31 Installazione di impianti elettrici
45.32 Lavori di isolamento
45.33 Installazione di impianti idraulico-sanitari
45.34 Altri lavori di installazione
45.4 LAVORI DI COMPLETAMENTO
DEGLI EDIFICI
45.41 Intonacatura
45.42 Posa in opera di infissi in legno o in metallo
45.43 Rivestimento di pavimenti e di muri
45.44 Tinteggiatura e posa in opera di vetrate
45.45 Altri lavori di completamento degli edifici
45.45.1 Attività non specializzate di lavori edili
45.45.2 Altri lavori di completamento di edifici
45.5 NOLEGGIO DI MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA COSTRUZIONE O LA DEMOLIZIONE, CON MANOVRATORE
*****
I codici catastali della Provincia di BS necessari per la compilazione del GAP (i cui moduli vengono riprodotti su questo Notiziario), sono i seguenti:
CODICE CATASTALE
B157 BRESCIA
A034 ACQUAFREDDA
A036 ACQUALUNGA
A060 ADRO
A082 AGNOSINE
A188 ALFIANELLO
A219 ALONE
A288 ANFO
A289 ANFURRO
A293 ANGOLO
A293 ANGOLO TERME
A417 ARMO
A451 ARTOGNE
A510 AVENONE
A529 AZZANO
A529 AZZANO MELLA
A569 BAGNOLO
A569 BAGNOLO MELLA
A578 BAGOLINO
A630 BARBARIGA
A641 BARCO
A661 BARGHE
A702 BASSANO
A702 BASSANO BRESCIANO
A729 BEDIZZOLE
A767 BELPRATO
A799 BERLINGO
A816 BERZO DEMO
A817 BERZO INFERIORE
A861 BIENNIO
A878 BIONE
B022 BORGONATO
B035 BORGO S. GIACOMO
B040 BORGOSATOLLO
B053 BORNATO
B054 BORNO
B091 BOTTICINO
B092 BOTTICINO MATTINA
B093 BOTTICINO SERA
B100 BOVEGNO
B102 BOVEZZO
B120 BRANDICO
B124 BRAONE
B149 BRENO
B184 BRIONE
B211 BROZZO
B271 BURAGO
B271 BURAGO RIVIERA
B316 CACCAVERO
B343 CADIGNANO
B365 CAINO
B373 CAIONVICO
B394 CALCINATO
B414 CALINO
B436 CALVAGESE
B436 CALVAGESE DELLA RIVIERA
B450 CALVISANO
B478 CAMIGNONE
B516 CAMPOVERDE
B664 CAPO DI PONTE
B676 CAPOVALLE
B698 CAPRIANO
B700 CAPRIANO-AZZANO
B698 CAPRIANO DEL COLLE
B711 CAPRIOLO
B751 CARCINA
B817 CARPENEDOLO
B855 CARZAGO DELLA RIVIERA
C055 CASTEGNATO
C072 CASTELCOVATI
C208 CASTEL MELLA
C208 CASTELNUOVO
C293 CASTENEDOLO
C330 CASTO
C332 CASTREZZATO
C333 CASTREZZONE
C408 CAZZAGO
C408 CAZZAGO S. MARTINO
C417 CEDEGOLO
C439 CELLATICA
C549 CERVENO
C585 CETO
C586 CETO-CERVENO
C591 CEVO
C618 CHIARI
C662 CIGNANO
C685 CIGOLE
C687 CILIVERGHE
C691 CIMBERGO
C692 CIMBERGO-PASPARDO
C698 CIMMO
C760 CIVIDATE-CAMUNO
