IVA – COSTRUZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI
IVA – COSTRUZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI IVA – COSTRUZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI
(Ris. min. 30/7/97, n. 168/E)
Con istanza diretta alla scrivente la Comunità Montana n. 3 Gallura di Tempio Pausania ha chiesto di conoscere quale sia l’aliquota IVA applicabile ai servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, nonché quella applicabile alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione degli impianti di smaltimento.
In particolare la Comunità istante ha fatto presente:
– che il Comitato di Gestione dell’Agenzia per il Mezzogiorno, con deliberazione n. 3915 del 21 giugno 1988, ha approvato l’aggiudicazione dell’appalto-concorso per la realizzazione dell’impianto integrato per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e dei liquami, affidando i lavori di costruzione e gestione dell’impianto al Raggruppamento di Imprese Depurimpianti SpA di Parma;
– che in seguito, in attuazione della delibera CIPE in data 4 agosto 1987, l’Agenzia per il Mezzogiorno, con deliberazione n. 8064 del 14 dicembre 1988, ha approvato il trasferimento delle attività e del finanziamento per la realizzazione dell’impianto predetto alla Comunità Montana n. 3 di Tempio Pausania;
– che l’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente ha autorizzato il Raggruppamento di Imprese, impegnato contrattualmente sia alla costruzione che alla gestione biennale dell’impianto, all’esercizio di detta attività di gestione;
– che la Comunità Montana in ottemperanza alle direttive regionali, ha provveduto a stipulare apposite convenzioni con i Comuni facenti capo al bacino regionale n. 15, mediante le quali gli stessi Comuni hanno delegato la Comunità Montana per la sola attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nonché per l’amministrazione dei proventi derivanti dalle tariffe.
Tutto ciò premesso la scrivente fa presente che la disposizione contenuta nel numero 127-sexiesdecies) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce che alle prestazioni di smaltimento di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, ai sensi dell’art. 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 di cui all’art. 3, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 si rende applicabile l’aliquota agevolata del 10 per cento.
Per quanto concerne, invece, la costruzione relativa all’impianto destinato al servizio di smaltimento, lo scrivente ritiene utile rilevare che il numero 127-quinquies) della suddetta tabella A, parte III, richiama espressamente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Tra le opere di urbanizzazione secondaria specificatamente indicate in questa ultima disposizione figurano le attrezzature sanitarie, cui la norma contenuta nel comma 2, dell’art. 9-undecies) della legge 9 novembre 1988, n. 475, che ha convertito il decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, equipaqra gli impianti di smaltimento.
Conseguentemente, le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione degli impianti in argomento sono soggette all’aliquota IVA del 10% ai sensi del successivo n. 127-septies) della citata tabella.
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