DEFINIZIONE DI PMI – RECEPIMENTO DEI NUOVI PARAMETRI DIMENSIONALI STABILITI DALLA COMMISSIONE UE
DEFINIZIONE DI PMI – RECEPIMENTO DEI NUOVI PARAMETRI DIMENSIONALI STABILITI DALLA COMMISSIONE UE DEFINIZIONE DI PMI – RECEPIMENTO DEI NUOVI PARAMETRI DIMENSIONALI STABILITI DALLA COMMISSIONE UE
Il Ministero dell’Industria ha messo a punto il decreto che recepisce nell’ordinamento italiano i nuovi parametri dimensionali per la definizione di PMI, stabiliti della Commissione UE con Raccomandazione del 3 aprile 1996.
Il provvedimento, da tempo atteso per adeguare le opportunità di accesso delle PMI al sistema degli incentivi, ridefinisce e coordina la nuova disciplina in materia fornendo anche, alla luce delle indicazioni espresse dalla Commissione UE, orientamenti interpretativi su taluni aspetti in precedenza non chiaramente delineati.
La nuova disciplina lascia invariati i parametri relativi al numero dei dipendenti, che rimangono fissati in 250 per le “medie” e 50 per le “piccole” imprese; eleva invece i parametri riguardanti il fatturato annuo ed il totale di bilancio per adeguarli al mutato valore della moneta. In particolare: – il fatturato annuo passa da 20 a 40 milioni di ECU per la “media” e da 5 a 7 milioni di ECU per la “piccola” impresa;
– il totale di bilancio, che rimane alternativo al fatturato annuo, sale invece da 10 a 27 milioni di ECU per la “media” e da 2 a 5 milioni di ECU per la “piccola” impresa.
Il tasso di conversione lira ECU, ai fini della determinazione dei valori di cui sopra, è calcolato annualmente sulla base della media dei tassi di conversione registrati nell’anno precedente. Il tasso di conversione per i bilanci chiusi al 31 dicembre 1996 è pari a lire 1932,7.
Resta inoltre confermato il principio di “indipendenza”, nel senso che le PMI costituite in forma societaria non possono essere controllate da imprese di dimensione superiori.
La posizione di “controllo” emerge quando il capitale o i diritti di voto di una PMI siano detenuti per il 25% o più da una sola grande impresa oppure congiuntamente da più imprese di maggiori dimensioni.
Al riguardo, il Ministero fa propria l’impostazione comunitaria, sulla quale erano state sollevate obiezioni da parte di Confindustria, secondo cui per partecipazione “congiunta” deve intendersi la somma di tutte le partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. Le note esplicative allegate al decreto riportano utili esemplificazioni dei possibili casi di “controllo”.
La predetta soglia del 25% può essere superata nei seguenti due casi: – quando la PMI è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali (per la prima volta viene data una definizione di tali soggetti nelle note esplicative);
– quando il capitale della PMI sia largamente diffuso e non sia pertanto possibile stabilire l’entità delle quote detenute da imprese di maggiori dimensioni. In tal caso la PMI può legittimamente dichiarare di presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.
Nella nuova disciplina assume inoltre rilevanza il concetto di “gruppo” con riferimento alle partecipazioni detenute da una PMI in altre imprese. È infatti stabilito che quando una PMI detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di una o più imprese diventa determinante – ai fini del rispetto dei limiti dimensionali – la somma dei dati (dipendenti, fatturato annuo, totale di bilancio) afferenti le singole imprese legate da rapporti di partecipazione.
Quanto alle partecipazioni indirette, esse si realizzano quando il capitale o i diritti di voto di un’impresa sono detenuti da una PMI tramite una o più altre imprese “partecipate” dalla stessa PMI per il 25% o più.
Il decreto ministeriale fornisce inoltre chiarimenti in ordine a taluni aspetti applicativi della normativa e riguardanti, in particolare: a) il fatturato ed il totale di bilancio, che sono desumibili, rispettivamente, dal conto economico (voce A1) e dalla situazione patrimoniale (redatti secondo le vigenti norme del codice civile) dell’esercizio precedente quello di presentazione della domanda di accesso agli incentivi. Per le imprese esonerate dall’obbligo di tenuta della contabilità ordinaria o di redazione del bilancio i dati sono desunti dall’ultima dichiarazione dei redditi;
b) il numero dei dipendenti, che va calcolato in unità-lavorative-anno (ULA) e corrisponde al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno. Per i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali, il numero di unità lavorative è calcolato in proporzione al tempo lavorato. Le note esplicative forniscono, al riguardo, un’ampia analisi di possibili situazioni;
c) la composizione della compagine sociale, che è quella risultante alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
Il decreto, di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, troverà applicazione, per le diverse leggi agevolative, con separati provvedimenti, che ne fisseranno anche la data di avvio ad operatività.
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