INTERVENTI DI RECUPERO – DETRAZIONE INTERESSI SUI MUTUI – ISTRUZIONI
INTERVENTI DI RECUPERO – DETRAZIONE INTERESSI SUI MUTUI – ISTRUZIONI INTERVENTI DI RECUPERO – DETRAZIONE INTERESSI SUI MUTUI – ISTRUZIONI
(Min. finanze, Circ. 13/6/97, n. 167/E)
Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, è stata recentemente prevista la possibilità di detrarre dall’imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento della somma complessiva, non superiore a 5 milioni di lire, degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero per l’edilizia residenziale (art. 1, comma 4, D.L. n. 669/1996 e D.M. 27 marzo 1997).
Soggetti interessati
La detrazione riguarda esclusivamente le persone fisiche soggette all’IRPEF che stipulano un contratto di mutuo finalizzato alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria degli edifici, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
Immobili di proprietà di terzi
Il beneficio non è subordinato alla circostanza che il contribuente sia possessore del reddito dell’unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero.
Ne deriva che la detrazione degli interessi spetta, oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente stesso sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo, con l’ulteriore effetto che l’agevolazione può essere chiesta anche da un soggetto che non è tenuto a dichiarare i redditi dei fabbricati (es. nudo proprietario; cfr. circolare del 3 maggio 1996, n. 108/E).
Titolarità di più contratti di mutuo
Se il contribuente è titolare di più contratti di mutuo, unitamente ad altri soggetti, il limite di 5 milioni dev’essere riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti dal contribuente e dagli altri coobbligati.
Condominio
Qualora il contratto di mutuo sia stipulato da un condominio per l’esecuzione degli interventi di recupero, il beneficio spetta a ciascun condomino.
Il condominio, infatti, non è un ente personificato dotato di soggettività tributaria bensì una comunione.
Il presupposto, pertanto, si realizza in capo a ciascun condomino e quest’ultimo ha diritto a beneficiare dell’agevolazione per la parte di interessi passivi pagati ed allo stesso imputati in ragione dei millesimi di proprietà.
In tal caso, trattandosi di mutuo contratto da una pluralità di persone, il limite di 5 milioni di lire dovrà essere ripartito tra i condomini.
Contratti di mutuo
La detrazione può essere riconosciuta unicamente per gli interessi derivanti da contratti di mutuo (art. 1813 c.c.) e non da altri tipi di finanziamento (es. aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc.).
Non è assolutamente necessario che il contratto di mutuo sia assistito da ipoteca, diversamente da quanto espressamente richiesto in merito alla detraibilità degli interessi dei mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale (art. 13-bis, comma 1, lett. b, D.P.R. n. 917/1986).
Abitazione principale e secondaria
Poiché l’agevolazione è finalizzata alla ripresa dei lavori nel settore edilizio e viene ad interessare immobili già posseduti dai contribuenti, il beneficio può coesistere con quello previsto per l’acquisto di unità immobiliari utilizzate come abitazione principale.
La detrazione degli interessi è ammessa sia nel caso in cui gli interventi suddetti riguardino immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria, sia nell’ipotesi in cui gli interventi medesimi concernano unità immobiliari adibite ad usi diversi (box, cantine, uffici, negozi eccetera), sempre che gli interventi vengano posti in essere nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l’attività edilizia (art. 2, comma 2, D.M. 27 marzo 1997).
Interventi di recupero edilizio
Al fine di usufruire dell’agevolazione è necessario che il mutuo sia stipulato con lo specifico scopo di finanziare i seguenti interventi di recupero edilizio (art. 31, lett. a, b, c, d, legge n. 457/1978):
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formati e strutturali dell’organismo stesso, ne consentono destinazioni d’uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Documentazione
Per fruire della detrazione è necessario che il contribuente conservi, esibisca o trasmetta a richiesta degli Uffici finanziari la seguente documentazione:
a) le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
b) la copia del contratto di mutuo dal quale risulti che quest’ultimo sia stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero;
c) copia della documentazione comprovante le spese di realizzazione degli interventi stessi.
Decorrenza
Il beneficio si applica limitatamente ai mutui contratti fino al 31 dicembre 1997.
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