CONDONO EDILIZIO NELLA FINANZIARIA 1997
CONDONO EDILIZIO NELLA FINANZIARIA 1997 CONDONO EDILIZIO NELLA FINANZIARIA 1997
Si riportano qui di seguito le principali novità e scadenze, seguendo il testo dell’art. 39 della legge 724/94 e dell’art. 2 della legge 23/12/1996 n. 662, contenute nella finanziaria per il 1997 in merito al Condono Edilizio.
Art. 39, 2º comma
È rimossa l’impossbilità di condonare immobili che creano “limitazioni di tipo urbanistico alle proprietà finitime” ed è ribadito il principio per cui la sanatoria “non comporta limitazione ai diritti dei terzi” Sembra ipotizzabile la presentazione di istanze di revoca dei provvedimenti di diniego fondati sul richiamato presupposto, nonché di riesame delle originarie domande alla luce della nuova disposizione. Per i procedimenti in corso, perdono efficacia le richieste di presentazione dell’assenso dei confinanti, delle dichiarazioni sostitutive o di altra documentazione tesa a dimostrare l’inesistenza o il superamento delle suddette “limitazioni”.
Art. 39, 4º comma
Nel termine di tre mesi dalla notifica della espressa richiesta di integrazione da parte del comune devono essere presentati, a pena di improcedibilità della domanda e di conseguente diniego della sanatoria, i documenti prescritti per legge. Anche in presenza di richieste già notificate, i comuni dovrebbero reiterare le stesse con precisa indicazione dei documenti la cui carenza potrebbe portare alla improcedibilità, tenendo conto che quelli “previsti per legge” sono ben definiti nelle norme sul condono e non sono necessariamente tutti quelli che di norma vengono richiesti.
Art. 39, comma 10/bis
Possono essere riproposte, entro il 3 marzo 1997, le istanze relative al condono 1985, oggetto di diniego notificato dopo il 31 marzo 1995, chiedendone il riesame alla luce delle disposizioni dell’art. 39 della 724/94 (come modificato dall’art. 2 della 662/96). Ciò in quanto il medesimo diniego, se notificato prima di tale data, avrebbe consentito all’interessato di presentare domanda di riesame entro il termine suddetto.
Art. 39, 11º comma
Sposta di un anno, dal 31 dicembre 1996 al 31 dicembre 1997, il termine entro il quale i comuni devono determinare in via definitiva i contributi di concessione relativi al condono e gli eventuali conguagli (o rimborsi).
Art. 39, 13º comma
Entro il 1º aprile 1997 le regioni possono ridurre l’incidenza dei contributi di concessione, portandoli fino al 70% di quelli vigenti per il procedimento ordinario (in luogo del previsto 50%).
Art. 39, 14º comma
Contrariamente a quanto sostenuto dalla circolare ministeriale viene precisato che l’oblazione per gli interventi relativi all’abitazione principale può essere ridotta anche per gli ampliamenti e non solo per i nuovi alloggi; può essere ridotto altresì l’importo forfettario di Lire 5.000.000 per i lavori di ristrutturazione e di restauro e risanamento conservativo.
Art. 39, 16º comma
Nel caso di insediamenti produttivi o commerciali non ultimati, il certificato della Camera di Commercio attestante che l’impresa ha sede nei locali oggetto di condono può essere sostituito da dichiarazione del richiedente resa ai sensi della legge n. 15/68.
Art. 2, 38º comma, Legge 662/96
Il termine per la formazione del silenzio-accoglimento, di cui all’art. 39 – 4º comma – della 724/94, viene spostato di due anni. Il titolo tacito si formerà perciò, ricorrendone i presupposti, il 2 gennaio 1998 per i comuni fino a 500.000 abitanti e il 2 gennaio 1999 per quelli con popolazione superiore.
Art. 2, 40º e 41º comma
Chi non ha completamente versato l’oblazione autodeterminata in sede di presentazione dell’istanza di condono , ovvero non ha pagato il triplo della differenza tra l’oblazione dichiarata e quella effettivamente versata per il condono 1985, può ancora provvedervi, entro il 1º aprile 1997, applicando l’interesse legale alle somme dovute. La misura di tale interesse è del 10% fino al 31 dicembre 1996 e del 5% dal 1º gennaio 1997.
Art. 2, 53º comma
È confermata la possibilità di condonare, in tipologia 4, i cambi d’uso funzionali (effettuati in assenza di opere edilizie). La disposizione riguarda soltanto le istanze già presentate in tal senso entro il 31 marzo 1995.
Art. 2, 58º comma
L’obbligo di allegare, a pena di nullità, agli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali su immobili condonati, il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela dei vincoli di cui all’art. 32 della 47/85, è stato opportunamente trasformato nell’obbligo di allegare l’attestazione del’avvenuta richiesta di tale parere.
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