C761 CIVIDATE-MALEGNO
C760 CIVIDATE
C760 CIVIDATE ALPINO
C786 CIZZAGO
C798 CLUSANE SUL LAGO
C806 COCCAGLIO
C850 COLLEBEATO
C883 COLLIO
C893 COLOGNE
C898 COLOMBARO
C923 COMERO
C924 COMEZZANO
C925 COMEZZANO-CIZZAGO
C948 CONCESIO
D058 CORTE FRANCA
D063 CORTENEDOLO
D064 CORTENO
D064 CORTENO GOLGI
D073 CORTICELLE
D073 CORTICELLE PIEVE
D082 CORZANO
D098 COSSIRANO
D146 CREMEZZANO
D251 DARFO BOARIO TERME
D262 DEGAGNA
D270 DELLO
D284 DESENZANO
D284 DESENZANO SUL GARDA
D284 DESENZANO SUL LAGO
D391 EDOLO
D418 ERBANNO
D421 ERBUSCO
D434 ESINE
D498 FARFENGO
D517 FAVERZANO
D576 FIESSE
D626 FIUMICELLO
D626 FIUMICELLO URAGO
D634 FLERO
D658 FOLZANO
D806 FRONTIGNANO
B035 GABBIANO
D891 GAMBARA
D917 GARDONE RIVIERA
D918 GARDONE VAL TROMPIA
D924 GARGNANO
D940 GAVARDO
D989 GEROLA
D989 GEROLANUOVA
D999 GHEDI
E010 GIANICO
E075 GOGLIONE SOPRA
E076 GOGLIONE SOTTO
E112 GORZONE
E116 GOTTOLENGO
C417 GREVO
E271 GUSSAGO
B676 HANO
E280 IDRO
E297 INCUDINE
E318 INZINO
E325 IRMA
E333 ISEO
E364 ISORELLA
E497 LAVENONE
E526 LENO
E567 LEVRANGE
E596 LIMONE
E596 LIMONE DI S. GIOVANNI
E596 LIMONE SUL GARDA
E619 LIVEMMO
E652 LODRINO
E654 LOGRATO
E667 LONATO
E673 LONGHENA
E698 LOSINE
E701 LOVENO
E701 LOVENO GRUMELLO
E706 LOZIO
E725 LUDRIANO
E738 LUMEZZANE
E739 LUMEZZANE PIEVE
E740 LUMEZZANE S. SEBASTIANO
E741 LUMEZZANE S. APOLLONIO
E787 MACLODIO
E792 MADERNO
E800 MAGASA
E823 MAGNO SOPRA INZINO
E841 MAIRANO
E851 MALEGNO
E865 MALONNO
E883 MANERBA
E883 MANERBA DEL GARDA
E884 MANERBIO
E928 MARCHENO
E961 MARMENTINO
E967 MARONE
F063 MAZZANO
F072 MAZZUNNO
F215 MILZANELLO
F216 MILZANO
F321 MOMPIANO
F373 MONIGA
F373 MONIGA DEL GARDA
F375 MONNO
F471 MONTECHIARO SUL CHIESE
F532 MONTE ISOLA
F672 MONTICELLI BRUSATI
F471 MONTICHIARI
F680 MONTIRONE
F792 MU
F806 MURA
F820 MUSCOLINE
F851 NAVE
F854 NAVONO
F884 NIARDO
F896 NIGOLINE
F971 NOZZA
F989 NUVOLENTO
F990 NUVOLERA
G001 ODOLO
G006 OFFLAGA
G061 OME
G073 ONO
G074 ONO
G073 ONO DEGNO
G074 ONO S. PIETRO
G099 ORIANO
G149 ORZINUOVI
G150 ORZIVECCHI
G170 OSPITALETTO BRESCIANO
G179 OSSIMO
G213 PADENGHE
G213 PADENGHE SUL GARDA
G216 PADERNELLO
G217 PADERNO
G217 PADERNO FRANCIACORTA
G246 PAISCO
G247 PAISCO LOVENO
G248 PAITONE
G264 PALAZZOLO
G264 PALAZZOLO SULL’OGLIO
G327 PARATICO
G354 PASPARDO
G361 PASSIRANO
G391 PAVONE
G391 PAVONE DEL MELLA
G407 PADERGNAGA
G407 PADERGNAGA-ORIANO
G474 PERTICA ALTA
G475 PERTICA BASSA
G490 PESCHIERA D’ISEO
G490 PESCHIERA MARAGLIO
G529 PEZZAZE
G533 PEZZORO
G546 PIAN CAMUNO
G549 PIANCOGNO
G550 PIAN D’ARTOGNE
G546 PIANO
G668 PILZONE
G710 PISOGNE
G779 POLAVENO
G801 POLPENAZZE
G815 POMPIANO
G818 PONCARALE
G819 PONCARALE FLERO
G824 PONTANGA
G844 PONTE DI LEGNO
G859 PONTEVICO
G869 PONTOGLIO
G901 PORTESE
G928 PORZANO
G959 POZZOLENGO
G977 PRALBOINO
G983 PRANDAGLIO
A767 PRATO
H043 PRESEGLIE
H044 PRESEGNO
H050 PRESTINE
H055 PREVALLE
H077 PROVAGLIO
H078 PROVAGLIO D’ISEO
H079 PROVAGLIO SOPRA
H080 PROVAGLIO SOTTO
H077 PROVAGLIO VAL SABBIA
H082 PROVEZZE
H086 PUEGNAGO
H139 QUINZANELLO
H140 QUINZANO
H140 QUINZANO D’OGLIO
H158 RAFFA
H230 REMEDELLO
H231 REMEDELLO SOPRA
H232 REMEDELLO SOTTO
H256 REZZATO
H358 RIVOLTELLA SUL GARDA
H410 ROCCAFRANCA
H476 RODENGO
H477 RODENGO-SAIANO
H484 ROÈ VOLCIANO
H525 RONCADELLE
H598 ROVATO
H630 RUDIANO
H650 SABBIO
H650 SABBIO CHIESE
H668 SAIANO
H699 SALE MARASINO
H717 SALÒ
H759 SAN BARTOLOMEO
H832 SAN FELICE
H838 SAN FELICE DEL BENACO
H832 SAN FELICE DI SCOVOLO
H865 SAN GERVASIO BRESCIANO
I050 SAN NAZZARO MELLA
G407 SAN PAOLO
I186 SANTA EUFEMIA
I212 SANT’ALESSANDRO
I186 S. EUFEMIA DELLA FONTE
I338 SANTICOLO
I385 SAN VIGILIO
I412 SAN ZENO NAVIGLIO
I433 SAREZZO
I476 SAVIORE DELL’ADAMELLO
I515 SCARPIZZOLO
I588 SELLERO
I607 SENIGA
I631 SERLE
I633 SIRMIONE
I766 SIVIANO
I782 SOIANO DEL LAGO
I831 SONICO
I836 SOPRAPONTE
I837 SOPRAZOCCO
L002 SULZANO
C698 TAVERNOLE SUL MELLA
L094 TEMÚ
L141 TERZANO
L169 TIGNALE
L170 TIMOLINE
L209 TORBIATO
L210 TORBOLE-CASAGLIA
L311 TOSCOLANO
L312 TOSCOLANO MADERNO
L339 TRAVAGLIATO
L372 TREMOSINE
L380 TRENZANO
L406 TREVISO BRESCIANO
L468 TURANO
L494 URAGO D’OGLIO
L495 URAGO MELLA
L626 VALLIO
L648 VALSAVIORE
L668 VALVESTINO
L721 VELLO
L777 VEROLANUOVA
L778 VEROLAVECCHIA
L812 VESTONE
L816 VEZZA
L816 VEZZA D’OGLIO
L919 VILLA CARCINA
L923 VILLACHIARA
L925 VILLA COGOZZO
L930 VILLA D’ALLEGNO
L995 VILLANUOVA SUL CLISI
M065 VIONE
M068 VIRLE
M068 VIRLE TRE PONTI
M070 VISANO
M104 VOBARNO
H484 VOLCIANO
M188 ZONE
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